Art. 85 Interventi ammessi nelle aree e nelle attrezzature esistenti del Parco Nazionale delle Colline Metallifere.
1. Sugli immobili e le attrezzature ricomprese nelle aree del Parco Nazionale delle Colline Metallifere, così come definite al precedente art. 42 sono ammessi gli interventi di ristrutturazione edilizia conservativa di cui all'art. 13 delle presenti Norme.
2. Gli immobili e le aree che già all'adozione del Piano Operativo fanno parte del Parco Nazionale delle Colline Metallifere, ai fini della loro relazione funzionale e territoriale con gli impianti e gli edifici ricompresi nei compendi minerari, potranno essere interessati dal progetto generale di valorizzazione immobiliare e paesaggistica di iniziativa pubblica, avente valenza di Piano Attuativo, di cui all'art. 84 delle presenti Norme.
3. Sugli immobili e le attrezzature ricomprese nel Parco Nazionale delle Colline Metallifere potranno essere avviati programmi di intervento e progetti di trasformazione, sottoposti a procedure di finanziamento pubblico o privato, tesi alla valorizzazione delle funzioni didattiche, ludico-ricreative, museali e culturali coerenti con l'atto istitutivo del Parco stesso. In tal caso l'approvazione del progetto di opera pubblica costituisce, con le procedure di variante urbanistica di cui all’art. 34 della L.R. n. 65/2014, contestuale aggiornamento del Piano Operativo per gli interventi eventualmente non contemplati dallo stesso.