Norme Tecniche di Attuazione

Art. 83 Interventi ammessi nei nuclei rurali.

1. Nei nuclei rurali cosi’ come definiti al precedente art. 61, fatte salve le limitazioni previste dal Piano Operativo per gli edifici di interesse monumentale e/o storico architettonico sono ammessi gli interventi previsti dalla Parte III Titolo II, Capo I e Capo II delle presenti Norme per le trasformazioni attuate dagli imprenditori agricoli e da soggetti diversi dall’imprenditore agricolo con esclusione della nuova edificazione e della ristrutturazione urbanistica.

2. Nel caso di trasformazioni del patrimonio edilizio esistente comportanti ampliamenti volumetrici dei manufatti ricompresi all’interno dei nuclei rurali gli interventi dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

  • - devono essere tutelate e salvaguardate le visuali da e verso il territorio rurale, in particolare quelle percepite dagli assi viari e dai punti panoramici;
  • - deve essere rispettato il rapporto tra pieni e vuoti, ovvero tra costruito e non costruito, realizzando le eventuali nuove costruzioni in continuità all’edificato esistente;
  • - devono essere adottate soluzioni coerenti con la morfologia dei luoghi e che limitino sbancamenti e movimenti di terra;
  • - devono essere adottate soluzioni architettoniche, tecnologie e materiali in grado di assicurare l’integrazione formale e paesaggistica con i caratteri esistenti del nucleo rurale.

3. All’interno del perimetro del nucleo rurale sono vietati interventi che comportino:

  • - frazionamenti delle corti o delle pertinenze attraverso recinzioni o separazioni fisiche di qualunque natura che alterino il rapporto consolidato tra gli edifici e gli spazi aperti limitrofi;
  • - sistemazioni esterne che introducano caratteri urbani nel contesto agrario e rurale.

4. Gli interventi consentiti dal presente articolo nel nucleo rurale di Castel di Pietra, soggetto al vincolo paesaggistico di cui all’art. 136 del D. Lgs. n. 42/2004, sono ammessi a condizione che siano salvaguardate, dalla rete della viabilità rurale, le visuali panoramiche verso la collina del Castello e la vallata del Bruna con i resti della Diga dei Muracci. In particolare:

  • - dovrà essere garantita la continuità della viabilità interpoderale esistente sia per finalità di servizio allo svolgimento delle attività agricole che per finalità di fruizione del paesaggio;
  • - venga mantenuta la relazione spaziale e funzionale e percettiva tra l’insediamento rurale e il paesaggio agrari circostante;
  • - sia garantita la conservazione dei caratteri tipologici ed architettonici di valore storico e negli interventi consentiti siano adottate soluzioni formali, finiture esterne e cromie coerenti e compatibili con la tipologia e la tradizione edilizia del nucleo rurale;
  • - sia mantenuta l’unitarietà percettiva delle aree e degli spazi pertinenziali comuni del nucleo rurale evitandone la frammentazione con delimitazioni fisiche, con pavimentazioni non omogenee e siano confermati i manufatti accessori di valore storico architettonico;
  • - non sono ammessi interventi di demolizione e accorpamenti di volumi costituenti il sistema storicamente consolidato del nucleo rurale,
  • - nella realizzazione delle tettoie, delle recinzioni, delle schermature e degli elementi di arredo delle aree pertinenziali del nucleo rurale deve essere garantito il mantenimento dei caratteri di ruralità, delle relazioni spaziali, funzionali e percettive con l’edificato e con il contesto agricolo.