Norme Tecniche di Attuazione

Art. 81 Interventi sugli annessi esistenti per l'attività agricola amatoriale.

1. Negli ambiti periurbani e delle aree agricole frazionate sono ammessi sugli edifici e sugli annessi esistenti per l'attività agricola amatoriale gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 13 delle presenti Norme.

2. Per gli edifici esistenti su fondi di estensione superiore a mq 1.000 e che presentano una superficie inferiore a mq 25, contestualmente alle opere di ristrutturazione edilizia, è ammesso l'ampliamento fino al raggiungimento di tale dimensione. In nessun caso potranno essere variate le altezze esistenti dei manufatti. Nel caso che il fondo ne risulti sprovvisto è contestualmente annessa la realizzazione di una tettoia o di un box privo di finestre da destinare al riparo dei mezzi agricoli aventi le dimensioni e le caratteristiche descritte nel precedente art. 80.

3. Gli interventi ammessi sugli edifici e sugli annessi esistenti per l'attività agricola amatoriale dovranno essere finalizzati alla rimozione dei materiali incongrui con il contesto agrario dei luoghi e potranno essere realizzati previa la sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo che disciplini le attività di riqualificazione ambientale e paesaggistica di cui all'art. 80 delle presenti Norme.