Art. 83 Interventi ammessi nei nuclei rurali.
1. Nei nuclei rurali cosi’ come definiti al precedente art. 61, fatte salve le limitazioni previste dal Piano Operativo per gli edifici di interesse monumentale e/o storico architettonico sono ammessi gli interventi previsti dalla Parte III Titolo II, Capo I e Capo II delle presenti Norme per le trasformazioni attuate dagli imprenditori agricoli e da soggetti diversi dall’imprenditore agricolo con esclusione della nuova edificazione e della ristrutturazione urbanistica.
2. Nel caso di trasformazioni del patrimonio edilizio esistente comportanti ampliamenti volumetrici dei manufatti ricompresi all’interno dei nuclei rurali gli interventi dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:
- - devono essere tutelate e salvaguardate le visuali da e verso il territorio rurale, in particolare quelle percepite dagli assi viari e dai punti panoramici;
- - deve essere rispettato il rapporto tra pieni e vuoti, ovvero tra costruito e non costruito, realizzando le eventuali nuove costruzioni in continuità all’edificato esistente;
- - devono essere adottate soluzioni coerenti con la morfologia dei luoghi e che limitino sbancamenti e movimenti di terra;
- - devono essere adottate soluzioni architettoniche, tecnologie e materiali in grado di assicurare l’integrazione formale e paesaggistica con i caratteri esistenti del nucleo rurale.
3. All’interno del perimetro del nucleo rurale sono vietati interventi che comportino:
- - frazionamenti delle corti o delle pertinenze attraverso recinzioni o separazioni fisiche di qualunque natura che alterino il rapporto consolidato tra gli edifici e gli spazi aperti limitrofi;
- - sistemazioni esterne che introducano caratteri urbani nel contesto agrario e rurale.
4. Gli interventi consentiti dal presente articolo nel nucleo rurale di Castel di Pietra, soggetto al vincolo paesaggistico di cui all’art. 136 del D. Lgs. n. 42/2004, sono ammessi a condizione che siano salvaguardate, dalla rete della viabilità rurale, le visuali panoramiche verso la collina del Castello e la vallata del Bruna con i resti della Diga dei Muracci. In particolare:
- - dovrà essere garantita la continuità della viabilità interpoderale esistente sia per finalità di servizio allo svolgimento delle attività agricole che per finalità di fruizione del paesaggio;
- - venga mantenuta la relazione spaziale e funzionale e percettiva tra l’insediamento rurale e il paesaggio agrari circostante;
- - sia garantita la conservazione dei caratteri tipologici ed architettonici di valore storico e negli interventi consentiti siano adottate soluzioni formali, finiture esterne e cromie coerenti e compatibili con la tipologia e la tradizione edilizia del nucleo rurale;
- - sia mantenuta l’unitarietà percettiva delle aree e degli spazi pertinenziali comuni del nucleo rurale evitandone la frammentazione con delimitazioni fisiche, con pavimentazioni non omogenee e siano confermati i manufatti accessori di valore storico architettonico;
- - non sono ammessi interventi di demolizione e accorpamenti di volumi costituenti il sistema storicamente consolidato del nucleo rurale,
- - nella realizzazione delle tettoie, delle recinzioni, delle schermature e degli elementi di arredo delle aree pertinenziali del nucleo rurale deve essere garantito il mantenimento dei caratteri di ruralità, delle relazioni spaziali, funzionali e percettive con l’edificato e con il contesto agricolo.