Norme Tecniche di Attuazione

Titolo I PRINCIPI E RIFERIMENTI GENERALI.

Capo I Efficacia e riferimenti generali.

Art. 1 Ambito di applicazione e contenuti del Piano Operativo.

1. Il Piano Operativo, formato secondo i contenuti della L.R. n. 65/2014, è lo strumento di pianificazione urbanistica che disciplina l'attività edilizia e urbanistica nell'intero territorio comunale.

2. Le previsioni del Piano Operativo e la relativa disciplina attuativa, contenuta nelle presenti Norme, costituiscono l'applicazione dei contenuti statutari e strategici del Piano Strutturale.

Art. 2 Elaborati del Piano Operativo.

1. Il Piano Operativo è costituito dai seguenti elaborati:

  • - Relazione illustrativa generale;
  • - Elenco degli edifici soggetti a tutele nel territorio rurale;
  • - 1. Disciplina del territorio rurale su base CTR in scala 1:10000:
    • Tav. 1.1 - Quadro d'insieme in scala 1:25000;
    • Tav. 1.1a - Quadrante nord-est;
    • Tav. 1.2b - Quadrante sud-est;
    • Tav. 1.2c - Quadrante sud-ovest;
    • Tav. 1.2d - Quadrante nord-ovest.
  • - 2. Disciplina del territorio urbanizzato su base CTR scala 1:2000:
    • Tav. 2.1 - Gavorrano;
    • Tav. 2.2 - Filare, Ravi e Giuncarico;
    • Tav. 2.3 - Caldana;
    • Tav. 2.4 - Bagno di Gavorrano;
    • Tav. 2.5 - San Giuseppe, Potassa, Bivio Ravi;
    • Tav. 2.6 - Basse di Caldana, Grilli, Castellaccia.
  • - Norme tecniche di attuazione;
  • - Schede normative degli ambiti di trasformazione;
  • - Tabelle del dimensionamento.

Valutazione ambientale strategica:

  • - Rapporto ambientale, valutazioni d'incidenza e allegati;
  • - Relazione di sintesi non tecnica.

Indagini geologiche di supporto alla pianificazione urbanistica:

Indagini idrauliche di supporto alla pianificazione urbanistica:

2. In caso di incongruenze o di non perfetta corrispondenza tra le elaborazioni cartografiche eseguite su base C.T.R. in scala 1 : 2000 e quelle eseguite su base C.T.R. in scala 1 : 10000 riferite ai medesimi luoghi prevalgono, ai fini dell'applicazione della disciplina del Piano Operativo, I perimetri e le indicazioni contenute negli elaborati alla scala di maggior dettaglio in ragione del più elevato grado di definizione della base cartografica utilizzata.

Art. 3 Rapporti tra il Piano Operativo, il Regolamento Edilizio e i piani di settore.

1. La disciplina del Piano Operativo è integrata da quanto prescritto dal Regolamento Edilizio Comunale. In caso di contrasto sulla definizione dei parametri urbanistici e delle categorie degli interventi edilizi le Norme del Piano Operativo prevalgono sulle disposizioni del Regolamento Edilizio Comunale.

2. Il Regolamento Edilizio Comunale, il Piano di Classificazione Acustica e tutti gli altri piani comunali di settore dovranno essere adeguati alle disposizioni e alle previsioni del Piano Operativo.

Art. 4 Modalità di attuazione del Piano Operativo.

1. Le previsioni del Piano Operativo si attuano mediante:

  • - l'attività edilizia libera come definita dalle norme statali e regionali vigenti in materia;
  • - l'intervento edilizio diretto di iniziativa privata;
  • - il progetto di opera pubblica;
  • - il Programma aziendale di miglioramento agricolo ambientale, detto anche Programma aziendale, avente o meno valore di Piano Attuativo secondo quando disciplinato dall'art. 68 delle presenti Norme;
  • - il progetto unitario convenzionato di iniziativa pubblica o privata secondo quanto disciplinato dalle schede normative degli ambiti di trasformazioni;
  • - il Piano Attuativo di iniziativa pubblica o privata secondo quanto disciplinato dalle schede normative degli ambiti di trasformazioni.

2. Le previsioni degli ambiti di trasformazione nel territorio urbanizzato e nel territorio rurale hanno valenza quinquennale e perdono efficacia nel caso in cui, nei cinque anni successivi alla approvazione del Piano Operativo, i piani o i progetti non siano stati approvati.

3. Le previsioni degli ambiti di trasformazione nel territorio urbanizzato e nel territorio rurale contenute nel Piano Operativo possono essere prorogate, per una sola volta e per il termine massimo di tre anni, con un unico specifico atto da deliberare entro il termine dell'efficacia quinquennale delle previsioni stesse.

Capo II Valutazione e monitoraggio.

Art. 5 Attività di valutazione.

1. Costituiscono parte integrante del Piano Operativo gli elaborati sulla valutazione ambientali strategica allestiti in conformità alla legislazione statale e regionale vigente in materia.

2. Nel Rapporto ambientale e nel documento di sintesi non tecnica risultano sottopostiad attività di valutazione anche le previsioni del Piano Operativo relative agli ambiti di trasformazione del territorio urbanizzato e del territorio rurale. In applicazione del principio di non duplicazione non sono da sottoporre a valutazione ambientale strategica i Piani Attuativi e i progetti unitari convenzionati aventi per oggetto le previsioni degli ambiti di trasformazione medesimi, sempre che gli stessi non introducano variazioni degli assetti e delle capacità insediative contenute nelle schede normative allegate alle presenti Norme.

3. Durante il periodo di efficacia del Piano Operativo gli uffici comunali svolgono con cadenza annuale il monitoraggio sullo stato di attuazione delle previsioni, con particolare riferimento a quelle relative agli ambiti di trasformazione. Alla scadenza di ogni quinquennio dall'avvenuta approvazione del Piano Operativo viene svolto il resoconto sull'attività di monitoraggio utile per la redazione del Piano Operativo successivo.

