Norme Tecniche di Attuazione

Art. 76 Interventi di sistemazione ambientale.

1. Nelle aree pertinenziali degli edifici che non presentano la destinazione residenziale o che abbiano mutato la stessa ai sensi dell'art. 74 delle presenti Norme, aventi superficie superiore ad un ettaro, è fatto obbligo della realizzazione degli interventi di sistemazione ambientale. Tali interventi di sistemazione ambientale dovranno essere orientati a:

  • - la conservazione e il mantenimento in efficienza del reticolo idrografico superficiale e della rete scolante delle acque meteoriche;
  • - la conservazione delle aree boscate e di ogni formazione arborea presente avente valore paesaggistico;
  • - la tutela e la conservazione degli assetti agrari storicizzati;
  • - la conservazione, la manutenzione e/o il ripristino della rete della viabilità minore costituita dalle strade comunali, dalle strade vicinali e poderali, dai tratturi e dai percorsi forestali.

2. Gli interventi di sistemazione ambientale devono garantire un assetto dei luoghi coerente con il contesto e con il paesaggio agrario dei luoghi. Essi devono essere descritti in appositi elaborati progettuali composti dalla seguente documentazione:

  • - relazione tecnica descrittiva delle opere;
  • - rilievo planoaltimetrico su adeguata cartografia delle aree soggette agli interventi di sistemazione ambientale;
  • - dettagli progettuali delle opere di sistemazione ambientali previsti;
  • - documentazione fotografica dei luoghi soggetti agli interventi;
  • - computo metrico estimativo delle opere di sistemazione ambientale.

3. Nel caso di pertinenze inferiori ad un ettaro, in luogo degli interventi di sistemazione ambientale, in caso di interventi che comportano la modifica della destinazione agricola degli immobili è dovuta la corresponsione di specifici degli oneri di urbanizzazione connessi al miglioramento ambientale del sistema insediativo rurale.

4. Gli impegni alla esecuzione delle opere di sistemazione ambientale sostituiscono la corresponsione degli oneri di urbanizzazione dovuti per la mutazione della destinazione agricola degli immobili di cui al comma precedente. Nel caso in cui gli importi per la esecuzione delle opere di sistemazione ambientale, da sostenersi nel primo decennio, siano inferiori a quelli dovuti per gli oneri di urbanizzazione per la mutazione della destinazione agricola degli immobili, è dovuta la differenza con il rilascio del titolo abilitativo alla esecuzione degli interventi sul patrimonio edilizio esistente.

5. Gli interventi di sistemazione ambientale di cui ai precedenti commi 1 e 2 o il pagamento degli oneri di urbanizzazione connessi al miglioramento ambientale del sistema insediativo rurale di cui al comma 3 sono dovuti anche nel caso che le opere di mutazione della destinazione d’uso agricola del patrimonio edilizio esistente previste all’art. 74 delle presenti Norme siano attuate da soggetti diversi dall’imprenditore agricolo.