Norme Tecniche di Attuazione

Art. 19 Installazione di manufatti a carattere provvisorio e temporaneo.

1. Costituiscono attività di edilizia libera ai sensi dell'art. 136, comma 2 lett. c) e c bis) della L.R. n. 65/2014 le opere conseguenti alla installazione di manufatti a carattere provvisorio dirette a soddisfare esigenze contingenti e temporanee entro un termine di centottanta giorni.

2. I manufatti temporanei, una volta rimossi, potranno essere nuovamente reinstallai con la medesima procedura e le medesime caratteristiche solo se trascorsi almeno quattro mesi dalla data della rimozione.

3. L'installazione di manufatti a carattere provvisorio e temporaneo è ammessa anche su suolo pubblico per lo svolgimento di manifestazioni sportive, enogastronomiche, ludiche e ricreative.

4. Sono equiparati ad interventi di attività edilizia libera la posa in opera di pedane, pergolati e gazebi ombreggianti a servizio di attività commerciali autorizzate alla somministrazione di cibi e bevande realizzati su suolo pubblico. La loro installazione è ammessa alle seguenti condizioni:

  • - devono presentare struttura lignea o in tubolare metallico aperta da ogni lato e con copertura in telo ombreggiante o cannicciato;
  • - non possono essere installati per un periodo superiore ai duecentoquaranta giorni nell'arco di ogni anno;
  • - la localizzazione e la dimensione deve essere soggetto al preventivo nulla osta del comando dei Vigili Urbani.

5. La installazione di qualsiasi genere di manufatto a carattere temporaneo e provvisorio in aree soggette al vincolo paesaggistico di cui agli artt. art. 136 e 142 del D.Lgs. n. 42/2004 è ammessa alle condizioni previste nell’Elaborato 8B nel rispetto delle prescrizioni contenute nella sezione 4 delle schede del vincolo notificato e nell’elaborato 8B, Disciplina dei beni paesaggistici, del Piano di Indirizzo Territoriale avente valenza di Piano Paesaggistico della Regione Toscana richiamate nel successivo art. 73 delle presenti Norme