Art. 6 Programma di abbattimento delle barriere architettoniche.

1. Il Piano Operativo detta i criteri per la formazione del programma per l'eliminazione e l'abbattimento delle barriere architettonico (PEBA) che assume la valenza di piano comunale di settore.

2. E' cura del Comune, nell'ambito della programmazione delle opere pubbliche, la progressiva attuazione degli interventi ai fini dell'adeguamento degli spazi e degli edifici pubblici come non accessibili o con forme di accessibilità non conformi alle leggi vigenti in materia.

3. Nell'attuazione delle previsioni degli ambiti di trasformazione nel territorio urbanizzato e nel territorio rurale sarà cura degli uffici comunali competenti verificare il rispetto dei requisiti dell'accessibilità delle opere e delle attrezzature pubbliche interessate dalle previsioni stesse ancorchè realizzate da soggetti privati.

4. Nei parcheggi privati per la sosta stanziale realizzati in attuazione delle leggi statali e regionali vigenti in materia deve essere garantito almeno uno stallo riservato ai portatori di handicap nelle proporzioni stabilite per i parcheggi pubblici.

5. Obiettivo della programmazione degli interventi volti all'abbattimento delle barriere architettoniche nelle strutture di uso pubblico, negli spazi comuni urbani e nelle infrastrutture per la mobilità è la realizzazione di ambienti compatibili con le esigenze del maggior numero possibile di utenti, privilegiando comunque

soluzioni progettuali inclusive rispetto alle soluzioni speciali cioè a quelle dedicate ad uno specifico profilo di utenza.

6. Gli interventi dovranno perseguire in primo luogo garantire le seguenti prestazioni:

  • - per i percorsi e gli spazi pedonali / la continuità planimetrica, i collegamenti tra percorsi paralleli, ad esempio separati dalla carreggiata stradale, o adiacenti per mezzo di attraversamenti pedonali complanari o, in alternativa, opportunamente raccordati, l'allargamento dei percorsi e lo spostamento e/o modifica di ogni manufatto in elevazione presente sugli spazi pedonali al fine di garantire la larghezza minima di transito, l'eliminazione di ogni discontinuità altimetrica, la predisposizione di piano di calpestio e di illuminazione adeguati, la segnalazione del passaggio a zone carrabili o non pavimentate;
  • - per gli accessi / l'eliminazione di dislivelli ed ostacoli, anche con l'impiego di rampe mobili, la predisposizione di segnaletica adeguata, l'installazione di infissi e apparecchiature appropriati;
  • - per il superamento dei dislivelli / l'eliminazione di dislivelli ed ostacoli, anche con l'impiego di rampe mobili, l'individuabilità, la predisposizione di piano di calpestio e di illuminazione adeguati;
  • - per ambienti ed arredi interni / l'individuabilità degli spazi dedicati alle diverse funzioni e/o attività, l'eliminazione di ostacoli e di spigoli vivi, la predisposizione di piano di calpestio e di illuminazione adeguati, l'installazione di infissi e apparecchiature appropriati, la disponibilità di punti informativi e di spazi di attesa adeguati;
  • - per le attrezzature esterne (cestini portarifiuti, cassonetti, sedute, giochi, cassette postali, ...) / l'individuabilità, l'installazione di elementi ed apparecchiature appropriati per numero, collocazione e caratteristiche;
  • - per i locali igienici / l'individuabilità, la predisposizione di piano di calpestio e di illuminazione adeguati, l'installazione di infissi, sanitari, arredi e apparecchiature appropriati;
  • - per i posti auto riservati / l'individuazione di un corretto numero di stalli di dimensioni appropriate, la predisposizione di segnaletica, la sicurezza degli spazi di manovra ed il collegamento adeguato con i percorsi pedonali;
  • - per le fermate del trasporto pubblico / l'individuabilità, la presenza di informazioni adeguate, la predisposizione di arredi appropriati (pensiline, panchine).

7. In considerazione della rilevanza per l'identità dei luoghi e l'interesse collettivo, sono considerati prioritari:

  • - gli interventi nei luoghi che rappresentano le più rilevanti criticità in tema di accessibilità, fruibilità e sicurezza nel caso degli edifici e delle attrezzature pubbliche con più alta frequenza d'uso, cioè le sedi dei servizi amministrativi, dei servizi sanitari e dei servizi per l'istruzione di base, agendo in particolare per adeguare le modalità di accesso e di superamento dei dislivelli ed i locali igienici;
  • - gli interventi nelle aree, nei tratti o nei punti che interrompono la continuità dei percorsi urbani accessibili e/o che presentano le più rilevanti criticità in tema di fruibilità e sicurezza nel caso degli spazi scoperti urbani.

8. Gli interventi da attuare saranno specificamente individuati e definiti nell'ambito della redazione del programma per l'eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA), ai fini della programmazione operativa.

9. Nella realizzazione di tutti gli interventi di iniziativa pubblica riguardanti le strutture esistenti dove si svolgono funzioni pubbliche (edifici, attrezzature) e gli spazi aperti urbani esistenti, ad eccezione di manutenzioni e interventi d'urgenza, anche se attivati con finalità diverse da quelle di abbattimento delle barriere architettoniche ed urbanistiche, dovranno comunque fare riferimento alle prestazioni riportare al precedente comma 6, fatte salve documentate impossibilità tecniche.

10. Per quanto riguarda gli interventi di iniziativa privata, il Comune potrà applicare incentivi economici mediante la riduzione degli oneri di urbanizzazione secondaria in misura crescente a seconda dei livelli dei requisiti di accessibilità e visitabilità degli edifici oltre i limiti obbligatori stabiliti dalle norme vigenti.

Art. 7 Area di protezione civile.

