Norme Tecniche di Attuazione

Art. 16 Interventi pertinenziali.

1. Gli interventi pertinenziali, come definiti dall'art. 135, comma 2 lett. e), della L.R. n. 65/2014, sono costituiti da opere, manufatti e consistenze edilizie destinate in modo durevole a servizio dell'edificio o dell'unità immobiliare di riferimento e non suscettibili di utilizzo autonomo. Tali opere, manufatti e consistenze quali cantine, autorimesse, box, locali ripostiglio, presentano le seguenti caratteristiche:

  • - risultano pertinenziali ad almeno una unità immobiliare con destinazione residenziale e sono destinate ad usi accessori;
  • - accrescono il decoro e determinano una migliore utilizzazione dell'edificio o dell'unità immobiliare del quale costituiscono pertinenza;
  • - non concorrono all'aumento del carico urbanistico;
  • - presentano una volumetria non superiore al 20% del volume dell'edificio o dell'unità immobiliare del quale costituiscono pertinenza;
  • - sono collocate in adiacenza al fabbricato del quale costituiscono pertinenza e comunque all'interno del lotto urbanistico di riferimento;

2. Costituiscono intervento pertinenziale la realizzazione, nei limiti volumetrici di cui al comma precedente, di serre solari funzionali all'introduzione di tecniche di climatizzazione passiva e di efficientamento energetico dei fabbricati e di tettoie con copertura fotovoltaica.

3. Gli interventi pertinenziali che non presentano le caratteristiche specificate ai precedenti commi possono essere identificati come addizioni volumetriche e disciplinate come tali dal precedente art. 15 delle presenti norme.

4. Fermo restando quanto sancito agli artt. 10 e 11 delle presenti Norme gli interventi pertinenziali dovranno rispettare i limiti della distanza di ml 5.00 dai confini e di ml 10.00 ml dagli edifici prospicienti i parametri relativi alla superficie filtrante del lotto di pertinenza.

5. Gli interventi pertinenziali, laddove ammessi dal Piano Operativo, possono essere realizzati solo se proposti da tutti i proprietari dell'edificio o dell'unità immobiliare del quale costituiscono pertinenza. Rientrano tra gli interventi pertinenziali la esecuzione di piscine ad uso privato.

6. Le piscine ad uso privato dovranno essere eseguite nel rispetto delle seguenti condizioni:

  • - dovranno presentare forma regolare e geometricamente compiuta;
  • - la superficie dello specchio d’acqua non dovrà eccedere il 25% della superficie coperta dell’edificio del quale costituiscono pertinenza, fino ad un massimo di mq 100;
  • - la superficie della vasca dovrà presentare tinte sulle scalature del colore grigio-marrone o verde petrolio;
  • - le superficie pavimentate di coronamento alla vasca dovranno essere realizzate in legno e/o in pietra di colore scuro per una larghezza non superiore a cm 60;
  • - i locali tecnici dovranno essere interrati o realizzati all’interno dell’edificio del quale costituiscono pertinenza.

7. Rientrano tra gli interventi pertinenziali la realizzazione di gazebo e strutture ombreggianti realizzate, su suoli privati, a servizio di attività commerciali autorizzate alla somministrazione di cibi e bevande aventi le caratteristiche descritte nel successivo art. 19 delle presenti Norme. In tal caso possono essere realizzate in deroga alla distanza minima prevista dai confini e dagli edifici prospicienti.

8. Gli interventi pertinenziali sugli immobili soggetti al vincolo paesaggistico di cui all’art. 136 del D.Lgs. n. 42/2004 sono ammessi alle condizioni contenute nella sezione 4 delle schede del vincolo notificato richiamate all’art. 77 delle presenti Norme.