Norme Tecniche di Attuazione

Art. 1 Ambito di applicazione e contenuti del Piano Operativo.

1. Il Piano Operativo, formato secondo i contenuti della L.R. n. 65/2014, è lo strumento di pianificazione urbanistica che disciplina l'attività edilizia e urbanistica nell'intero territorio comunale.

2. Le previsioni del Piano Operativo e la relativa disciplina attuativa, contenuta nelle presenti Norme, costituiscono l'applicazione dei contenuti statutari e strategici del Piano Strutturale.

Art. 2 Elaborati del Piano Operativo.

1. Il Piano Operativo è costituito dai seguenti elaborati:

  • - Relazione illustrativa generale;
  • - Elenco degli edifici soggetti a tutele nel territorio rurale;
  • - 1. Disciplina del territorio rurale su base CTR in scala 1:10000:
    • Tav. 1.1 - Quadro d'insieme in scala 1:25000;
    • Tav. 1.1a - Quadrante nord-est;
    • Tav. 1.2b - Quadrante sud-est;
    • Tav. 1.2c - Quadrante sud-ovest;
    • Tav. 1.2d - Quadrante nord-ovest.
  • - 2. Disciplina del territorio urbanizzato su base CTR scala 1:2000:
    • Tav. 2.1 - Gavorrano;
    • Tav. 2.2 - Filare, Ravi e Giuncarico;
    • Tav. 2.3 - Caldana;
    • Tav. 2.4 - Bagno di Gavorrano;
    • Tav. 2.5 - San Giuseppe, Potassa, Bivio Ravi;
    • Tav. 2.6 - Basse di Caldana, Grilli, Castellaccia.
  • - Norme tecniche di attuazione;
  • - Schede normative degli ambiti di trasformazione;
  • - Tabelle del dimensionamento.

Valutazione ambientale strategica:

  • - Rapporto ambientale, valutazioni d'incidenza e allegati;
  • - Relazione di sintesi non tecnica.

Indagini geologiche di supporto alla pianificazione urbanistica:

Indagini idrauliche di supporto alla pianificazione urbanistica:

2. In caso di incongruenze o di non perfetta corrispondenza tra le elaborazioni cartografiche eseguite su base C.T.R. in scala 1 : 2000 e quelle eseguite su base C.T.R. in scala 1 : 10000 riferite ai medesimi luoghi prevalgono, ai fini dell'applicazione della disciplina del Piano Operativo, I perimetri e le indicazioni contenute negli elaborati alla scala di maggior dettaglio in ragione del più elevato grado di definizione della base cartografica utilizzata.

Art. 3 Rapporti tra il Piano Operativo, il Regolamento Edilizio e i piani di settore.

1. La disciplina del Piano Operativo è integrata da quanto prescritto dal Regolamento Edilizio Comunale. In caso di contrasto sulla definizione dei parametri urbanistici e delle categorie degli interventi edilizi le Norme del Piano Operativo prevalgono sulle disposizioni del Regolamento Edilizio Comunale.

2. Il Regolamento Edilizio Comunale, il Piano di Classificazione Acustica e tutti gli altri piani comunali di settore dovranno essere adeguati alle disposizioni e alle previsioni del Piano Operativo.

Art. 4 Modalità di attuazione del Piano Operativo.

1. Le previsioni del Piano Operativo si attuano mediante:

  • - l'attività edilizia libera come definita dalle norme statali e regionali vigenti in materia;
  • - l'intervento edilizio diretto di iniziativa privata;
  • - il progetto di opera pubblica;
  • - il Programma aziendale di miglioramento agricolo ambientale, detto anche Programma aziendale, avente o meno valore di Piano Attuativo secondo quando disciplinato dall'art. 68 delle presenti Norme;
  • - il progetto unitario convenzionato di iniziativa pubblica o privata secondo quanto disciplinato dalle schede normative degli ambiti di trasformazioni;
  • - il Piano Attuativo di iniziativa pubblica o privata secondo quanto disciplinato dalle schede normative degli ambiti di trasformazioni.

2. Le previsioni degli ambiti di trasformazione nel territorio urbanizzato e nel territorio rurale hanno valenza quinquennale e perdono efficacia nel caso in cui, nei cinque anni successivi alla approvazione del Piano Operativo, i piani o i progetti non siano stati approvati.

3. Le previsioni degli ambiti di trasformazione nel territorio urbanizzato e nel territorio rurale contenute nel Piano Operativo possono essere prorogate, per una sola volta e per il termine massimo di tre anni, con un unico specifico atto da deliberare entro il termine dell'efficacia quinquennale delle previsioni stesse.