1. In ogni area e in ogni struttura pubblica potrà essere allestito, in qualunque momento, per le necessità derivanti da situazioni che richiedano l'intervento della Protezione Civile, qualunque tipo di attrezzatura o altra sistemazione dei luoghi e degli spazi funzionali all'attività della Protezione Civile stessa.

2. Il Piano comunale di protezione civile, approvato antecedentemente all'adozione del Piano Operativo ne costituisce parte integrante. Il suo aggiornamento, in caso di eventi calamitosi, costituisce variante automatica al Piano Operativo stesso.

Titolo II REGOLE DI GESTIONE E TRASFORMAZIONE.

Capo I Disposizioni sugli assetti insediativi.

Art. 8 Disciplina delle funzioni e delle destinazioni d'uso.

1. Il Piano Operativo contiene la disciplina della distribuzione e della localizzazioni delle funzioni e dispone la destinazione d'uso ammessa degli immobili, delle aree pertinenziali e dei terreni inedificati. Essa garantisce l'equilibrio della localizzazione delle funzioni pubbliche e di interesse collettivo al servizio della comunità locale e persegue una organizzazione degli spazi che favorisca una corretta fruizione dei servizi pubblici e privati di utilità generale.

2. Il Piano Operativo, in ottemperanza a quanto detto al comma precedente, dispone:

  • - la definizione delle categorie funzionali;
  • - la regolamentazione delle funzioni ammesse nei tessuti urbani omogenei;
  • - le regole per i mutamenti delle destinazioni d'uso;
  • - le dotazioni per i parcheggi;
  • - la limitazione delle funzioni ammesse nel territorio rurale per la salvaguardia dell'identità territoriale e del paesaggio agrario.

3. Le destinazioni d'uso disciplinate dal Piano Operativo, in conformità alle leggi statali e regionali vigenti in materia sono le seguenti:

  • - residenziale;
  • - industriale e artigianale;
  • - commerciale al dettaglio;
  • - turistico ricettiva;
  • - direzionale e servizi;
  • - commerciale all'ingrosso e depositi;
  • - agricola e funzioni integrative e connesse.

4. Ai fini della determinazione della destinazione d'uso del patrimonio edilizio esistente i locali accessori a servizio dell'unità immobiliare principale assumono la medesima destinazione d'uso della stessa. In caso di uso promiscuo di una unità immobiliare l'attività prevalente è quella che ne determina la destinazione d'uso.

5. Ai fini della disciplina e del dimensionamento del Piano Operativo sono ricomprese all'interno della destinazione residenziale le seguenti sottocategorie:

  • - attività turistico ricettive di casa vacanza, affittacamere e bed and breakfast;
  • - attività professionali e di servizio compatibili.

6. Ai fini della disciplina e del dimensionamento del Piano Operativo sono ricomprese all'interno della destinazione industriale e artigianale le seguenti sottocategorie:

  • - residenza vincolata all'uso del titolare o egli addetti dell'attività industriale e artigianale;
  • - attività direzionale;
  • - attività professionali e di servizio compatibili.

7. Ai fini della disciplina e del dimensionamento del Piano Operativo sono ricomprese all'interno della destinazione commerciale al dettaglio le seguenti sottocategorie:

  • - media struttura di vendita, compresi i centri commerciali come definiti dalla legislazione vigente in materia;
  • - esercizi di vicinato;
  • - attività direzionale;
  • - attività professionali e di servizio compatibili;
  • - piccole attività artigianali di tipo alimentari (gelateria, gastronomia, pizza a taglio, ecc.).

8. Il Piano Operativo ricomprende nella destinazione agricola le seguenti funzioni ad essa connesse:

  • - attività produttive funzionali all'uso agricolo dei fondi e di conservazione e trasformazione dei prodotti aziendali;
  • - residenza vincolata all'uso dell'imprenditore agricolo o dei salariati agricoli;
  • - agriturismo e agricampeggio.

9. Sono considerati fabbricati rurali ed unità immobiliari con destinazione d'uso agricola, le costruzioni:

  • - ricadenti in zona agricola e che non risultino presenti al catasto fabbricati prima dell'entrata in vigore della L.R. n. 10/ 1979;
  • - che non siano state oggetto di alcun titolo abilitativo, anche in sanatoria, che ne abbia previsto la perdita dell'uso agricolo;
  • - che risultino patrimonio di aziende agricole, anche realizzate a seguito di Programma Aziendale, approvato dopo l'entrata in vigore della L.R. n. 64/1995;
  • - che risultino patrimonio delle aziende agricole realizzato a seguito di regolare titolo abilitativo l'attività edilizia prima dell'entrata in vigore della L.R. n. 64/1995.

10. Fatte salve le limitazioni dettate dalle presenti Norme per i tessuti urbani omogenei ed l territorio rurale, il cambio di destinazione d'uso è sempre consentito previa verifica di compatibilità con le funzioni già esistenti nell'edificio, nell'immobile o nell'area interessata dagli interventi e con l'adeguatezza delle infrastrutture e delle urbanizzazioni esistenti.

11. Il cambio della destinazione d'uso è sempre subordinato al rispetto delle dotazioni minime dei parcheggi pertinenziali.

Art. 9 Dotazioni di parcheggio.

1. Il Piano Operativo dispone l’obbligo del reperimento degli spazi necessari alla sosta stanziale privata degli autoveicoli negli interventi di nuova costruzione, ampliamento, sostituzione edilizia e ristrutturazione urbanistica. Negli interventi di ristrutturazione edilizia il reperimento degli spazi per la sosta stanziale è dovuto solo per quei casi in cui l’intervento comporti un aumento del carico insediativo preesistente pari ad almeno due nuove unità immobiliari con destinazione residenziale.

2. Negli interventi di addizione volumetrica il rispetto della dotazione dei parcheggi privati per la sosta stanziale deve essere verificato limitatamente alla costruzione aggiuntiva. Non è dovuta la verifica qualora l'addizione volumetrica sia limitata alla realizzazione di vani accessori non abitabili o all'ampliamento di vani esistenti.

