Art. 80 Nuovi manufatti per l'attività agricola amatoriale.
1. L'installazione di manufatti per l'attività agricola amatoriale è ammessa esclusivamente all'interno degli ambiti periurbani e delle aree agricole frazionate individuati dal Piano Operativo secondo quanto stabilito dall'art. 79 delle presenti Norme.
2. L'installazione dei manufatti per l'attività agricola amatoriale è consentita solo per i fondi che presentino una superficie di almeno mq 1.000 e con le seguenti caratteristiche:
- - dovranno avere una superfici massima di mq 25, una altezza media interna di ml 2.65 (95) e potranno essere realizzati in materiale ecocompatibile smontabile e reversibile con copertura in legno, semplicemente ancorati al suolo, di facile rimozione e privi di opere murarie;
- - la copertura non dovrà essere costituita da materiale metallico e dovrà presentare colorazioni idonee ad un corretto inserimento paesaggistico nel contesto dei luoghi. Le falde dovranno essere a capanna con una pendenza non superiore al 30%;
- - la morfologia planimetrica e altimetrica devono essere organizzate secondo proporzioni regolari, con forme quadrate o rettangolari, in quest’ultimo caso applicando il rapporto tra i due lati di 1.60.
3. Oltre alla installazione dei manufatti con le caratteristiche descritte al comma precedente è ammessa la realizzazione di una tettoia o di un box privo di finestre da destinare al riparo dei mezzi agricoli in materiale ecocompatibile smontabile e reversibile con copertura in legno, privi di opere murarie e aventi superficie massima di mq 15.
4. L'installazione dei manufatti per l'attività agricola amatoriale è ammessa solo se sul fondo oggetto degli interventi non insistono costruzioni stabili aventi tale funzione.
5. I soggetti abilitati alla installazione dei manufatti per l'attività agricola amatoriale sono tutti i privati cittadini ed ogni soggetto che svolge attività agricola amatoriale e/o per l'autoconsumo.
6. Il posizionamento sul fondo dei manufatti per l'attività agricola amatoriale deve limitare al massimo l'impatto visivo e paesaggistico e rispettare la maglia agraria preesistente laddove ancora leggibile.
7. L'installazione dei manufatti per l'attività agricola amatoriale è consentita previa la sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo che disciplini le attività di riqualificazione insediativa e paesaggistica di cui all'art. 82 delle presenti Norme.
8. I manufatti installati ai sensi del presente articolo non generano diritti edificatori, devono essere rimossi al cessare dell'attività agricola amatoriale e non possono essere alienati separatamente dal fondo su cui insistono.
9. La installazione di manufatti rurali non è consentita sui fondi provenienti da frazionamenti di terreni avvenuti successivamente all'adozione del Piano Operativo.