Norme Tecniche di Attuazione

Art. 68 Patrimonio edilizio soggetto a tutela.

1. Il Piano Operativo classifica gli edifici e gli immobili monumentali e di interesse storico architettonico presenti nel territorio rurale.

2. Gli edifici monumentali sono quelli interessati da specifico Decreto Ministeriale di vincolo. Gli edifici di interesse storico architettonico sono quelli per i quali, da una specifica analisi condotta sul patrimonio edilizio esistente, è stata rilevata la presenza ben conservata e identificabile dei caratteri formali, materici e tipologici tipici dell'edilizia rurale di impianto storico.

3. Sugli edifici monumentali sono ammessi interventi edilizi fino al Restauro e al risanamento conservativo.

4. Sugli edifici di interesse storico architettonico sono ammessi interventi edilizi sino alla Ristrutturazione edilizia conservativa - Rc2 di cui all'art. 13 delle presenti Norme.

5. Per gli edifici monumentali e di interesse storico architettonico il Piano Operativo individua anche il resede di pertinenza storicizzato. Per gli interventi ammessi in tali spazi si rinvia all'art. 77 delle presenti Norme. La conformazione del resede di pertinenza potrà essere oggetto di adeguamento e variazione con la presentazione dei progetti edilizi degli interventi ammessi nello stesso a seguito dei rilievi e degli approfondimenti sul reale stato dei luoghi eseguito ad una scala di maggiore dettaglio, senza che ciò costituisca variante al Piano Operativo.

6. Per gli interventi edilizi sul patrimonio edilizio esistente di interesse storico architettonico e in quello ricompreso nei Tessuti storici, nei Nuclei rurali e negli Ambiti di pertinenza dei centri e dei nuclei storici gli uffici comunali competenti potranno avvalersi del parere della Commissione per il paesaggio, di cui all’art. 153 della L.R. n. 65/2014, per le valutazioni di coerenza delle trasformazioni proposte con i valori tipologico formali e storico architettonici degli immobili interessati dagli interventi medesimi.