3. Le dotazioni minime di parcheggio per la sosta stanziale sono differenziate in funzione delle diverse destinazioni d'uso secondo la seguente articolazione:

  • - residenza: 1 mq di parcheggio ogni 3 mq di Superficie edificabile (SE);
  • - industriale, artigianale, commerciale all'ingrosso e depositi: 0.80 mq di parcheggio ogni 1 mq di Superficie edificabile (SE);
  • - commerciale: 1 mq di parcheggio ogni 2.5 mq di Superficie edificabile (SE). Tale dotazione di superficie deve essere maggiorata di quella necessaria per la movimentazione delle merci;
  • - direzionale e servizi: 1 mq di parcheggio ogni 2.5 mq di Superficie edificabile (SE);
  • - turistico ricettiva: 1 mq di parcheggio ogni 3 mq di Superficie edificabile (SE).

4. I parcheggi per la sosta stanziale devono essere ricavati nelle costruzioni oggetto degli interventi in locali specificatamente destinati a tale uso o nell'area aperta di pertinenza. Tali parcheggi possono essere reperiti anche in aree pubbliche o private con cesse in uso non necessariamente limitrofe all'immobile oggetto degli interventi. Nei casi di intervento sul patrimonio edilizio esistente in cui venga dimostrata l’oggettiva impossibilità a recuperare le aree necessarie alla sosta stanziale è ammessa la monetizzazione delle stesse con determinazione degli importi e delle modalità di versamento stabilite da specifico Regolamento comunale.

5. In aggiunta alle dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale, nelle attività commerciali, su tutto il territorio comunale, è prescritto il reperimento degli spazi privati ad uso della sosta di relazione destinati ai visitatori ed agli utenti delle attività stesse.

6. Le dotazioni minime per gli spazi per la sosta di relazione sono fissate, in ragione delle varie tipologie commerciali e della superficie di vendita, dalla legislazione statale e regionale vigente in materia.

7. Gli spazi per la sosta di relazione devono essere reperiti nelle costruzioni oggetto degli interventi o nell'area di pertinenza degli stessi, ovvero in altre aree o edifici a condizione che ne sia garantito l'uso pubblico nelle ore di apertura degli esercizi e a una distanza idonea a garantire un rapido collegamento pedonale con l'esercizio commerciale stesso.

8. Nei tessuti storici di cui all'art. 24 delle presenti Norme, per gli esercizi commerciali di vicinato è consentito derogare dall'obbligo del reperimento degli spazi per la sosta di relazione. Tale deroga, in caso di interventi edilizi sul patrimonio edilizio esistente e di avvenuta dimostrazione dell’impossibilità di reperire le superfici necessarie nelle aree pertinenziali, è estesa anche al reperimento degli spazi di sosta stanziale.

9. In tutti i tipi di parcheggi disciplinati dal presente articolo devono essere garantite la messa a dimora di idonee componenti arboree in numero di almeno una ogni due stalli quale contributo alla qualità estetico percettiva dei luoghi e agli effetti positivi sul microclima e sull’assorbimento degli effetti inquinanti del traffico urbano.

Art. 10 Contenimento dell'impermeabilizzazione superficiale.

1. Il Piano Operativo dispone che negli interventi edilizi che comportano aumento del carico insediativo e/o della superficie coperta degli edifici esistenti la sistemazione delle superfici esterne pertinenziali dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

  • - dovrà essere mantenuto un quantitativo minimo del 25% di superficie permeabile dell'intera superficie del lotto interessato dagli interventi;
  • - nei casi in cui la superficie permeabile del lotto interessato agli interventi sia già inferiore al 25% gli interventi non potranno comportare una ulteriore riduzione della stessa;
  • - le modalità costruttive e i materiali di rivestimento di piazzali e parcheggi dovranno essere di tipologia idonea a consentire l'infiltrazione delle acque meteoriche nel sottosuolo;
  • - dovranno essere realizzate opere autocontenimento, nei casi in cui non sia verificata l'efficienza delle reti idrologiche naturali o artificiali di recapito delle acque del lotto interessato dall'intervento.

2. I nuovi spazi pubblici destinati a piazzali, parcheggi e viabilità ciclopedonale, devono essere realizzati con modalità costruttive che consentano l'infiltrazione o la ritenzione anche temporanea delle acque. Sono consentite deroghe a tale disposizione solo per comprovati motivi di sicurezza o di tutela dei beni culturali e paesaggistici.

3. Il convogliamento diretto delle acque piovane in fognatura o in corsi d'acqua superficiali deve essere evitato quando è possibile dirigere le acque in aree adiacenti con superficie permeabile, a condizione che non si determinino danni conseguenti a ristagno e/o che non sussistano rischi di inquinamento del suolo e del sottosuolo.

Art. 11 Distanze minime dai confine e dai fabbricati.

1. Fatto salvo quando non diversamente disposto dalle presenti Norme, negli interventi di nuova edificazione, di sostituzione edilizia, di ristrutturazione urbanistica, di addizione volumetrica e in tutti i casi di modificazione della sagoma degli edifici esistenti è prescritta una distanza minima dai confini di proprietà pari a ml 5.00.

2. Sono ammesse distanze dai confini inferiori a ml 5.00 e sempre nel rispetto delle disposizioni in materia del Codice Civile laddove consentito nella disciplina dei tessuti insediativi di cui alla Parte II, titolo II delle presenti Norme. In tali casi, la costruzione sul confine o a distanza inferiore a ml 5.00 dello stesso dovrà essere disciplinato da specifico atto di assenso sottoscritto dai proprietari finitimi.

3. Negli interventi di nuova costruzione dovrà essere osservata la distanza minima di ml 10.00 dai fabbricati prospicienti. Nei casi di intervento sul patrimonio edilizio esistente, anche con variazione della sagoma, la distanza minima dai fabbricati non dovrà essere inferiore a quella precedente all'intervento edilizio stesso qualora la stessa risulta inferiore a ml 10.00.

