Norme Tecniche di Attuazione

Art. 44 Viabilità minore e percorsi ciclopedonali.

1. Il Piano Operativo individua la rete della viabilità minore costituita dalle strade comunali, dalle strade vicinali e poderali e dai percorsi ciclopedonali quali elementi di relazione funzionale interna al territorio urbanizzato e tra i centri abitati e il territorio rurale.

2. Sulla viabilità minore e sui percorsi ciclopedonali esistenti sono ammessi interventi di manutenzione e di adeguamento in funzione degli standards dimensionali e prestazionali richiesti dalle normative di settore.

3. Gli interventi sulla viabilità e sui percorsi ciclopedonali esistenti dovranno salvaguardare le formazioni arboree e gli arredi vegetazionali ed essere realizzati con tecniche costruttive e materiali coerenti con il contesto paesaggistico di riferimento. Nelle strade vicinali e poderali è ammesso l'impiego di manti in conglomerati trasparenti che non alterino i connotati paesaggistici e formali della viabilità rurale e delle strade bianche.

4. I percorsi ciclopedonali dovranno garantire il passaggio e la sosta di persone nonché l'accessibilità e la fruizione dei portatori di handicap.

5. Nella realizzazione di nuovi percorsi ciclopedonali dovranno essere preferite pavimentazioni realizzate in terra o inerti stabilizzati con canalette laterali naturalizzate. L'impiego di pavimentazioni e materiali diversi è consentito esclusivamente all'interno del territorio urbanizzato.

6. L'illuminazione dei nuovi percorsi ciclopedonali può avvenire esclusivamente con la posa in opera di corpi illuminanti a terra opportunamente schermati per il contenimento dell'inquinamento luminoso.

7. La realizzazione degli interventi per la realizzazione di nuovi percorsi ciclopedonali o per l'adeguamento di quelli esistenti è consentita anche a soggetti privati previa sottoscrizione di apposita convenzione che disciplini:

  • - le modalità, i tempi di esecuzione e le adeguate garanzie finanziarie riferite alle opere;
  • - il regime giuridico del suolo, ferma restando la destinazione pubblica delle opere.