Norme Tecniche di Attuazione

Art. 47 Infrastrutture tecnologiche puntuali e a rete.

1. Le infrastrutture tecnologiche puntuali e a rete sono costituite da ogni genere di impianto e attrezzature connessa ai sistemi delle telecomunicazioni, del servizio idrico integrato, ed energetico.

2. Le opere di manutenzione e trasformazione delle infrastrutture tecnologiche puntuali e a rete sono determinate dagli enti gestori competenti in ragione del miglioramento e dell'efficienza del servizio.

3. Le opere di adeguamento e di nuova realizzazione delle linee delle infrastrutture a rete dovranno presentare caratteristiche coerenti con i valori paesaggistici del contesto di riferimento. A tale scopo i tracciati dovranno seguire, laddove possibile, la viabilità esistente e non comportare impatti significativi sugli assetti vegetazionali.

4. Il Piano Operativo ammette la realizzazione di impianti tecnologici nel territorio rurale senza che ciò costituisca variante al Piano Operativo stesso con il limite della inedificabilità assoluta all'interno delle fasce di rispetto stradale per le profondità determinate dal Codice della strada, D. Lgs. n. 285/1992.

5. Negli edifici esistenti all'interno delle fasce di rispetto e tutela, disposte dalla legislazione statale e regionale vigente, degli impianti tecnologici nel territorio rurale realizzati successivamente all'edificio stesso sono ammessi gli eventuali interventi di ampliamento disciplinati dalle presenti Norme a condizione che non venga ridotta la distanza minima esistente dall’impianto.

6. La realizzazione di nuovi elettrodotti e gli interventi di trasformazione di quelli esistenti, dovranno comportare, oltre che il rispetto dei limiti fissati dalla normativa di settore, la minima esposizione ai campi elettromagnetici.

7. La realizzazione e la installazione di impianti per le telecomunicazioni e la telefonia mobile nel territorio comunale è disciplinata dallo specifico piano di settore.

8. La realizzazione e la installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili nel territorio comunale è disciplinata dalla legislazione statale e regionale vigente in materia. In particolare:

  • - per gli impianti di produzione di energia elettrica da biomasse devono essere rispettati i divieti e le prescrizioni contenuti nell’Allegato 1A “Norme comuni energie rinnovabili – impianti di energia elettrica da biomasse – aree non idonee e prescrizioni per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio” del Piano di Indirizzo Territoriale avente valenza di Piano Paesaggistico della Regione Toscana;
  • - per gli impianti eolici di produzione di energia elettrica devono essere rispettati i divieti e le prescrizioni contenute nell’Allegato 1B “Norme comuni energie rinnovabili – impianti eolici – aree non idonee e prescrizioni per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio” del Piano di Indirizzo Territoriale avente valenza di Piano Paesaggistico della Regione Toscana;

9. Gli interventi di realizzazione o trasformazione delle infrastrutture e degli impianti puntuali a rete nelle aree soggette al vincolo paesaggistico dovranno rispettare ed essere coerenti con le seguenti disposizioni contenute nel Piano di Indirizzo Territoriale avente valenza di Piano Paesaggistico della Regione Toscana:

  • - Disciplina d’uso contenuta nella sezione 4 delle schede del vincolo nelle aree soggette al vincolo di cui all’art. 136 del D.Lgs. n. 42/2004;
  • - Prescrizioni di cui all’art. 7.3 dell’elaborato 8B, Disciplina dei beni paesaggistici per le aree soggette al vincolo di cui all’art. 142, c. 1 lett. b) “Territori contermini ai laghi” del D.Lgs. n. 42/2004;
  • - Prescrizioni di cui all’art. 8.3 dell’elaborato 8B, Disciplina dei beni paesaggistici per le aree soggette al vincolo di cui all’art. 142, c. 1 lett. c) “Fiumi, torrenti e corsi d’acqua” del D.Lgs. n. 42/2004;
  • - Disciplina d’uso contenuta nelle schede del vincolo, nelle aree soggette al vincolo di cui all’art. 142 c. 1 lett. m) “Zone di interesse archeologico” del D.Lgs. n. 42/2004. (45)