Norme Tecniche di Attuazione

Art. 75 Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso non agricola.

1. Ferme restando le limitazioni imposte dalle presenti Norme per gli immobili soggetti a tutela e per gli edifici ricompresi nei nuclei rurali, nelle aree prevalentemente boscate e in quelle ad elevato grado di naturalità, sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso non agricola sono ammessi i seguenti interventi:

  • - ogni genere di manutenzione ivi ricompresa quella finalizzata a sostituire le coperture esistenti con pannelli fotovoltaici integrati e gli interventi funzionali al miglioramento dell'efficienza energetica del manufatto;
  • - il restauro e il risanamento conservativo come definito dalle leggi statali e regionali vigenti in materia;
  • - la ristrutturazione edilizia conservativa e ricostruttiva di cui all'art. 13 delle presenti Norme;
  • - la sostituzione edilizia come definita dalle leggi statali e regionali vigenti in materia;
  • - le addizioni volumetriche di cui all'art. 15 delle presenti Norme;
  • - gli interventi pertinenziali di cui all’art. 16 delle presenti Norme con le specificazione di cui al successivo comma;
  • - gli interventi di ristrutturazione urbanistica di cui all’art. 14 delle presenti Norme limitatamente alla demolizione e alla ricostruzione di volumetrie con contestuale accorpamento a edifici esistenti;
  • - la ricostruzione degli edifici diruti di cui all'art. 18 delle presenti Norme;
  • - gli interventi di edilizia libera consentiti dalle leggi statali e regionali vigenti in materia.

2. Per il patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso non agricola sono ammessi gli interventi pertinenziali con le caratteristiche e le limitazioni sancite dall'art. 77 delle presenti Norme.

3. Gli interventi di addizione volumetrica consentiti, nelle quantità descritte nell'art. 15 delle presenti Norme, sugli edifici con destinazione residenziale non funzionale all'attività agricola non possono comportare l'aumento delle unità immobiliari.

4. Per gli edifici presenti nel territorio rurale che presentano destinazione d'uso non agricola è sempre ammesso il cambio d'uso verso le funzioni agricole e connesse all'agricoltura.