4. Negli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, finalizzati alla qualificazione energetica dello stesso, non sono soggetti al rispetto delle distanze minime dai confini e dai fabbricati gli extraspessori, fino ad uno spessore massimo di cm 10, integrativi dell’involucro esterno dell’edificio.

Capo II Categorie e tipologie di intervento urbanistico-edilizie.

Art. 12 Categorie di intervento urbanistico-edilizie.

1. Il Piano Operativo disciplina le seguenti categorie di intervento urbanistico-edilizie:

  • - Manutenzione ordinaria;
  • - Manutenzione straordinaria;
  • - Restauro e risanamento conservativo;
  • - Ristrutturazione edilizia;
  • - Nuova costruzione;
  • - Sostituzione edilizia;
  • - Ristrutturazione urbanistica.

2. Gli interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di nuova costruzione e di sostituzione edilizia sono quelli definiti dalle leggi statali e regionali vigenti in materia.

3. Per una migliore classificazione degli interventi sul patrimonio edilizio esistente, per la categoria della ristrutturazione edilizia e della ristrutturazione urbanistica, il Piano Operativo definisce delle articolazioni integrative alle norme statali e regionali vigenti utili a dettagliare la disciplina in rapporto alla qualità e al valore storico-architettonico degli immobili presenti nel territorio comunale.

4. Il Piano Operativo disciplina anche l'addizione volumetrica, gli interventi pertinenziali, gli interventi di recupero dei sottotetti a fini abitativi, quelli di ripristino e ricostruzione del patrimonio edilizio diruto e l'installazione di manufatti a carattere temporaneo.

5. Il Piano Operativo consente l'attività edilizia libera cos&igrave come essa è definita dalle leggi statali e regionali.

6. Per gli edifici soggetti a vincolo storico artistico apposto con specifico Decreto Ministeriale le opere ammesse, ricomprese fino alla categoria del restauro e risanamento conservativo, sono conformi a quanto stabilito dall'art. 29 del D.Lgs. n. 42/2004 e alla sezione 4 delle schede relative agli immobili ed aree di notevole interesse pubblico del Piano di Indirizzo Territoriale avente valenza di Piano Paesaggistico della Regione Toscana.

7. Gli interventi edilizi ammessi dal Piano Operativo nelle zone soggette al vincolo paesaggistico di cui agli agli artt. 136 e 142 del D.Lgs. n. 42/2004 sono subordinati al rispetto delle prescrizioni contenute nella sezione 4 delle schede del vincolo notificato e nell’elaborato 8B, Disciplina dei beni paesaggistici, del Piano di Indirizzo Territoriale avente valenza di Piano Paesaggistico della Regione Toscana.

Art. 13 Ristrutturazione edilizia.

1. La ristrutturazione edilizia definita nelle leggi statali e regionali vigenti, nel Piano Operativo viene articolata nelle seguenti categorie:

Ristrutturazione edilizia conservativa - Rc1.

La Ristrutturazione edilizia conservativa - Rc1 ricomprende gli interventi di riorganizzazione funzionale degli edifici o di parti di essi finalizzati, o meno, alla variazione della destinazione d'uso, eseguiti nel rispetto delle caratteristiche tipologiche, formali e strutturali dell'organismo edilizio, con l'impiego di appropriate tecniche costruttive che garantiscano la salvaguardia degli elementi architettonici e decorativi caratterizzanti l'edificio. Tali interventi possono comportare:

  • - modifiche delle caratteristiche tipologiche delle strutture orizzontali esistenti e alle quote di calpestio dei pavimenti ivi ricompresi gli interventi necessari per la realizzazione o la modifica dei collegamenti verticali e la esecuzione degli interventi di recupero dei sottotetti a fini abitativi;
  • - modifica agli elementi strutturali verticali semprechè non vengano alterate le caratteristiche tipologiche dell'organismo edilizio;
  • - interventi di adeguamento strutturale alla normativa antisismica;
  • - lievi modifiche alla sagoma del fabbricato funzionali alla demolizione di eventuali superfetazioni e alla loro ricostruzione integrata all'organismo edilizio.

Fermo restando il rispetto dei caratteri tipologici e formali dell'organismo edilizio, gli interventi di Ristrutturazione conservativa - Rc1 possono comportare la trasformazione di Superfici accessorie (SA) in Superfici utili (SU).

Ristrutturazione edilizia conservativa - Rc2.

La Ristrutturazione edilizia conservativa - Rc2 ricomprende gli interventi di riorganizzazione funzionale di interi edifici, o di porzioni strutturalmente identificabili degli stessi, finalizzati o meno alla variazione della destinazione d'uso, che possono comportare anche lo svuotamento dell'organismo edilizio, ferma restando la conservazione del suo involucro, e la variazione della tipologia strutturale. Oltre a quanto previsto per la Ristrutturazione conservativa Rc1 tali interventi possono comportare:

  • - demolizione delle superfetazione o di porzioni limitate del fabbricato necessarie ed indispensabili per motivi di sicurezza statica o perché non coerenti con le caratteristiche architettoniche e formali dell'edificio originario;
  • - tamponamenti di logge, tettoie e porticati che non si affacciano sullo spazio pubblico fino al limite del 20% del volume dell'organismo edilizio;
  • - modeste modifiche alle coperture negli edifici ad aggregazione lineare, tali da permettere il recupero ai fini abitativi del sottotetto eseguiti in confomità a quanto sancito dall'art. 17 delle presenti Norme.

Ristrutturazione edilizia ricostruttiva - Rr.

La Ristrutturazione edilizia ricostruttiva - Rr ricomprende gli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti che oltre alla ricostruzione nella stessa collocazione e con lo stesso ingombro planovolumetrico possa, comunque, comportare anche modeste variazioni alla sagoma e la traslazione non sostanziale della stessa all'interno del lotto di pertinenza.

