Norme Tecniche di Attuazione

Art. 17 Interventi di recupero dei sottotetti a fini abitativi.

1. Il recupero dei sottotetti a fini abitativi è sempre ammesso dal Piano Operativo con il rispetto delle seguenti caratteristiche:

  • - l'altezza media interna delle superfici abitabili non può essere inferiore a ml 2.30. Per le superfici accessorie o di servizio tale altezza può essere ridotta a ml 2.10;
  • - l'altezza minima delle superfici abitabile non può essere inferiore a ml 1.50. Per le superfici accessorie o di servizio tale altezza potrà essere di ml 1.30;
  • - le eventuali superfici che presentano altezze inferiori alle predette misure devono essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi e ne è consentito l'uso come solo spazio destinato a guardaroba.

2. Fermo restando quanto prescritto dalle presenti Norme per gli interventi sugli edifici ricadenti nel perimetro dei Tessuti storici, sulla falda di copertura, al fine di consentire il rispetto dei requisiti aero-illuminanti, è consentita la realizzazione di terrazze a tasca aventi le seguenti caratteristiche:

  • - non presentino parapetti, ringhiere, davanzali ed elementi di qualsiasi natura che si elevino oltre le quote del profilo della linea di pendenza della copertura;
  • - non siano di superficie superiore al 30% della S.E. del sottotetto reso abitabile;
  • - siano arretrate rispetto ai limiti esterni dell'ingombro della copertura di almeno ml 3.50.

3. In luogo delle terrazze a tasca, e sempre per esigenze di aeroilluminazione dei locali ricavati nel sottotetto, sulla falda della copertura è consentita l'installazione di lucernari.

4. Gli interventi finalizzati al recupero abitativo dei sottotetti devono avvenire senza alcuna modificazione delle altezze del colmo e di gronda della copertura dell'edificio interessato dall'intervento se non quelle necessarie alla esecuzione delle opere di consolidamento strutturale previste dalla normativa tecnica vigente in materia. Negli edifici ad aggregazione lineare è ammesso il rialzamento delle altezze del colmo e della gronda di copertura solo se esso comporta l'allineamento alle quote presenti nelle porzioni di copertura adiacenti a quella oggetto dell'intervento.

5. Gli interventi di recupero dei sottotetti a fini abitativi non possono comportare in alcun modo aumento del numero delle unità immobiliari:

6. I progetti per il recupero dei sottotetti a fini abitativi devono contenere specifiche soluzioni per il contenimento dei consumi energetici conformi alle prescrizioni tecniche e prestazionali disposte dalle norme statali e regionali di riferimento.