Art. 59 Aree agricole e forestali.
1. Le aree agricole e forestali sono individuate dal Piano Operativo in ragione delle loro caratterizzazione geomorfologiche e dei caratteri morfotipologici dei sistemi agro ambientali rappresentati nel Piano Strutturale. Esse sono articolate in:
- - aree prevalentemente boscate;
- - aree coltivate del mosaico collinare;
- - aree coltivate pedecollinari e della pianura;
2. Le aree prevalentemente boscate ricadono quasi esclusivamente negli ambiti collinari delle Utoe 1 di Gavorrano e Ravi, 2 di Caldana e 3 di Giuncarico così come individuate dal Piano Strutturale. In esse è irrilevante l'attività agricola e residenziale e il loro utilizzo è esclusivamente finalizzato alla pratica selvicolturale.
3. Nelle aree prevalentemente boscate sono ammessi:
- - gli interventi di governo e di coltivazione del bosco e del sottobosco, sia a scopi produttivi che di raccolta regolamentata;
- - le attività di tutela degli alberi monumentali, di sistemazione idraulico forestale e di tutela idrogeologica, di rinaturalizzazione, di difesa fitosanitaria, di prevenzione e repressione degli incendi, di manutenzione e realizzazione dei sentieri e delle ippovie per il tempo libero, lo svago e la didattica.
- - gli interventi di manutenzione e adeguamento delle infrastrutture viarie esistenti.
4. Sul patrimonio edilizio esistente ricompreso nella aree prevalentemente boscate, fatte salve le limitazioni previste dal Piano Operativo per gli edifici di interesse monumentale e/o storico architettonico, sono ammessi gli interventi di:
- - ristrutturazione edilizia di cui all'art. 13 delle presenti Norme;
- - interventi pertinenziali di cui all'art. 16 delle presenti Norme;
- - recupero dei sottotetti a fini abitativi di cui all'art. 17 delle presenti Norme.
- - interventi di ristrutturazione urbanistica di cui all'art. 14 delle presenti Norme finalizzati esclusivamente alla demolizione e alla ricostruzione di volumetrie con contestuale accorpamento a edifici esistenti
5. Nelle aree prevalentemente boscate gli interventi di nuova edificazione funzionali alla conduzione agricola dei fondi sono ammessi,attraverso il Programma Ambientale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale, esclusivamente negli ambiti coltivati non interessati dalla copertura forestale. Sono sempre ammessi gli interventi finalizzati alla valorizzazione ambientale e paesaggistica del patrimonio boschivo esistente e per la realizzazione dei capanni e dei manufatti di caccia di cui all'art. 78 delle presenti Norme.
6. Nelle aree agricole del mosaico collinare e in quelle pedecollinari e della pianura le attività consentite dal precedente art. 58 potranno essere svolte con le seguenti prescrizioni:
- - devono essere conservati gli insiemi vegetazionali di tipo particolare e le formazioni arboree d'argine, di ripa e di golena;
- - devono essere conservati gli elementi di particolare interesse per il disegno del suolo come filari di alberi, cespugli, arbusti, anche al fine di garantire corridoi ecologici;
- - dovranno essere mantenute le essenze arboree e cespugliate autoctone finalizzate alla tutela della fauna;
- - dovranno essere mantenuti e, laddove possibile, ricostruiti i tracciati della viabilità poderale pubblica e privata;
- - dovrà essere evitato il taglio di alberi, isolati o a gruppi, in buone condizioni vegetative, che rappresentano elemento caratteristico del paesaggio.
7. Le aree coltivate del mosaico collinare ricadono negli ambiti collinari delle Utoe 1 di Gavorrano, Filare, Ravi, 2 di Caldana e 3 di Giuncarico così come individuate dal Piano Strutturale. In esse sono rilevanti le coltivazioni a vite ed olivo i cui assetti sono considerati essenziali alla vitalità e all'identità del territorio comunale.
8. Nelle aree coltivate del mosaico collinare sono ammessi i seguenti interventi:
- - sul patrimonio edilizio esistente, fatte salve le limitazioni previste dal Piano Operativo per gli edifici di interesse monumentale e/o storico architettonico, sono consentiti tutti gli interventi previsti nel territorio rurale di cui alla Parte III, Titolo II delle presenti Norme;
- - sono ammessi gli interventi di nuova edificazione funzionali alla conduzione agricola dei fondi e alle attività connesse ed integrative ad essa, attraverso il Programma Ambientale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale, e , in coerenza con le caratteristiche paesaggistiche e morfologiche dell'ambito collinare.
9. Le aree coltivate pedecollinari e della pianura ricadono negli ambiti di fondovalle delle Utoe 4 di Bagno di Gavorrano, San Giuseppe, 5 di Potassa, Bivio Ravi, Grilli e 6 di Castellaccia, Casteani così come individuate dal Piano Strutturale. In esse è prevalente la maglia agraria dell'appoderamento novecentesco con coltivazioni a seminativo ed oliveto di tipo intensivo.
10. Nelle aree coltivate pedecollinari e della pianura sono ammessi i seguenti interventi:
- - sul patrimonio edilizio esistente, fatte salve le limitazioni previste dal Piano Operativo per gli edifici di interesse monumentale e/o storico architettonico, sono consentiti tutti gli interventi previsti nel territorio rurale di cui alla Parte III, Titolo II delle presenti Norme;
- - sono ammessi gli interventi di nuova edificazione funzionali alla conduzione agricola dei fondi e alle attività connesse ed integrative ad essa, attraverso il Programma Ambientale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale, e , in coerenza con le caratteristiche paesaggistiche e morfologiche dell'ambito della piana agraria.
11. Le attività orto florovivaistiche, in coerenza con quanto disposto dall'art. 34 del Piano Strutturale, sono ammesse attraverso l'esclusivo riuso del patrimonio edilizio, solo nelle aree coltivate della pianura ricomprese nell'Utoe 6 del Piano Strutturale medesimo all'interno di aziende agricole già costituite alla data di adozione del Piano Operativo e senza che ciò costituisca frazionamento dei fondi agricoli e dell'azienda medesima
12. Ogni intervento interessante le aree boscate poste nelle aree agricole e forestali dovrà essere conforme alle leggi statali e regionali vigenti in materia, e in particolare alla L.R. n. 39/2000 e al relativo Regolamento di attuazione.