Norme Tecniche di Attuazione

Art. 8 Disciplina delle funzioni e delle destinazioni d'uso.

1. Il Piano Operativo contiene la disciplina della distribuzione e della localizzazioni delle funzioni e dispone la destinazione d'uso ammessa degli immobili, delle aree pertinenziali e dei terreni inedificati. Essa garantisce l'equilibrio della localizzazione delle funzioni pubbliche e di interesse collettivo al servizio della comunità locale e persegue una organizzazione degli spazi che favorisca una corretta fruizione dei servizi pubblici e privati di utilità generale.

2. Il Piano Operativo, in ottemperanza a quanto detto al comma precedente, dispone:

  • - la definizione delle categorie funzionali;
  • - la regolamentazione delle funzioni ammesse nei tessuti urbani omogenei;
  • - le regole per i mutamenti delle destinazioni d'uso;
  • - le dotazioni per i parcheggi;
  • - la limitazione delle funzioni ammesse nel territorio rurale per la salvaguardia dell'identità territoriale e del paesaggio agrario.

3. Le destinazioni d'uso disciplinate dal Piano Operativo, in conformità alle leggi statali e regionali vigenti in materia sono le seguenti:

  • - residenziale;
  • - industriale e artigianale;
  • - commerciale al dettaglio;
  • - turistico ricettiva;
  • - direzionale e servizi;
  • - commerciale all'ingrosso e depositi;
  • - agricola e funzioni integrative e connesse.

4. Ai fini della determinazione della destinazione d'uso del patrimonio edilizio esistente i locali accessori a servizio dell'unità immobiliare principale assumono la medesima destinazione d'uso della stessa. In caso di uso promiscuo di una unità immobiliare l'attività prevalente è quella che ne determina la destinazione d'uso.

5. Ai fini della disciplina e del dimensionamento del Piano Operativo sono ricomprese all'interno della destinazione residenziale le seguenti sottocategorie:

  • - attività turistico ricettive di casa vacanza, affittacamere e bed and breakfast;
  • - attività professionali e di servizio compatibili.

6. Ai fini della disciplina e del dimensionamento del Piano Operativo sono ricomprese all'interno della destinazione industriale e artigianale le seguenti sottocategorie:

  • - residenza vincolata all'uso del titolare o egli addetti dell'attività industriale e artigianale;
  • - attività direzionale;
  • - attività professionali e di servizio compatibili.

7. Ai fini della disciplina e del dimensionamento del Piano Operativo sono ricomprese all'interno della destinazione commerciale al dettaglio le seguenti sottocategorie:

  • - media struttura di vendita, compresi i centri commerciali come definiti dalla legislazione vigente in materia;
  • - esercizi di vicinato;
  • - attività direzionale;
  • - attività professionali e di servizio compatibili;
  • - piccole attività artigianali di tipo alimentari (gelateria, gastronomia, pizza a taglio, ecc.).

8. Il Piano Operativo ricomprende nella destinazione agricola le seguenti funzioni ad essa connesse:

  • - attività produttive funzionali all'uso agricolo dei fondi e di conservazione e trasformazione dei prodotti aziendali;
  • - residenza vincolata all'uso dell'imprenditore agricolo o dei salariati agricoli;
  • - agriturismo e agricampeggio.

9. Sono considerati fabbricati rurali ed unità immobiliari con destinazione d'uso agricola, le costruzioni:

  • - ricadenti in zona agricola e che non risultino presenti al catasto fabbricati prima dell'entrata in vigore della L.R. n. 10/ 1979;
  • - che non siano state oggetto di alcun titolo abilitativo, anche in sanatoria, che ne abbia previsto la perdita dell'uso agricolo;
  • - che risultino patrimonio di aziende agricole, anche realizzate a seguito di Programma Aziendale, approvato dopo l'entrata in vigore della L.R. n. 64/1995;
  • - che risultino patrimonio delle aziende agricole realizzato a seguito di regolare titolo abilitativo l'attività edilizia prima dell'entrata in vigore della L.R. n. 64/1995.

