Norme Tecniche di Attuazione

Art. 71 Interventi di nuova edificazione.

1. Fermo restando l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero del patrimonio edilizio esistente, nelle aziende agricole è consentita la nuova edificazione solo se necessaria alla conduzione agricola dei fondi. Negli interventi di nuova edificazione dovranno essere impiegati soluzioni tecnologiche e materiali che assicurino la migliore integrazione paesaggistica privilegiando l'edilizia eco-compatibile e favorendo la reversibilità delle costruzioni, la riciclabilità delle componenti riutilizzabili e il risparmio energetico relativo all'intero ciclo di vita.

2. L'edificazione di nuovi annessi agricoli, previa l'approvazione del Programma di miglioramento agricolo ambientale, è consentita alle seguenti condizioni:

  • - gli interventi non devono comportare rilevanti modifiche alla morfologia dei luoghi;
  • - deve essere privilegiata la dislocazione dei manufatti in prossimità del centro aziendale e comunque in localizzazioni in cui risulti minimo l'impegno di suolo;
  • - in assenza di preesistenze edilizie i manufatti devono essere localizzati in modo da conseguire aggregazioni coerenti con la maglia territoriale e poderale e delle tradizioni insediative storicamente consolidate nel luogo;
  • - devono essere adottate tipologie edilizie e materiali conformi alle caratteristiche e alle tradizioni costruttive del luogo;
  • - devono essere adottate soluzioni tipologiche tese a contenere le volumetrie fuori terra per le cantine di vinificazioni e le altre grandi strutture di trasformazione dei prodotti aziendali;
  • - devono essere evitate localizzazioni in posizione di belvedere panoramico o di mezza costa su terreni collinari e in modo tale che il profilo delle coperture non superino le linee di crinale o le vette dei rilievi.

3. Gli annessi agricoli possono essere costituiti da tettoie aperte da ogni lato costituendo, comunque, volumetrie ai fini della determinazione delle dotazioni aziendali in rapporto alla conduzioni agricole dei fondi;

4. La costruzione di nuovi edifici a destinazione residenziale agricola, ferme restando le limitazioni di cui ai successivi commi 6 e 7 e previa l'approvazione del Programma di miglioramento agricolo ambientale, è consentita alle seguenti condizioni:

  • - la Superficie edificabile (SE) massima ammissibile per ogni alloggio non potrà superare i mq 150;
  • - gli interventi non devono comportare rilevanti modifiche alla morfologia dei luoghi;
  • - gli interventi devono essere subordinati alla conservazione e alla manutenzione del sistema idrografico di superficie e della rete scolante delle acque meteoriche;
  • - deve essere privilegiata la dislocazione dei manufatti in prossimità del centro aziendale e comunque in localizzazioni in cui risulti minimo l'impegno di suolo;
  • - in assenza di preesistenze edilizie i manufatti devono essere localizzati in modo da conseguire aggregazioni coerenti con la maglia territoriale e poderale e delle tradizioni insediative storicamente consolidate nel luogo. In particolare, i nuovi manufatti dovranno concorre a conseguire modelli insediativi a corte.
  • - devono essere adottate tipologie edilizie e materiali conformi alle caratteristiche e alle tradizioni costruttive del luogo;
  • - devono essere adottate tecnologie e criteri costruttivi funzionali al contenimento dei consumi energetici e all'utilizzazione di energia prodotta da fonti rinnovabili;
  • - devono essere evitate localizzazioni in posizione di belvedere panoramico o di mezza costa su terreni collinari e in modo tale che il profilo delle coperture non superino le linee di crinale o le vette dei rilievi.
  • - le sistemazioni ambientali dovranno essere previste e realizzate con essenze autoctone o naturalizzate caratterizzanti il contesto paesaggistico.

5. I nuovi edifici rurali, siano essi annessi agricoli che residenze agricole, dovranno essere serviti dalla viabilità esistente e la realizzazione di nuovi tracciati stradali è ammessa esclusivamente con le caratteristiche della maglia poderale consolidata e unicamente come collegamento alla viabilità esistente stessa.

6. Oltre a quanto detto ai commi 2 e 4, l'edificazione di nuovi annessi agricoli e di nuovi edifici a destinazione residenziale agricola nelle aree soggette al vincolo paesaggistico di cui all'art. 136 del D. Lgs. n. 42/2004 è consentita a condizione che:

  • - siano salvaguardate, dalla rete della viabilità rurale, le visuali panoramiche verso la collina di Castel di Pietra e la vallata del Bruna con i resti della Diga dei Muracci;
  • - siano salvaguardate, dalla rete della viabilità rurale e dal tracciato della ferrovia Giuncarico-Ribolla, le visuali panoramiche di Poggio Zenone e Poggio Pelliccia.

Nelle zone di interesse archeologico di cui all'art. 142 c. lett. m) del D.Lgs. n. 41/2004 l'edificazione di nuovi annessi agricoli e di nuovi edifici a destinazione residenziale agricola è soggetta alle prescrizioni contenute nelle relative schede del vincolo.

7. Non è consentito realizzare nuove edificazioni finalizzate alla conduzione agricola dei fondi all’interno dei seguenti ambiti:

  • - nelle aree interessate da copertura forestale;
  • - nelle aree ad elevato grado di naturalità così come definite nell’art. 62 delle presenti Norme;
  • - nelle fasce di rispetto stradale per le profondità determinate dal Codice della strada, D. Lgs. n. 285/1992;
  • - nelle fasce di rispetto cimiteriali;
  • - nelle zone interessate dal vincolo paesaggistico di cui all’art. 142 c. 1 lett. c) “Fiumi, torrenti e corsi d’acqua” del D.Lgs. n. 42/2004, limitatamente alla realizzazione degli edifici a destinazione residenziale agricola.