Norme Tecniche di Attuazione

Art. 28 Tessuti prevalentemente residenziali a isolati aperti - Tcc1.

1. I Tessuti prevalentemente residenziali a isolati aperti - Tcc1 sono rappresentati nel Piano Operativo dalla espansione edilizia dei centri di pianura, in particolare di Bagno di Gavorrano, degli anni cinquanta/settanta e presentano una densità di edificazione medio alta. Sono caratterizzati da una cortina edilizia discontinua ed edifici isolati sul lotto con spazi di pertinenza talvolta privati e recintati e talvolta in relazione con la strada.

2. Gli interventi ammessi nei Tessuti prevalentemente residenziali – Tcc1 dovranno concorrere al raggiungimento del seguente obiettivo specifico contenuto nell’Abaco dell’Invariante III “I sistemi insediativi e i tessuti della città contemporanea”, relativamente al morfotipo “T.R.2, Tessuti urbani a prevalente funzione residenziale e mista”, del Piano di Indirizzo Territoriale avente valenza di Piano Paesaggistico della Regione Toscana:

  • - riqualificare i fronti urbani verso l’esterno definendo un margine capace di dare luogo a nuove relazioni con il territorio rurale.

3. Nei Tessuti prevalentemente residenziali a isolati aperti - Tcc1 gli interventi ammessi sono volti alla trasformazione e alla riconversione del patrimonio edilizio per la qualificazione dell'immagine urbana, all'incentivazione dell'impiego di tecniche costruttive sostenibili e in grado di contenere il consumo energetico, alla riorganizzazione degli spazi pubblici per favorire la connessione e l'incentivazione della mobilità pedonale.

4. Le destinazioni d'uso consentite all'interno dei Tessuti prevalentemente residenziali a isolati aperti - Tcc1 sono la residenziale, la commerciale al dettaglio con esclusione della media e della grande distribuzione di vendita, la direzionale di servizio e la turistico ricettiva.

5. Negli edifici ricompresi nel perimetro dei Tessuti prevalentemente residenziali a isolati aperti - Tcc1 sono ammessi:

  • - gli interventi di Ristrutturazione edilizia conservativa e ricostruttiva di cui all'art.13 delle presenti Norme;
  • - gli interventi di Sostituzione edilizia come definiti dalle leggi statali e regionali vigenti in materia.

6. Contestualmente, o indipendentemente, agli interventi edilizi di cui al comma 4 sono ammessi gli interventi di addizione volumetrica di cui all'art. 15 delle presenti Norme. Per gli edifici ad un solo piano presenti all'interno del perimetro dei Tessuti prevalentemente residenziali a isolati aperti - Tcc1, gli interventi di addizione volumetrica sono consentiti in sopraelevazione all'edificio stesso. La sopraelevazione è consentita anche per quegli edifici posti su terreni in declivio che presentano un solo piano fuori terra nel lato a monte e più piani in quello a valle.

7. Gli interventi di Ristrutturazione edilizia ricostruttiva e di Sostituzione edilizia dovranno prevedere la ricostruzione alla distanza minima di ml 5.00 dai confini del lotto di pertinenza e alla distanza di ml 10.00 dagli edifici prospicienti. Ferma restando la distanza di ml 10.00 dagli edifici è ammessa, previa la sottoscrizione di un atto di assenso dai proprietari finitimi, la edificazione sul confine o, a distanza inferiore a ml 5.00 dallo stesso. Gli interventi dovranno generare organismi edilizi con un numero di piani non superiori a quelli presenti nell'edificio preesistente. Nel caso di interventi su edifici ad un solo piano la ricostruzione potrà avvenire fino ad un massimo di due piani fuori terra.

8. Nei Tessuti prevalentemente residenziali a isolati aperti - Tcc1 sono sempre consentiti gli interventi pertinenziali di cui all'art. 16 delle presenti Norme.