Art. 61 Nuclei rurali.
1. I nuclei rurali sono individuati nel Piano Operativo, in coerenza con i caratteri dei sistemi policentrici e insediativi del territorio rurale rappresentati nel Piano Strutturale, come gli insediamenti e gli aggregati edilizi che si sono originati in stretta relazione morfologica, funzionale e paesaggistica con il territorio rurale.
2. Costituiscono nuclei rurali gli insediamenti di:
- - Castel di Pietra;
- - Camporotondo;
- - Sant'Orazio - Merlina;
- - Stazione di Giuncarico;
- - Case Dani;
- - Le Case di Giuncarico;
- - Il Lupo;
- - Poderi Alti.
3. Al fine di preservare le relazioni con il territorio rurale e il valore paesaggistico, all'interno del perimetro dei nuclei rurali, il Piano Operativo dispone la tutela delle sistemazioni agrarie, dei giardini e degli arredi vegetazionali consolidati, della struttura geomorfologica e della viabilità campestre presenti nei nuclei rurali.