Norme Tecniche di Attuazione

Art. 18 Ricostruzione degli edifici diruti.

1. Il Piano Operativo consente su tutto il territorio comunale la ricostruzione di edifici diruti per vetustà, calamità naturali, eventi bellici o cause accidentali. Le condizioni per poter consentire gli interventi di ricostruzione sono le seguenti:

  • - presenza del perimetro murario, anche se parzialmente crollato, del manufatto da ricostruire;
  • - produzione, da parte dell'interessato alla ricostruzione, di atti, documentazione cartografica e/o fotografica attestanti la consistenza planovolumetrica del manufatto originario.

2. La ricostruzione è ammessa attraverso la redazione di un progetto che, oltre a riproporre la consistenza planovolumetrica del manufatto originario, individui la pertinenza del fabbricato e ne tratti la sistemazione ambientale e paesaggistica in coerenza ai contesti nel quale è collocata.

3. L'intervento di ricostruzione deve riproporre, anche con soluzioni architettoniche contemporanee, le caratteristiche formali e tipologiche dell'edificio originario. La ricostruzione delle volumetrie potrà avvenire anche con traslazione delle volumetrie originarie in accorpamento ad altri edifici presenti nella medesima pertinenza dell'edificio diruto.

4. Ove i resti del perimetro murario o la documentazione storica non consentano di rilevare con certezza l'altezza originaria del manufatto è ammessa la ricostruzione per un solo piano fino ad un'altezza massima interna di ml 3.00.

5. Qualora per la esecuzione delle opere di ricostruzione si rendano necessari interventi di ripristino della viabilità pubblica o di interesse pubblico, dell'efficienza del reticolo idrografico di superficie o del mantenimento di componenti paesaggistiche del contesto, gli interventi stessi sono ammessi attraverso l'approvazione di un progetto unitario convenzionato.