Capo I Efficacia e riferimenti generali.
Art. 1 Ambito di applicazione e contenuti del Piano Operativo.
1. Il Piano Operativo, formato secondo i contenuti della L.R. n. 65/2014, è lo strumento di pianificazione urbanistica che disciplina l'attività edilizia e urbanistica nell'intero territorio comunale.
2. Le previsioni del Piano Operativo e la relativa disciplina attuativa, contenuta nelle presenti Norme, costituiscono l'applicazione dei contenuti statutari e strategici del Piano Strutturale.
Art. 2 Elaborati del Piano Operativo.
1. Il Piano Operativo è costituito dai seguenti elaborati:
- - Relazione illustrativa generale;
- - Elenco degli edifici soggetti a tutele nel territorio rurale;
- - 1. Disciplina del territorio rurale su base CTR in scala 1:10000:
- Tav. 1.1 - Quadro d'insieme in scala 1:25000;
- Tav. 1.1a - Quadrante nord-est;
- Tav. 1.2b - Quadrante sud-est;
- Tav. 1.2c - Quadrante sud-ovest;
- Tav. 1.2d - Quadrante nord-ovest.
- - 2. Disciplina del territorio urbanizzato su base CTR scala 1:2000:
- Tav. 2.1 - Gavorrano;
- Tav. 2.2 - Filare, Ravi e Giuncarico;
- Tav. 2.3 - Caldana;
- Tav. 2.4 - Bagno di Gavorrano;
- Tav. 2.5 - San Giuseppe, Potassa, Bivio Ravi;
- Tav. 2.6 - Basse di Caldana, Grilli, Castellaccia.
- - Norme tecniche di attuazione;
- - Schede normative degli ambiti di trasformazione;
- - Tabelle del dimensionamento.
Valutazione ambientale strategica:
- - Rapporto ambientale, valutazioni d'incidenza e allegati;
- - Relazione di sintesi non tecnica.
Indagini geologiche di supporto alla pianificazione urbanistica:
Indagini idrauliche di supporto alla pianificazione urbanistica:
2. In caso di incongruenze o di non perfetta corrispondenza tra le elaborazioni cartografiche eseguite su base C.T.R. in scala 1 : 2000 e quelle eseguite su base C.T.R. in scala 1 : 10000 riferite ai medesimi luoghi prevalgono, ai fini dell'applicazione della disciplina del Piano Operativo, I perimetri e le indicazioni contenute negli elaborati alla scala di maggior dettaglio in ragione del più elevato grado di definizione della base cartografica utilizzata.
Art. 3 Rapporti tra il Piano Operativo, il Regolamento Edilizio e i piani di settore.
1. La disciplina del Piano Operativo è integrata da quanto prescritto dal Regolamento Edilizio Comunale. In caso di contrasto sulla definizione dei parametri urbanistici e delle categorie degli interventi edilizi le Norme del Piano Operativo prevalgono sulle disposizioni del Regolamento Edilizio Comunale.
2. Il Regolamento Edilizio Comunale, il Piano di Classificazione Acustica e tutti gli altri piani comunali di settore dovranno essere adeguati alle disposizioni e alle previsioni del Piano Operativo.
Art. 4 Modalità di attuazione del Piano Operativo.
1. Le previsioni del Piano Operativo si attuano mediante:
- - l'attività edilizia libera come definita dalle norme statali e regionali vigenti in materia;
- - l'intervento edilizio diretto di iniziativa privata;
- - il progetto di opera pubblica;
- - il Programma aziendale di miglioramento agricolo ambientale, detto anche Programma aziendale, avente o meno valore di Piano Attuativo secondo quando disciplinato dall'art. 68 delle presenti Norme;
- - il progetto unitario convenzionato di iniziativa pubblica o privata secondo quanto disciplinato dalle schede normative degli ambiti di trasformazioni;
- - il Piano Attuativo di iniziativa pubblica o privata secondo quanto disciplinato dalle schede normative degli ambiti di trasformazioni.