10. Fatte salve le limitazioni dettate dalle presenti Norme per i tessuti urbani omogenei ed l territorio rurale, il cambio di destinazione d'uso è sempre consentito previa verifica di compatibilità con le funzioni già esistenti nell'edificio, nell'immobile o nell'area interessata dagli interventi e con l'adeguatezza delle infrastrutture e delle urbanizzazioni esistenti.

11. Il cambio della destinazione d'uso è sempre subordinato al rispetto delle dotazioni minime dei parcheggi pertinenziali.

Art. 9 Dotazioni di parcheggio.

1. Il Piano Operativo dispone l’obbligo del reperimento degli spazi necessari alla sosta stanziale privata degli autoveicoli negli interventi di nuova costruzione, ampliamento, sostituzione edilizia e ristrutturazione urbanistica. Negli interventi di ristrutturazione edilizia il reperimento degli spazi per la sosta stanziale è dovuto solo per quei casi in cui l’intervento comporti un aumento del carico insediativo preesistente pari ad almeno due nuove unità immobiliari con destinazione residenziale.

2. Negli interventi di addizione volumetrica il rispetto della dotazione dei parcheggi privati per la sosta stanziale deve essere verificato limitatamente alla costruzione aggiuntiva. Non è dovuta la verifica qualora l'addizione volumetrica sia limitata alla realizzazione di vani accessori non abitabili o all'ampliamento di vani esistenti.

3. Le dotazioni minime di parcheggio per la sosta stanziale sono differenziate in funzione delle diverse destinazioni d'uso secondo la seguente articolazione:

  • - residenza: 1 mq di parcheggio ogni 3 mq di Superficie edificabile (SE);
  • - industriale, artigianale, commerciale all'ingrosso e depositi: 0.80 mq di parcheggio ogni 1 mq di Superficie edificabile (SE);
  • - commerciale: 1 mq di parcheggio ogni 2.5 mq di Superficie edificabile (SE). Tale dotazione di superficie deve essere maggiorata di quella necessaria per la movimentazione delle merci;
  • - direzionale e servizi: 1 mq di parcheggio ogni 2.5 mq di Superficie edificabile (SE);
  • - turistico ricettiva: 1 mq di parcheggio ogni 3 mq di Superficie edificabile (SE).

4. I parcheggi per la sosta stanziale devono essere ricavati nelle costruzioni oggetto degli interventi in locali specificatamente destinati a tale uso o nell'area aperta di pertinenza. Tali parcheggi possono essere reperiti anche in aree pubbliche o private con cesse in uso non necessariamente limitrofe all'immobile oggetto degli interventi. Nei casi di intervento sul patrimonio edilizio esistente in cui venga dimostrata l’oggettiva impossibilità a recuperare le aree necessarie alla sosta stanziale è ammessa la monetizzazione delle stesse con determinazione degli importi e delle modalità di versamento stabilite da specifico Regolamento comunale.

5. In aggiunta alle dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale, nelle attività commerciali, su tutto il territorio comunale, è prescritto il reperimento degli spazi privati ad uso della sosta di relazione destinati ai visitatori ed agli utenti delle attività stesse.

6. Le dotazioni minime per gli spazi per la sosta di relazione sono fissate, in ragione delle varie tipologie commerciali e della superficie di vendita, dalla legislazione statale e regionale vigente in materia.

7. Gli spazi per la sosta di relazione devono essere reperiti nelle costruzioni oggetto degli interventi o nell'area di pertinenza degli stessi, ovvero in altre aree o edifici a condizione che ne sia garantito l'uso pubblico nelle ore di apertura degli esercizi e a una distanza idonea a garantire un rapido collegamento pedonale con l'esercizio commerciale stesso.

