Norme Tecniche di Attuazione

Art. 12 Categorie di intervento urbanistico-edilizie.

1. Il Piano Operativo disciplina le seguenti categorie di intervento urbanistico-edilizie:

  • - Manutenzione ordinaria;
  • - Manutenzione straordinaria;
  • - Restauro e risanamento conservativo;
  • - Ristrutturazione edilizia;
  • - Nuova costruzione;
  • - Sostituzione edilizia;
  • - Ristrutturazione urbanistica.

2. Gli interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di nuova costruzione e di sostituzione edilizia sono quelli definiti dalle leggi statali e regionali vigenti in materia.

3. Per una migliore classificazione degli interventi sul patrimonio edilizio esistente, per la categoria della ristrutturazione edilizia e della ristrutturazione urbanistica, il Piano Operativo definisce delle articolazioni integrative alle norme statali e regionali vigenti utili a dettagliare la disciplina in rapporto alla qualità e al valore storico-architettonico degli immobili presenti nel territorio comunale.

4. Il Piano Operativo disciplina anche l'addizione volumetrica, gli interventi pertinenziali, gli interventi di recupero dei sottotetti a fini abitativi, quelli di ripristino e ricostruzione del patrimonio edilizio diruto e l'installazione di manufatti a carattere temporaneo.

5. Il Piano Operativo consente l'attività edilizia libera cos&igrave come essa è definita dalle leggi statali e regionali.

6. Per gli edifici soggetti a vincolo storico artistico apposto con specifico Decreto Ministeriale le opere ammesse, ricomprese fino alla categoria del restauro e risanamento conservativo, sono conformi a quanto stabilito dall'art. 29 del D.Lgs. n. 42/2004 e alla sezione 4 delle schede relative agli immobili ed aree di notevole interesse pubblico del Piano di Indirizzo Territoriale avente valenza di Piano Paesaggistico della Regione Toscana.

7. Gli interventi edilizi ammessi dal Piano Operativo nelle zone soggette al vincolo paesaggistico di cui agli agli artt. 136 e 142 del D.Lgs. n. 42/2004 sono subordinati al rispetto delle prescrizioni contenute nella sezione 4 delle schede del vincolo notificato e nell’elaborato 8B, Disciplina dei beni paesaggistici, del Piano di Indirizzo Territoriale avente valenza di Piano Paesaggistico della Regione Toscana.

Art. 13 Ristrutturazione edilizia.

1. La ristrutturazione edilizia definita nelle leggi statali e regionali vigenti, nel Piano Operativo viene articolata nelle seguenti categorie:

Ristrutturazione edilizia conservativa - Rc1.

La Ristrutturazione edilizia conservativa - Rc1 ricomprende gli interventi di riorganizzazione funzionale degli edifici o di parti di essi finalizzati, o meno, alla variazione della destinazione d'uso, eseguiti nel rispetto delle caratteristiche tipologiche, formali e strutturali dell'organismo edilizio, con l'impiego di appropriate tecniche costruttive che garantiscano la salvaguardia degli elementi architettonici e decorativi caratterizzanti l'edificio. Tali interventi possono comportare:

  • - modifiche delle caratteristiche tipologiche delle strutture orizzontali esistenti e alle quote di calpestio dei pavimenti ivi ricompresi gli interventi necessari per la realizzazione o la modifica dei collegamenti verticali e la esecuzione degli interventi di recupero dei sottotetti a fini abitativi;
  • - modifica agli elementi strutturali verticali semprechè non vengano alterate le caratteristiche tipologiche dell'organismo edilizio;
  • - interventi di adeguamento strutturale alla normativa antisismica;
  • - lievi modifiche alla sagoma del fabbricato funzionali alla demolizione di eventuali superfetazioni e alla loro ricostruzione integrata all'organismo edilizio.

Fermo restando il rispetto dei caratteri tipologici e formali dell'organismo edilizio, gli interventi di Ristrutturazione conservativa - Rc1 possono comportare la trasformazione di Superfici accessorie (SA) in Superfici utili (SU).

Ristrutturazione edilizia conservativa - Rc2.

La Ristrutturazione edilizia conservativa - Rc2 ricomprende gli interventi di riorganizzazione funzionale di interi edifici, o di porzioni strutturalmente identificabili degli stessi, finalizzati o meno alla variazione della destinazione d'uso, che possono comportare anche lo svuotamento dell'organismo edilizio, ferma restando la conservazione del suo involucro, e la variazione della tipologia strutturale. Oltre a quanto previsto per la Ristrutturazione conservativa Rc1 tali interventi possono comportare:

  • - demolizione delle superfetazione o di porzioni limitate del fabbricato necessarie ed indispensabili per motivi di sicurezza statica o perché non coerenti con le caratteristiche architettoniche e formali dell'edificio originario;
  • - tamponamenti di logge, tettoie e porticati che non si affacciano sullo spazio pubblico fino al limite del 20% del volume dell'organismo edilizio;
  • - modeste modifiche alle coperture negli edifici ad aggregazione lineare, tali da permettere il recupero ai fini abitativi del sottotetto eseguiti in confomità a quanto sancito dall'art. 17 delle presenti Norme.