Gli interventi di Ristrutturazione edilizia ricostruttiva - Rr, quando ammessi dal Piano Operativo all'interno dei tessuti storici, devono proporre caratteristiche tipologiche, formali e costruttive, tali consentire il corretto inserimento delle opere nel contesto paesaggistico di riferimento.

Gli interventi di Ristrutturazione edilizia ricostruttiva - Rr, in ogni caso, non possono comportare aumento delle volumetrie preesistenti oggetto della demolizione.

Art. 14 Ristrutturazione urbanistica.

1. La ristrutturazione urbanistica definita nelle leggi statali e regionali vigenti, laddove previsto dal Piano Operativo, viene consentita con le specifiche caratteristiche descritte nel presente articolo.

2. Laddove ammessi dal Piano Operativo gli interventi di Ristrutturazione urbanistica sul territorio urbanizzato sono soggetti a Piano Attuativo e dovranno comportare il ridisegno dei lotti, dell'organizzazione insediativa di parti di tessuto attraverso la demolizione e la successiva ricostruzione dei volumi esistenti e del sistema delle opere di urbanizzazione

3. Gli interventi di Ristrutturazione urbanistica nel territorio rurale comportanti su edifici che non presentano la destinazione agricola sono soggetti, a Piano Attuativo e non possono comportare un aumento della superficie edificata esistente degli edifici oggetto della demolizione.

4. Sono ammessi interventi di Ristrutturazione urbanistica comportanti trasferimenti volumetrici sul patrimonio edilizio esistente a destinazione non agricola a condizione che:

  • - I manufatti da demolire siano incongrui con il contesto rurale e in condizioni di degrado fisico e funzionale;
  • - i manufatti demoliti siano ricostruiti in accorpamento a un fabbricato esistente o nella sua area di pertinenza;
  • - gli interventi non comportino la realizzazione di nuova viabilità o di nuove opere di urbanizzazione;
  • - i sedimi e le aree occupate dagli edifici dei quali viene recuperata la superficie per l'accorpamento sia interessata da opere di ripristino ambientale e paesaggistico.

5. Gli interventi di Ristrutturazione urbanistica nel territorio rurale che comportano la demolizione e la ricostruzione di due o più edifici che non presentano la destinazione agricola sono ammessi nel caso che i manufatti demoliti siano ricostruiti entro la pertinenza dell'edificio principale di riferimento e sono soggetti a Piano Attuativo.

6. Gli interventi di Ristrutturazione urbanistica che comportano la demolizione e la ricostruzione in un unico luogo di due o più edifici esistenti con destinazione agricola nel territorio comunale sono soggetti a Piano Attuativo e comportano l'obbligo della sistemazione ambientale e paesaggistica dei sedimi e delle aree occupate dai manufatti interessati dalle demolizioni. La costruzione dell'edificio agricolo con l'utilizzo di volumi altrove demoliti deve essere preferibilmente localizzata in addizione e completamento di case sparse e nuclei rurali esistenti, comportandovi l'aumento della qualità insediativa e paesaggistica e senza recare pregiudizio alle relazioni fisiche e percettive tra gli edifici esistenti ed il territorio circostante.

Art. 15 Addizioni volumetriche.

1. Le addizioni volumetriche, come definite dall'art. 134, comma 1 lett. g), della L.R. n. 65/2014, laddove ammesso dal Piano Operativo, sono concesse una tantum sugli edifici esistenti.

2. Gli interventi di addizioni volumetriche possono comportare:

  • - l'eventuale modifica della destinazione d'uso della/e unità immobiliare/i oggetto dell'intervento;
  • - la formazione di nuove unità immobiliari, all'interno di un progetto di riorganizzazione complessiva dell'unità immobiliare oggetto dell'intervento.

3. Gli interventi di addizione volumetrica, laddove previste dalla disciplina dei Tessuti del Piano Operativo, dovranno rispondere alle seguenti prescrizioni:

  • - siano collocate in aderenza al fabbricato principale, o in alternativa, laddove consentito dal Piano Operativo in sopraelevazione all'unità immobiliare di riferimento;
  • - fermo restando quanto sancito agli artt. 10 e 11 delle presenti Norme rispettino i limiti della distanza di ml 5.00 dai confini e di ml 10.00 ml dagli edifici prospicienti e i parametri relativi alla superficie filtrante del lotto di pertinenza;
  • - siano proposti da tutti i proprietari delle unità immobiliari dell'edificio oggetto dell'intervento.

4. Salvo diversa previsione contenuta nelle presenti Norme, le addizioni volumetriche sono sempre consentite sugli edifici esistenti in tutto il territorio comunale nei seguenti casi fra di loro alternativi:

  • - entro il limite del 30% del volume dell'edificio oggetto degli interventi;
  • - pari a mq 25 in aggiunta alla superficie edificabile esistente dell'edificio oggetto degli interventi per la destinazione residenziale;
  • - pari a mq 75 in aggiunta alla superficie edificabile esistente dell'edificio oggetto degli interventi per la destinazione produttiva artigianale.

5. All'interno del volume esistente dell'edificio sul quale determinare l'addizione volumetrica sono ricomprese anche eventuali porzioni dello stesso oggetto di sanatoria edilizia o di accertamento di conformità presentate antecedentemente all'adozione del Piano Operativo.

6. Gli interventi di addizione volumetrica una tantum possono essere combinati agli interventi di sostituzione edilizia. In tal caso possono comportare un aumento fino al 50% del volume dell'edificio preesistente a condizione che gli interventi concorrano alla riqualificazione insediativa e all'efficientamento energetico dell'intero immobile con il rispetto dei requisiti e delle prestazioni previste dalla legislazione statale e regionale vigente in materia per la classe energetica A.

