Norme Tecniche di Attuazione

Art. 73 Installazione di manufatti temporanei e di ulteriori manufatti in assenza di Programma Aziendale di Miglioramento Agricolo Ambientale.

1. L’installazione di manufatti temporanei, ivi ricomprese le serre, costituisce attività edilizia libera ed è ammessa per un periodo non superiore a due anni e sempre che siano realizzati con materiali leggeri, semplicemente ancorati al suolo e privi di opere murarie. La realizzazione di tali manufatti e di serre fisse è ammessa, in assenza di Programma aziendale, con le procedure previste dalla legislazione regionale, anche per periodi superiori ai due anni. La installazione di serre fisse e manufatti temporanei non produce alcun diritto edificatorio e su di essi non sono consentiti interventi tesi a trasformarli in volumetrie edificate

2. L'installazione è consentita, previa comunicazione da parte dell'imprenditore agricolo, su tutto il territorio rurale con esclusione dei seguenti ambiti:

  • - nelle aree ad elevato grado di naturalità cos&igrave come definite nell'art. 60 delle presenti Norme;
  • - negli ambiti di pertinenza dei centri e dei nuclei storici di cui all'art. 66 delle presenti Norme;
  • - nelle fasce di rispetto stradale per le profondità determinate dal Codice della strada, D. Lgs. n. 285/1992;
  • - nelle fasce di rispetto cimiteriali.

3. La copertura dei manufatti temporanei non dovrà essere costituita da materiale metallico e dovrà presentare colorazioni idonee ad un corretto inserimento paesaggistico nel contesto dei luoghi.

4. Per le attività agrituristiche è ammessa la installazione di manufatti temporanei quali tensostrutture, tendoni, gazebi, pergolati ombreggianti finalizzati allo svolgimento di specifiche manifestazioni di intrattenimento e di carattere ludico sportivo. Tali manufatti dovranno essere rimossi alla conclusione delle manifestazioni e non generano alcun diritto edificatorio.

5. Per le attività di agricampeggio è ammessa, in assenza di Programma aziendale, la realizzazione di nuove strutture da destinare a servizi igienici e volumi tecnici, nella dimensione massima di mq 2.00 per ogni posto letto, a condizione che:

  • - non siano presenti in azienda manufatti esistenti non più utilizzati alla conduzione agricola dei fondi;
  • - che vengano impiegate prevalentemente strutture lignee con tipologie e caratteristiche conformi con le caratteristiche costruttive dei luoghi.

6. Nelle aree soggette al vincolo paesaggistico di cui all’art. 142, c. 1 lett. b) e lett. c) del D.Lgs. n. 42/2004 la installazione di qualsiasi manufatto a carattere provvisorio e temporaneo è ammessa con l’uso di materiali e tecniche costruttive ecocompatibili e a condizione che esso non alteri la qualità percettiva dei luoghi e l’accessibilità e la fruibilità delle rive e delle sponde dei laghi e dei corsi d’acqua.

7. L'edificazione di nuovi annessi funzionali alla conduzione agricola dei fondi per le aziende che non raggiungono i minimi fondiari di cui all'art. 69 delle presenti Norme è ammesso, in assenza di Programma aziendale, alle seguenti condizioni:

  • - l'azienda interessata all'intervento abbia e mantenga in produzione almeno il 50% delle superfici fondiarie minime;
  • - la Superficie edificabile (SE) massima, ivi compresa quella di eventuali edifici esistenti all'interno dell'azienda, non può superare i mq 100;
  • - nel caso di edifici già presenti nell'azienda interessata agli interventi, le superfici residui ammissibili sono ammesse quale ampliamento degli edifici esistenti.

8. La realizzazione degli annessi agricoli di cui al precedente comma 5 dovrà avvenire preferibilmente con struttura lignea e comunque con tipologie edilizie e materiali conformi alle caratteristiche e alle tradizioni costruttive del luogo.

9. L'edificazione di nuovi annessi funzionali alla conduzione agricola dei fondi per le aziende che non raggiungono i minimi fondiari non è ammessa nei seguenti ambiti:

  • - nelle aree prevalentemente boscate cos&igrave come definite nell'art. 59 delle presenti Norme;
  • - nelle aree coltivate pedecollinari e della pianura cos&igrave come definite nell'art. 59 delle presenti Norme;
  • - nelle aree ad elevato grado di naturalità cos&igrave come definite nell'art. 60 delle presenti Norme;
  • - negli ambiti di pertinenza dei centri e dei nuclei storici di cui all'art. 66 delle presenti Norme;
  • - nelle fasce di rispetto stradale per le profondità determinate dal Codice della strada, D. Lgs. n. 285/1992;
  • - nelle fasce di rispetto cimiteriali.