Norme Tecniche di Attuazione

Art. 86 Interventi ammessi nelle strutture ricettive per il turismo.

1. Sul patrimonio edilizio esistente ricompreso nelle strutture ricettive per il turismo presenti nel territorio rurale, cos&igrave come definite dal precedente art. 63, sono ammessi gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 13 delle presenti Norme.

2. Nella struttura ricettiva alberghiera di Montebelli, sono ammessi interventi di sostituzione edilizia su singoli edifici sempre che gli stessi non comportino aumento della capacità ricettiva. All’interno di tale struttura ricettiva è, altresì, ammessa anche la realizzazione di nuove piscine.

3. Nella struttura ricettiva alberghiera di Montebelli, contestualmente agli interventi ammessi sul patrimonio edilizio esistente può essere previsto anche l’ampliamento delle superfici da destinare a servizi e dotazioni funzionali alla ricettività turistica fino ad un massimo del 20% di quelle esistenti, nel singolo edificio, con tale destinazione.

4. Gli interventi di sistemazione della viabilità, degli spazi aperti, dei giardini e delle pertinenze,facenti parte delle strutture ricettive presenti nel territorio rurale, dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

  • - non dovranno essere poste in opera manti e pavimentazioni tali da ridurre la quantità delle superfici filtranti esistenti;
  • - gli arredi vegetazionali e le nuove piantumazioni dovranno essere coerenti con il contesto paesaggistico dei luoghi e non introdurre specie estranee agli assetti consolidati.