Norme Tecniche di Attuazione

Art. 46 Tracciati ferroviari.

1. I tracciati ferroviari sono costituiti dagli ambiti occupati dalle linee, dagli impianti fissi, dalle attrezzature, dai caselli, dalle fermate, dai servizi, dagli alloggi del personale e da qualsiasi infrastruttura di tipo ferroviario.

2. Gli interventi di modificazione e adeguamento dei tracciati sono riservati agli enti istituzionalmente competenti.

3. Ferme restando le limitazioni previste dal Piano Operativo per gli immobili di interesse monumentale e storico architettonico, negli edifici esistenti all'interno dei tracciati ferroviari possono essere realizzati tutti gli interventi previsti nella Parte I, Titolo II Capo delle presenti Norme.

4. Per gli edifici ferroviari non più utilizzati dovrà essere prioritariamente valutata la conversione quali strutture a servizio delle altre forme della mobilità pubblica. Nel caso in cui l’ente proprietario dichiari l’impossibilità tecnica ad essere impiegati quali strutture a servizio di altre forme di mobilità pubblica è ammesso il cambio della destinazione d’uso verso la residenza, e le attività del commercio di vicinato e turistico ricettive.

5. I tracciati ferroviari dismessi possono essere oggetto di interventi di recupero e di trasformazione in percorsi ciclopedonali con le modalità previste dalle leggi statali e regionali vigenti. Su tali tracciati vengono meno i limiti imposti dalle fasce di rispetto e tutela di cui alle normative di settore.