2. Le previsioni degli ambiti di trasformazione nel territorio urbanizzato e nel territorio rurale hanno valenza quinquennale e perdono efficacia nel caso in cui, nei cinque anni successivi alla approvazione del Piano Operativo, i piani o i progetti non siano stati approvati.
3. Le previsioni degli ambiti di trasformazione nel territorio urbanizzato e nel territorio rurale contenute nel Piano Operativo possono essere prorogate, per una sola volta e per il termine massimo di tre anni, con un unico specifico atto da deliberare entro il termine dell'efficacia quinquennale delle previsioni stesse.
Capo II Valutazione e monitoraggio.
Art. 5 Attività di valutazione.
1. Costituiscono parte integrante del Piano Operativo gli elaborati sulla valutazione ambientali strategica allestiti in conformità alla legislazione statale e regionale vigente in materia.
2. Nel Rapporto ambientale e nel documento di sintesi non tecnica risultano sottopostiad attività di valutazione anche le previsioni del Piano Operativo relative agli ambiti di trasformazione del territorio urbanizzato e del territorio rurale. In applicazione del principio di non duplicazione non sono da sottoporre a valutazione ambientale strategica i Piani Attuativi e i progetti unitari convenzionati aventi per oggetto le previsioni degli ambiti di trasformazione medesimi, sempre che gli stessi non introducano variazioni degli assetti e delle capacità insediative contenute nelle schede normative allegate alle presenti Norme.
3. Durante il periodo di efficacia del Piano Operativo gli uffici comunali svolgono con cadenza annuale il monitoraggio sullo stato di attuazione delle previsioni, con particolare riferimento a quelle relative agli ambiti di trasformazione. Alla scadenza di ogni quinquennio dall'avvenuta approvazione del Piano Operativo viene svolto il resoconto sull'attività di monitoraggio utile per la redazione del Piano Operativo successivo.
Art. 6 Programma di abbattimento delle barriere architettoniche.
1. Il Piano Operativo detta i criteri per la formazione del programma per l'eliminazione e l'abbattimento delle barriere architettonico (PEBA) che assume la valenza di piano comunale di settore.
2. E' cura del Comune, nell'ambito della programmazione delle opere pubbliche, la progressiva attuazione degli interventi ai fini dell'adeguamento degli spazi e degli edifici pubblici come non accessibili o con forme di accessibilità non conformi alle leggi vigenti in materia.
3. Nell'attuazione delle previsioni degli ambiti di trasformazione nel territorio urbanizzato e nel territorio rurale sarà cura degli uffici comunali competenti verificare il rispetto dei requisiti dell'accessibilità delle opere e delle attrezzature pubbliche interessate dalle previsioni stesse ancorchè realizzate da soggetti privati.
4. Nei parcheggi privati per la sosta stanziale realizzati in attuazione delle leggi statali e regionali vigenti in materia deve essere garantito almeno uno stallo riservato ai portatori di handicap nelle proporzioni stabilite per i parcheggi pubblici.
5. Obiettivo della programmazione degli interventi volti all'abbattimento delle barriere architettoniche nelle strutture di uso pubblico, negli spazi comuni urbani e nelle infrastrutture per la mobilità è la realizzazione di ambienti compatibili con le esigenze del maggior numero possibile di utenti, privilegiando comunque
soluzioni progettuali inclusive rispetto alle soluzioni speciali cioè a quelle dedicate ad uno specifico profilo di utenza.