8. Nei tessuti storici di cui all'art. 24 delle presenti Norme, per gli esercizi commerciali di vicinato è consentito derogare dall'obbligo del reperimento degli spazi per la sosta di relazione. Tale deroga, in caso di interventi edilizi sul patrimonio edilizio esistente e di avvenuta dimostrazione dell’impossibilità di reperire le superfici necessarie nelle aree pertinenziali, è estesa anche al reperimento degli spazi di sosta stanziale.

9. In tutti i tipi di parcheggi disciplinati dal presente articolo devono essere garantite la messa a dimora di idonee componenti arboree in numero di almeno una ogni due stalli quale contributo alla qualità estetico percettiva dei luoghi e agli effetti positivi sul microclima e sull’assorbimento degli effetti inquinanti del traffico urbano.

Art. 10 Contenimento dell'impermeabilizzazione superficiale.

1. Il Piano Operativo dispone che negli interventi edilizi che comportano aumento del carico insediativo e/o della superficie coperta degli edifici esistenti la sistemazione delle superfici esterne pertinenziali dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

  • - dovrà essere mantenuto un quantitativo minimo del 25% di superficie permeabile dell'intera superficie del lotto interessato dagli interventi;
  • - nei casi in cui la superficie permeabile del lotto interessato agli interventi sia già inferiore al 25% gli interventi non potranno comportare una ulteriore riduzione della stessa;
  • - le modalità costruttive e i materiali di rivestimento di piazzali e parcheggi dovranno essere di tipologia idonea a consentire l'infiltrazione delle acque meteoriche nel sottosuolo;
  • - dovranno essere realizzate opere autocontenimento, nei casi in cui non sia verificata l'efficienza delle reti idrologiche naturali o artificiali di recapito delle acque del lotto interessato dall'intervento.

2. I nuovi spazi pubblici destinati a piazzali, parcheggi e viabilità ciclopedonale, devono essere realizzati con modalità costruttive che consentano l'infiltrazione o la ritenzione anche temporanea delle acque. Sono consentite deroghe a tale disposizione solo per comprovati motivi di sicurezza o di tutela dei beni culturali e paesaggistici.

3. Il convogliamento diretto delle acque piovane in fognatura o in corsi d'acqua superficiali deve essere evitato quando è possibile dirigere le acque in aree adiacenti con superficie permeabile, a condizione che non si determinino danni conseguenti a ristagno e/o che non sussistano rischi di inquinamento del suolo e del sottosuolo.

Art. 11 Distanze minime dai confine e dai fabbricati.

1. Fatto salvo quando non diversamente disposto dalle presenti Norme, negli interventi di nuova edificazione, di sostituzione edilizia, di ristrutturazione urbanistica, di addizione volumetrica e in tutti i casi di modificazione della sagoma degli edifici esistenti è prescritta una distanza minima dai confini di proprietà pari a ml 5.00.

2. Sono ammesse distanze dai confini inferiori a ml 5.00 e sempre nel rispetto delle disposizioni in materia del Codice Civile laddove consentito nella disciplina dei tessuti insediativi di cui alla Parte II, titolo II delle presenti Norme. In tali casi, la costruzione sul confine o a distanza inferiore a ml 5.00 dello stesso dovrà essere disciplinato da specifico atto di assenso sottoscritto dai proprietari finitimi.

3. Negli interventi di nuova costruzione dovrà essere osservata la distanza minima di ml 10.00 dai fabbricati prospicienti. Nei casi di intervento sul patrimonio edilizio esistente, anche con variazione della sagoma, la distanza minima dai fabbricati non dovrà essere inferiore a quella precedente all'intervento edilizio stesso qualora la stessa risulta inferiore a ml 10.00.

4. Negli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, finalizzati alla qualificazione energetica dello stesso, non sono soggetti al rispetto delle distanze minime dai confini e dai fabbricati gli extraspessori, fino ad uno spessore massimo di cm 10, integrativi dell’involucro esterno dell’edificio.