Norme Tecniche di Attuazione

Art. 58 Articolazione funzionale del territorio rurale.

1. Il territorio rurale è costituito dalla porzione del territorio comunale esterno al territorio urbanizzato individuato dal Piano Operativo su base cartografica della C.T.R. in scala 1:10.000. Il territorio rurale è caratterizzato dalla prevalenza delle attività agricole e forestali, nonché delle attività connesse e/o integrate all'agricoltura.

2. Oltre alle attività agricole e forestali nel territorio rurale risultano ricompresele aree ad elevato grado di naturalità, i nuclei rurali, i compendi minerari e le attrezzature del Parco Nazionale delle Colline Metallifere, le strutture turistiche ricettive, gli insediamenti artigianali e le aree estrattive.

3. Tra le aree agricole e forestali il Piano Operativo identifica porzioni di territorio con specifiche valenze spaziali, paesaggistiche e funzionali con parti del territorio urbanizzato costituiti dagli ambiti di pertinenza dei centri e dei nuclei storici e dalle aree agricole periurbane.

4. Gli usi, le attività e le trasformazioni ammesse nel territorio rurale concorrono alla tutela attiva, al recupero e alla valorizzazione ambientale e delle risorse naturali, con particolare riferimento alla salvaguardia dei caratteri paesaggistici ed identificativi dei luoghi. In particolare il Piano Operativo tutela, per il loro valore paesaggistico, gli oliveti di impianto storico e le aree interessate da coltivazioni collinari terrazzate e ciglionate.

5. Nel territorio rurale il Piano Operativo persegue il mantenimento dello stato dei luoghi, in particolare di quelli con valenza paesaggistica e di quelli che presentano caratteri di elevata naturalità quali le foreste e i boschi, le aree fluviali e del reticolo idrografico minore e i biotopi. Il Piano Operativo dispone, inoltre, previsioni per il recupero ambientale delle aree degradate quali le discariche minerarie, le colture in abbandono e i depositi di materiali e rottami non autorizzati. Nel territorio rurale non sono ammesse attività di deposito e stoccaggio, permanenti e/o temporanee di materiali non funzionali ed attinenti alla conduzione agricola dei fondi. Nel territorio rurale sono sempre ammessi interventi di difesa dal rischio idraulico e di esondazione e di tutela del suolo e delle risorse idriche. Nel territorio rurale è sempre consentita la realizzazione di impianti per la depurazione dei reflui da scarichi civili e la esecuzione opere di adeguamento delle infrastrutture viarie.

6. Nel territorio rurale deve essere salvaguardata, mantenuta e valorizzata la rete della viabilità minore costituita dalle strade comunali, dalle strade vicinali e poderali, dai tratturi e dai percorsi forestali.

7. Le attività agricole e quelle ad esse collegate costituiscono la principale modalità della gestione del territorio rurale comunale nonché, con le limitazioni e le prescrizioni per la tutela delle risorse naturali contenute nelle presenti Norme, il mezzo ordinario per la conservazione dei caratteri paesaggistici consolidati.

8. Ad esclusione delle residenze agricole e degli edifici funzionali alla conduzione agricola dei fondi e alle attività connesse ed integrative ad essa per i quali, alle condizioni contenute nelle presenti Norme e attraverso il Programma Ambientale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale, è ammessa la nuova edificazione, le altre attività consentite nel territorio rurale possono essere svolte attraverso interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente e a condizione che non comportino la realizzazione di nuova viabilità e di nuove opere infrastrutturali che non siano da ricondurre all'adeguamento di quelle esistenti.

9. Le attività consentite nel territorio rurale devono concorrere alla qualità ambientale e paesaggistica, sia attraverso la conservazione dei paesaggi consolidati che con interventi di trasformazione coerenti con i paesaggi medesimi, privi di inquinamento e degrado delle risorse e non alteranti i caratteri estetico-percettivi dei luoghi.

10. I paesaggi agrari e pastorali di interesse storico oggi abbandonati possono essere oggetto di recupero e di interventi finalizzati alla loro rivitalizzazione produttiva solo nell'assoluto rispetto dei loro caratteri identificativi. A tal fine il Piano Operativo riconosce quali paesaggi agrari e pastorali di interesse storico i suoli coltivati all'anno 1954 come risultanti dalle aerofotogrammetrie di tale anno, da documentare e produrre in sede di richiesta dell'intervento agrario di recupero.

11. Nel territorio rurale il Piano Operativo ammette le seguenti attività:

  • - attività agricole e di forestazione, ivi ricomprese quelle definite connesse all'agricoltura dalle leggi statali e regionali vigenti;
  • - attività che, per la loro compatibilità con la tutela del paesaggio agrario, assumono rango di integrative alle attività agricole e di forestazione;
  • - attività di conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli in impianti specialistici anche indipendenti da aziende agricole;
  • - attività di coltivazione amatoriale, per l'autoconsumo ed il tempo libero;
  • - attività specificatamente finalizzate alla conservazione delle risorse naturalistiche, storico-insediative e culturali;
  • - attività specifiche consentite dalle presenti Norme in quanto ritenute compatibili con il paesaggio agrario e con il valore attribuito agli immobili dal Piano Operativo.

12. Sono attività integrative di quelle agricole, esercitabili nel patrimonio edilizio esistente o, in edifici di nuova edificazione realizzati attraverso specifico Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale:

  • - attività produttive finalizzate al trattamento e alla lavorazione artigianali di prodotti aziendali e/o della cultura locale;
  • - attività per la valorizzazione, degustazione e vendita di prodotti tipici locali di produzione aziendale;
  • - attività di promozione allo sviluppo dell'agricoltura e della forestazione;
  • - attività faunistico venatorie.

13. Con le limitazioni e le prescrizioni contenute nelle presenti Norme, e nel rispetto della legislazione statale e regionale vigente nelle varie materie, le attività ritenute compatibili con gli obiettivi di tutela del paesaggio agrario ammesse attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente sono:

  • - residenza;
  • - attività ricettive;
  • - promozione e vendita di prodotti tipici;
  • - lavorazioni artigianali tipiche e di interesse storico-culturale;
  • - attività ricreative e sportive per il tempo libero ed il benessere;
  • - piccoli esercizi pubblici;
  • - attività di studio e di ricerca, di produzione intellettuale e culturale che siano svolte in forma stanziale anche accompagnate da residenza collegata e non indipendente;
  • - attività di rappresentanza di soggetti economici pubblici e privati;
  • - attività di cura ed assistenza a persone svantaggiate, laddove si configuri un legame funzionale con le attività agricola e all'aria aperta;
  • - attività venatorie e attività collegate o ad esse di supporto comprese quelle di cura e riabilitazione degli animali, le cliniche e i pensionati per gli animali;
  • - maneggi e pensioni per cavalli;
  • - cimiteri per animali da affezione;
  • - vivaismo.

14. Sono fatti salvi gli usi in atto nel territorio rurale, diversi da quelli sopra definiti;

15. L'esercizio delle attività ricettive all'interno dei complessi, degli aggregati e dei nuclei rurali deve, in ogni caso, garantire l'accessibilità pubblica alle aree di pertinenza del tessuto edificato allo scopo di non sottrarre la loro funzione ai residenti e ai turisti;

16. Le attività consentite non devono comportare emissioni inquinanti in atmosfera, ne produrre inquinamento acustico, luminoso e visuale;

17. Le aree di pertinenza in territorio rurale sono le aree intimamente connesse all'edificio che mantengono con questo rapporti di contiguità fisica, di complementareità funzionale, di relazione negli assetti e negli arredi.