7. La chiusura di logge, tettoie e porticati che comportino un aumento del volume superiore al 20% dell'edificio oggetto degli interventi si configura come un intervento di addizione volumetrica. In tale caso potrà superare i limiti imposti dal comma 4 del presente articolo solo per rispondere alle esigenze del rispetto dei caratteri unitari della configurazione dell'edificio oggetto degli interventi. Fino all'incremento del 20% dell'edificio preesistente tali interventi sono considerati Ristrutturazione conservativa - Rc2.

Art. 16 Interventi pertinenziali.

1. Gli interventi pertinenziali, come definiti dall'art. 135, comma 2 lett. e), della L.R. n. 65/2014, sono costituiti da opere, manufatti e consistenze edilizie destinate in modo durevole a servizio dell'edificio o dell'unità immobiliare di riferimento e non suscettibili di utilizzo autonomo. Tali opere, manufatti e consistenze quali cantine, autorimesse, box, locali ripostiglio, presentano le seguenti caratteristiche:

  • - risultano pertinenziali ad almeno una unità immobiliare con destinazione residenziale e sono destinate ad usi accessori;
  • - accrescono il decoro e determinano una migliore utilizzazione dell'edificio o dell'unità immobiliare del quale costituiscono pertinenza;
  • - non concorrono all'aumento del carico urbanistico;
  • - presentano una volumetria non superiore al 20% del volume dell'edificio o dell'unità immobiliare del quale costituiscono pertinenza;
  • - sono collocate in adiacenza al fabbricato del quale costituiscono pertinenza e comunque all'interno del lotto urbanistico di riferimento;

2. Costituiscono intervento pertinenziale la realizzazione, nei limiti volumetrici di cui al comma precedente, di serre solari funzionali all'introduzione di tecniche di climatizzazione passiva e di efficientamento energetico dei fabbricati e di tettoie con copertura fotovoltaica.

3. Gli interventi pertinenziali che non presentano le caratteristiche specificate ai precedenti commi possono essere identificati come addizioni volumetriche e disciplinate come tali dal precedente art. 15 delle presenti norme.

4. Fermo restando quanto sancito agli artt. 10 e 11 delle presenti Norme gli interventi pertinenziali dovranno rispettare i limiti della distanza di ml 5.00 dai confini e di ml 10.00 ml dagli edifici prospicienti i parametri relativi alla superficie filtrante del lotto di pertinenza.

5. Gli interventi pertinenziali, laddove ammessi dal Piano Operativo, possono essere realizzati solo se proposti da tutti i proprietari dell'edificio o dell'unità immobiliare del quale costituiscono pertinenza. Rientrano tra gli interventi pertinenziali la esecuzione di piscine ad uso privato.

6. Le piscine ad uso privato dovranno essere eseguite nel rispetto delle seguenti condizioni:

  • - dovranno presentare forma regolare e geometricamente compiuta;
  • - la superficie dello specchio d’acqua non dovrà eccedere il 25% della superficie coperta dell’edificio del quale costituiscono pertinenza, fino ad un massimo di mq 100;
  • - la superficie della vasca dovrà presentare tinte sulle scalature del colore grigio-marrone o verde petrolio;
  • - le superficie pavimentate di coronamento alla vasca dovranno essere realizzate in legno e/o in pietra di colore scuro per una larghezza non superiore a cm 60;
  • - i locali tecnici dovranno essere interrati o realizzati all’interno dell’edificio del quale costituiscono pertinenza.

7. Rientrano tra gli interventi pertinenziali la realizzazione di gazebo e strutture ombreggianti realizzate, su suoli privati, a servizio di attività commerciali autorizzate alla somministrazione di cibi e bevande aventi le caratteristiche descritte nel successivo art. 19 delle presenti Norme. In tal caso possono essere realizzate in deroga alla distanza minima prevista dai confini e dagli edifici prospicienti.

8. Gli interventi pertinenziali sugli immobili soggetti al vincolo paesaggistico di cui all’art. 136 del D.Lgs. n. 42/2004 sono ammessi alle condizioni contenute nella sezione 4 delle schede del vincolo notificato richiamate all’art. 77 delle presenti Norme.

Art. 17 Interventi di recupero dei sottotetti a fini abitativi.

1. Il recupero dei sottotetti a fini abitativi è sempre ammesso dal Piano Operativo con il rispetto delle seguenti caratteristiche:

  • - l'altezza media interna delle superfici abitabili non può essere inferiore a ml 2.30. Per le superfici accessorie o di servizio tale altezza può essere ridotta a ml 2.10;
  • - l'altezza minima delle superfici abitabile non può essere inferiore a ml 1.50. Per le superfici accessorie o di servizio tale altezza potrà essere di ml 1.30;
  • - le eventuali superfici che presentano altezze inferiori alle predette misure devono essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi e ne è consentito l'uso come solo spazio destinato a guardaroba.

2. Fermo restando quanto prescritto dalle presenti Norme per gli interventi sugli edifici ricadenti nel perimetro dei Tessuti storici, sulla falda di copertura, al fine di consentire il rispetto dei requisiti aero-illuminanti, è consentita la realizzazione di terrazze a tasca aventi le seguenti caratteristiche:

  • - non presentino parapetti, ringhiere, davanzali ed elementi di qualsiasi natura che si elevino oltre le quote del profilo della linea di pendenza della copertura;
  • - non siano di superficie superiore al 30% della S.E. del sottotetto reso abitabile;
  • - siano arretrate rispetto ai limiti esterni dell'ingombro della copertura di almeno ml 3.50.

3. In luogo delle terrazze a tasca, e sempre per esigenze di aeroilluminazione dei locali ricavati nel sottotetto, sulla falda della copertura è consentita l'installazione di lucernari.

4. Gli interventi finalizzati al recupero abitativo dei sottotetti devono avvenire senza alcuna modificazione delle altezze del colmo e di gronda della copertura dell'edificio interessato dall'intervento se non quelle necessarie alla esecuzione delle opere di consolidamento strutturale previste dalla normativa tecnica vigente in materia. Negli edifici ad aggregazione lineare è ammesso il rialzamento delle altezze del colmo e della gronda di copertura solo se esso comporta l'allineamento alle quote presenti nelle porzioni di copertura adiacenti a quella oggetto dell'intervento.

