Norme Tecniche di Attuazione

Art. 72 Interventi sul patrimonio edilizio esistente.

1. Ferme restando le limitazioni imposte dalle presenti Norme per gli immobili soggetti a tutela e per gli edifici ricompresi nei nuclei rurali, nelle aree prevalentemente boscate e in quelle ad elevato grado di naturalità, sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola, in assenza di Programma aziendale sono ammessi i seguenti interventi:

  • - ogni genere di manutenzione ivi ricompresa quella finalizzata a sostituire le coperture esistenti con pannelli fotovoltaici integrati e gli interventi funzionali al miglioramento dell'efficienza energetica del manufatto;
  • - il restauro e il risanamento conservativo come definito dalle leggi statali e regionali vigenti in materia;
  • - la ristrutturazione edilizia conservativa e ricostruttiva di cui all'art. 13 delle presenti Norme;
  • - la sostituzione edilizia come definita dalle leggi statali e regionali vigenti in materia;
  • - le addizioni volumetriche di cui all'art. 15 delle presenti Norme;
  • - gli interventi pertinenziali di cui all'art. 16 delle presenti Norme;
  • - la ricostruzione degli edifici diruti di cui all'art. 18 delle presenti Norme;
  • - gli interventi di edilizia libera consentiti dalle leggi statali e regionali vigenti in materia.

2. Sempre che non comportino il mutamento della destinazione d'uso sul patrimonio edilizio esistente funzionale all'attività agricola sono ammessi gli interventi di ampliamento una tantum consentiti dalla L.R. n. 65/2014 con le seguenti caratteristiche:

  • - ampliamento fino ad un massimo di mc 100 per ogni alloggio agricolo;
  • - ampliamento fino ad un massimo del 10% del volume esistente e comunque non oltre mc 300 per gli annessi agricoli.

3. In assenza di Programma aziendale sono ammessi i trasferimenti di volumetrie che non eccedano, per singolo edificio oggetto degli interventi, il 20% della volumetria esistente.

4. Gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 possono comportare un aumento degli alloggi, ove già esistenti nell'edificio oggetto dell'intervento, ferma restando la loro destinazione agricola.

5. Gli interventi edilizi ammessi dai commi precedenti, nelle zone soggette al vincolo paesaggistico di cui agli agli artt. 136 e 142 del D.Lgs. n. 42/2004, sono subordinati al rispetto delle specifiche prescrizioni contenute nella sezione 4 delle schede del vincolo notificato e nell’elaborato 8B, Disciplina dei beni paesaggistici, del Piano di Indirizzo Territoriale avente valenza di Piano Paesaggistico della Regione Toscana.

6. Ferme restando le limitazioni imposte dalle presenti Norme per gli immobili soggetti a tutela e per gli edifici ricompresi nei nuclei rurali, nelle aree prevalentemente boscate e in quelle ad elevato grado di naturalità, sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d’uso agricola sono ammessi gli interventi di ristrutturazione urbanistica esclusivamente attraverso l’approvazione di Programma aziendale.