Norme Tecniche di Attuazione

Art. 60 Aree a elevato grado di naturalità.

1. Le aree ad alto gradi di naturalità sono individuate dal Piano Operativo, in coerenza con i caratteri ecosistemici rappresentati nel Piano Strutturale, con quelli parti di territorio aventi preminente valore ambientale e che svolgono importanti funzioni ambientali, sia per il mantenimento dell'equilibrio ecologico e paesaggistico che per la diversificazione degli assetti vegetazionali. Esso corrispondono a:

  • - i Siti Natura 2000 - Zone Speciali di Conservazione di Monte d'Alma (IT51A0008) e del Lago dell'Accesa (IT51A0005) per la porzione ricadente nel territorio comunale;
  • - le aree di vegetazione ripariale e di golena;
  • - i geotopi e i geositi ivi compresa l’area di reperimento dei materiali ornamentali del marmo rosso di Caldana censita nel Piano Regionale Cave;
  • - le formazioni geologiche affioranti e le falesie;
  • - le aree soggette a recupero e restauro ambientale interessate dalle attività minerarie dismesse..

2. Nelle aree ad alto grado di naturalità sono ammessi gli interventi esclusivamente finalizzati alla conservazione, alla salvaguardia e al ripristino dei caratteri ambientali e naturali dei luoghi, ivi compresi quelli relativi alla difesa dal rischio idraulico e di esondazione, di tutela del suolo e delle risorse idriche e/o necessari all'espletamento di attività di scientifiche, di studio e didattiche.

3. Il Piano Operativo fa salvi gli interventi previsti nei progetti di bonifica e recupero ambientale dei bacini di decantazione e delle discariche minerarie dismesse, ricomprese nei beni di cui al D.M. del 28/02/2002 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 107/2002 di istituzione del Parco Nazionale delle Colline Metallifere, approvati, in corso di realizzazione o non ancora realizzati.

4. Sul patrimonio edilizio esistente ricompreso nella aree ad elevato grado di naturalità, fatte salve le limitazioni previste dal Piano Operativo per gli edifici di interesse monumentale e/o storico architettonico o da eventuali piani o regolamenti di gestione delle aree stesse, sono ammessi gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 13 delle presenti Norme.