Art. 21 Territorio urbanizzato.
1. Il Piano Operativo recepisce ed articola ad una scala urbanistica di dettaglio il perimetro del territorio urbanizzato così come individuato, ai sensi dell'art. 4, comma 3 e comma 4, della L.R. n. 65/2014 dal Piano Strutturale. Il perimetro del territorio urbanizzato è rappresentato nel Piano Operativo su base cartografica della C.T.R. in scala 1:2000.
2. Nella elaborazione delle varianti al Piano Operativo o dei Piani Operativi successivi il perimetro del territorio urbanizzato potrà essere oggetto di adeguamenti marginali dovuti ad approfondimenti sulla reale consistenza degli elementi fisici e geomorfologici del territorio senza che ciò costituisca variante al Piano Strutturale. All'interno delle aree ricomprese nel territorio urbanizzato è sempre ammessa la proposta di interventi di trasformazione attraverso le procedure della variante semplificata al Piano Operativo di cui all’art. 30 della L.R. n. 65/2014.