Norme Tecniche di Attuazione

Art. 49 Aree naturali e boschi urbani.

1. Il Piano Operativo classifica le aree naturali e i boschi interni al perimetro del territorio urbanizzato quali elementi essenziali per l'equilibrio degli assetti dei tessuti insediativi.

2. Il Piano Operativo per le aree naturali e i boschi interni al territorio urbanizzato prescrive:

  • - la conservazione degli assetti forestali, delle formazione arboree e degli arredi vegetazionali;
  • - la conservazione e il mantenimento in efficienza del reticolo idrografico superficiale e del sistema di scolo delle acque meteoriche;
  • - la manutenzione della viabilità minore e dei percorsi ciclopedonali esistenti in tali aree.

3. In particolare, nelle aree naturali e nei boschi urbani è fatto obbligo di conservare e mantenere le formazioni arboree d'argine e gli elementi di particolare interesse paesaggistico quali filari di alberi, cespugli, muri a secco.

4. Nelle aree naturali e nei boschi interni al territorio urbanizzato è vietato:

  • - ogni opera di nuova edificazione e gli interventi sul patrimonio edilizio eccedenti la manutenzione straordinaria;
  • - gli interventi forestali che esulino dalla normale manutenzione degli assetti vegetazionali;
  • - ogni attività che comporti processi inquinanti o di degrado ambientale;
  • - la circolazione degli automezzi e la sosta se non per finalità di soccorso, per l'attività di antincendio e per il raggiungimento di edifici interni a tali aree;
  • - le opere di movimento terra che modifichino la morfologia naturale dei suoli;
  • - la posa in opera di insegne e cartelli pubblicitari;
  • - la posa di cavi aerei per a servizio delle reti infrastrutturali;
  • - ogni genere di recinzione ad esclusione di quelle delimitanti le pertinenze degli edifici esistenti in tali aree.

Ogni intervento interessante le aree boscate urbane dovrà essere conforme alle leggi statali e regionali vigenti in materia, e in particolare alla L.R. n. 39/2000 e al relativo Regolamento di attuazione.

5. Ai fini dell'applicazione della disciplina del Piano Operativo non sono considerati boschi le formazioni arboree e forestali interne ai parchi pubblici attrezzati e del verde pubblico attrezzato per lo sport di cui agli artt. 38 e 39 delle presenti Norme.