5. Gli interventi di recupero dei sottotetti a fini abitativi non possono comportare in alcun modo aumento del numero delle unità immobiliari:

6. I progetti per il recupero dei sottotetti a fini abitativi devono contenere specifiche soluzioni per il contenimento dei consumi energetici conformi alle prescrizioni tecniche e prestazionali disposte dalle norme statali e regionali di riferimento.

Art. 18 Ricostruzione degli edifici diruti.

1. Il Piano Operativo consente su tutto il territorio comunale la ricostruzione di edifici diruti per vetustà, calamità naturali, eventi bellici o cause accidentali. Le condizioni per poter consentire gli interventi di ricostruzione sono le seguenti:

  • - presenza del perimetro murario, anche se parzialmente crollato, del manufatto da ricostruire;
  • - produzione, da parte dell'interessato alla ricostruzione, di atti, documentazione cartografica e/o fotografica attestanti la consistenza planovolumetrica del manufatto originario.

2. La ricostruzione è ammessa attraverso la redazione di un progetto che, oltre a riproporre la consistenza planovolumetrica del manufatto originario, individui la pertinenza del fabbricato e ne tratti la sistemazione ambientale e paesaggistica in coerenza ai contesti nel quale è collocata.

3. L'intervento di ricostruzione deve riproporre, anche con soluzioni architettoniche contemporanee, le caratteristiche formali e tipologiche dell'edificio originario. La ricostruzione delle volumetrie potrà avvenire anche con traslazione delle volumetrie originarie in accorpamento ad altri edifici presenti nella medesima pertinenza dell'edificio diruto.

4. Ove i resti del perimetro murario o la documentazione storica non consentano di rilevare con certezza l'altezza originaria del manufatto è ammessa la ricostruzione per un solo piano fino ad un'altezza massima interna di ml 3.00.

5. Qualora per la esecuzione delle opere di ricostruzione si rendano necessari interventi di ripristino della viabilità pubblica o di interesse pubblico, dell'efficienza del reticolo idrografico di superficie o del mantenimento di componenti paesaggistiche del contesto, gli interventi stessi sono ammessi attraverso l'approvazione di un progetto unitario convenzionato.

Art. 19 Installazione di manufatti a carattere provvisorio e temporaneo.

1. Costituiscono attività di edilizia libera ai sensi dell'art. 136, comma 2 lett. c) e c bis) della L.R. n. 65/2014 le opere conseguenti alla installazione di manufatti a carattere provvisorio dirette a soddisfare esigenze contingenti e temporanee entro un termine di centottanta giorni.

2. I manufatti temporanei, una volta rimossi, potranno essere nuovamente reinstallai con la medesima procedura e le medesime caratteristiche solo se trascorsi almeno quattro mesi dalla data della rimozione.

3. L'installazione di manufatti a carattere provvisorio e temporaneo è ammessa anche su suolo pubblico per lo svolgimento di manifestazioni sportive, enogastronomiche, ludiche e ricreative.

4. Sono equiparati ad interventi di attività edilizia libera la posa in opera di pedane, pergolati e gazebi ombreggianti a servizio di attività commerciali autorizzate alla somministrazione di cibi e bevande realizzati su suolo pubblico. La loro installazione è ammessa alle seguenti condizioni:

  • - devono presentare struttura lignea o in tubolare metallico aperta da ogni lato e con copertura in telo ombreggiante o cannicciato;
  • - non possono essere installati per un periodo superiore ai duecentoquaranta giorni nell'arco di ogni anno;
  • - la localizzazione e la dimensione deve essere soggetto al preventivo nulla osta del comando dei Vigili Urbani.

5. La installazione di qualsiasi genere di manufatto a carattere temporaneo e provvisorio in aree soggette al vincolo paesaggistico di cui agli artt. art. 136 e 142 del D.Lgs. n. 42/2004 è ammessa alle condizioni previste nell’Elaborato 8B nel rispetto delle prescrizioni contenute nella sezione 4 delle schede del vincolo notificato e nell’elaborato 8B, Disciplina dei beni paesaggistici, del Piano di Indirizzo Territoriale avente valenza di Piano Paesaggistico della Regione Toscana richiamate nel successivo art. 73 delle presenti Norme

Art. 20 Accorpamenti, frazionamenti e dimensione minima degli alloggi.

1. Gli interventi descritti agli articoli precedenti possono comportare, laddove non vietato dal Piano Operativo, l'accorpamento o il frazionamento delle unità immobiliari.

2. La dimensione minima ammessa per le unità immobiliari a destinazione residenziale, nel territorio urbanizzato, viene cos&igrave articolata:

  • - mq 45 di Superficie edificabile (SE) nei Tessuti storici;
  • - mq50 di Superficie edificabile (SE) nei Tessuti della città contemporanea;
  • - mq 50 di Superficie edificabile (SE) nei Tessuti della città produttiva.

3. La dimensione minima degli alloggi può essere derogata fino al minimo di mq 28 di Superficie utile abitabile (SUA) per le unità immobiliari poste all'interno dei Tessuti storici che, a seguito di stipula di specifico atto d'obbligo ed iscrizione al portale regionale delle locazioni turistiche, vengano utilizzate per le attività turistico ricettive ammissibili con la destinazione residenziale per un periodo continuativo di almeno dieci anni.

4. Il frazionamento delle unità immobiliare a destinazione residenziale, ad eccezione che per gli interventi sugli edifici ricompresi nei Tessuti storici, è sempre subordinato al reperimento delle superfici da adibire a parcheggio pertinenziale nelle quantità minime previste dalle leggi statali e regionali vigenti in materia.

5. Nel territorio rurale la dimensione minima ammessa per le unità immobiliari a destinazione residenziale è fissata in mq 50 di Superficie edificabile (SE).