Norme Tecniche di Attuazione

Art. 88 Interventi ammessi nelle aree estrattive.

1. Il Piano Operativo disciplina le attività estrattive nella cava della Vallina e della Bartolina, come definite dall'art. 64 delle presenti Norme.

2. Nella cava della Vallina, la cui produzione risulta in esaurimento, sono ammessi solo gli interventi di attuazione e di completamento del recupero paesaggistico ed ambientale delle aree escavate previsti dal progetto di coltivazione approvato.

3. Per la cava della Bartolina il Piano Operativo recepisce gli interventi previsti dall'ultimo aggiornamento del piano di coltivazione che disciplina le attività di escavazione sino all'anno 2029.

4. Sul patrimonio edilizio esistente all’interno della cava della Bartolina sono ammessi gli interventi di ristrutturazione edilizia e di sostituzione edilizia di cui agli artt. 12 e 13 delle presenti Norme. Contestualmente agli interventi consentiti sul patrimonio edilizio esistente sono ammessi, sui singoli edifici, anche ampliamenti fino al 20% della superficie esistente, funzionali alle lavorazioni in essere e all’esercizio dell’attività di escavazione. (112) Negli edifici ricompresi nelle zone soggette al vincolo paesaggistico di cui all’art. 136 del D.Lgs. n. 42/2004 tali interventi, coerentemente con le prescrizioni contenute nella sezione 4 delle schede del vincolo notificato, sono subordinati al rispetto delle seguenti condizioni:

  • - dovranno essere integrati e non comportare variazioni alle soluzioni progettuali già approvate per il recupero escavato;
  • - non dovranno comportare variazioni sostanziali alla viabilità di servizio esistente;
  • - non dovranno soprapporsi in maniera incongrua alla conformazione morfologica del sito e produrre variazioni alle fasi di escavazione e di recupero del sito contenute nel progetto di coltivazione approvato.

1. L’attività di coltivazione della cava della Bartolina, nelle forme e nelle quantità consentite dal piano di coltivazione approvato, dovrà essere esercitata nel rispetto delle seguenti prescrizioni contenute nella sezione 4 delle schede del vincolo notificato:

  • - non sono ammessi interventi che possano compromettere gli ecosistemi forestali;
  • - sia tutelata l’efficienza dell’infrastrutturazione ecologica, ove presente, costituita da elementi vegetali puntuali e lineari,
  • - negli interventi di recupero ambientale e paesaggistico conseguenti all’attività di escavazione siano limitate trasformazione alla configurazione orografica preesistente tali da eliminare complessivamente l’efficienza della regimazione idraulica dei suoli.

6. Come disciplinato dal precedente art. 64, una volta esaurite le attività di escavazione e di ripristino ambientale e paesaggistico gli ambiti delle aree estrattive della Vallina e della Bartolina assumeranno la destinazione individuata nei progetti di coltivazione e di recupero ambientale approvati.