6. Gli interventi dovranno perseguire in primo luogo garantire le seguenti prestazioni:
- - per i percorsi e gli spazi pedonali / la continuità planimetrica, i collegamenti tra percorsi paralleli, ad esempio separati dalla carreggiata stradale, o adiacenti per mezzo di attraversamenti pedonali complanari o, in alternativa, opportunamente raccordati, l'allargamento dei percorsi e lo spostamento e/o modifica di ogni manufatto in elevazione presente sugli spazi pedonali al fine di garantire la larghezza minima di transito, l'eliminazione di ogni discontinuità altimetrica, la predisposizione di piano di calpestio e di illuminazione adeguati, la segnalazione del passaggio a zone carrabili o non pavimentate;
- - per gli accessi / l'eliminazione di dislivelli ed ostacoli, anche con l'impiego di rampe mobili, la predisposizione di segnaletica adeguata, l'installazione di infissi e apparecchiature appropriati;
- - per il superamento dei dislivelli / l'eliminazione di dislivelli ed ostacoli, anche con l'impiego di rampe mobili, l'individuabilità, la predisposizione di piano di calpestio e di illuminazione adeguati;
- - per ambienti ed arredi interni / l'individuabilità degli spazi dedicati alle diverse funzioni e/o attività, l'eliminazione di ostacoli e di spigoli vivi, la predisposizione di piano di calpestio e di illuminazione adeguati, l'installazione di infissi e apparecchiature appropriati, la disponibilità di punti informativi e di spazi di attesa adeguati;
- - per le attrezzature esterne (cestini portarifiuti, cassonetti, sedute, giochi, cassette postali, ...) / l'individuabilità, l'installazione di elementi ed apparecchiature appropriati per numero, collocazione e caratteristiche;
- - per i locali igienici / l'individuabilità, la predisposizione di piano di calpestio e di illuminazione adeguati, l'installazione di infissi, sanitari, arredi e apparecchiature appropriati;
- - per i posti auto riservati / l'individuazione di un corretto numero di stalli di dimensioni appropriate, la predisposizione di segnaletica, la sicurezza degli spazi di manovra ed il collegamento adeguato con i percorsi pedonali;
- - per le fermate del trasporto pubblico / l'individuabilità, la presenza di informazioni adeguate, la predisposizione di arredi appropriati (pensiline, panchine).
7. In considerazione della rilevanza per l'identità dei luoghi e l'interesse collettivo, sono considerati prioritari:
- - gli interventi nei luoghi che rappresentano le più rilevanti criticità in tema di accessibilità, fruibilità e sicurezza nel caso degli edifici e delle attrezzature pubbliche con più alta frequenza d'uso, cioè le sedi dei servizi amministrativi, dei servizi sanitari e dei servizi per l'istruzione di base, agendo in particolare per adeguare le modalità di accesso e di superamento dei dislivelli ed i locali igienici;
- - gli interventi nelle aree, nei tratti o nei punti che interrompono la continuità dei percorsi urbani accessibili e/o che presentano le più rilevanti criticità in tema di fruibilità e sicurezza nel caso degli spazi scoperti urbani.
8. Gli interventi da attuare saranno specificamente individuati e definiti nell'ambito della redazione del programma per l'eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA), ai fini della programmazione operativa.
9. Nella realizzazione di tutti gli interventi di iniziativa pubblica riguardanti le strutture esistenti dove si svolgono funzioni pubbliche (edifici, attrezzature) e gli spazi aperti urbani esistenti, ad eccezione di manutenzioni e interventi d'urgenza, anche se attivati con finalità diverse da quelle di abbattimento delle barriere architettoniche ed urbanistiche, dovranno comunque fare riferimento alle prestazioni riportare al precedente comma 6, fatte salve documentate impossibilità tecniche.
10. Per quanto riguarda gli interventi di iniziativa privata, il Comune potrà applicare incentivi economici mediante la riduzione degli oneri di urbanizzazione secondaria in misura crescente a seconda dei livelli dei requisiti di accessibilità e visitabilità degli edifici oltre i limiti obbligatori stabiliti dalle norme vigenti.
Art. 7 Area di protezione civile.
1. In ogni area e in ogni struttura pubblica potrà essere allestito, in qualunque momento, per le necessità derivanti da situazioni che richiedano l'intervento della Protezione Civile, qualunque tipo di attrezzatura o altra sistemazione dei luoghi e degli spazi funzionali all'attività della Protezione Civile stessa.
2. Il Piano comunale di protezione civile, approvato antecedentemente all'adozione del Piano Operativo ne costituisce parte integrante. Il suo aggiornamento, in caso di eventi calamitosi, costituisce variante automatica al Piano Operativo stesso.