Ristrutturazione edilizia ricostruttiva - Rr.

La Ristrutturazione edilizia ricostruttiva - Rr ricomprende gli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti che oltre alla ricostruzione nella stessa collocazione e con lo stesso ingombro planovolumetrico possa, comunque, comportare anche modeste variazioni alla sagoma e la traslazione non sostanziale della stessa all'interno del lotto di pertinenza.

Gli interventi di Ristrutturazione edilizia ricostruttiva - Rr, quando ammessi dal Piano Operativo all'interno dei tessuti storici, devono proporre caratteristiche tipologiche, formali e costruttive, tali consentire il corretto inserimento delle opere nel contesto paesaggistico di riferimento.

Gli interventi di Ristrutturazione edilizia ricostruttiva - Rr, in ogni caso, non possono comportare aumento delle volumetrie preesistenti oggetto della demolizione.

Art. 14 Ristrutturazione urbanistica.

1. La ristrutturazione urbanistica definita nelle leggi statali e regionali vigenti, laddove previsto dal Piano Operativo, viene consentita con le specifiche caratteristiche descritte nel presente articolo.

2. Laddove ammessi dal Piano Operativo gli interventi di Ristrutturazione urbanistica sul territorio urbanizzato sono soggetti a Piano Attuativo e dovranno comportare il ridisegno dei lotti, dell'organizzazione insediativa di parti di tessuto attraverso la demolizione e la successiva ricostruzione dei volumi esistenti e del sistema delle opere di urbanizzazione

3. Gli interventi di Ristrutturazione urbanistica nel territorio rurale comportanti su edifici che non presentano la destinazione agricola sono soggetti, a Piano Attuativo e non possono comportare un aumento della superficie edificata esistente degli edifici oggetto della demolizione.

4. Sono ammessi interventi di Ristrutturazione urbanistica comportanti trasferimenti volumetrici sul patrimonio edilizio esistente a destinazione non agricola a condizione che:

  • - I manufatti da demolire siano incongrui con il contesto rurale e in condizioni di degrado fisico e funzionale;
  • - i manufatti demoliti siano ricostruiti in accorpamento a un fabbricato esistente o nella sua area di pertinenza;
  • - gli interventi non comportino la realizzazione di nuova viabilità o di nuove opere di urbanizzazione;
  • - i sedimi e le aree occupate dagli edifici dei quali viene recuperata la superficie per l'accorpamento sia interessata da opere di ripristino ambientale e paesaggistico.

5. Gli interventi di Ristrutturazione urbanistica nel territorio rurale che comportano la demolizione e la ricostruzione di due o più edifici che non presentano la destinazione agricola sono ammessi nel caso che i manufatti demoliti siano ricostruiti entro la pertinenza dell'edificio principale di riferimento e sono soggetti a Piano Attuativo.

6. Gli interventi di Ristrutturazione urbanistica che comportano la demolizione e la ricostruzione in un unico luogo di due o più edifici esistenti con destinazione agricola nel territorio comunale sono soggetti a Piano Attuativo e comportano l'obbligo della sistemazione ambientale e paesaggistica dei sedimi e delle aree occupate dai manufatti interessati dalle demolizioni. La costruzione dell'edificio agricolo con l'utilizzo di volumi altrove demoliti deve essere preferibilmente localizzata in addizione e completamento di case sparse e nuclei rurali esistenti, comportandovi l'aumento della qualità insediativa e paesaggistica e senza recare pregiudizio alle relazioni fisiche e percettive tra gli edifici esistenti ed il territorio circostante.

Art. 15 Addizioni volumetriche.

1. Le addizioni volumetriche, come definite dall'art. 134, comma 1 lett. g), della L.R. n. 65/2014, laddove ammesso dal Piano Operativo, sono concesse una tantum sugli edifici esistenti.

2. Gli interventi di addizioni volumetriche possono comportare:

  • - l'eventuale modifica della destinazione d'uso della/e unità immobiliare/i oggetto dell'intervento;
  • - la formazione di nuove unità immobiliari, all'interno di un progetto di riorganizzazione complessiva dell'unità immobiliare oggetto dell'intervento.

3. Gli interventi di addizione volumetrica, laddove previste dalla disciplina dei Tessuti del Piano Operativo, dovranno rispondere alle seguenti prescrizioni:

  • - siano collocate in aderenza al fabbricato principale, o in alternativa, laddove consentito dal Piano Operativo in sopraelevazione all'unità immobiliare di riferimento;
  • - fermo restando quanto sancito agli artt. 10 e 11 delle presenti Norme rispettino i limiti della distanza di ml 5.00 dai confini e di ml 10.00 ml dagli edifici prospicienti e i parametri relativi alla superficie filtrante del lotto di pertinenza;
  • - siano proposti da tutti i proprietari delle unità immobiliari dell'edificio oggetto dell'intervento.

4. Salvo diversa previsione contenuta nelle presenti Norme, le addizioni volumetriche sono sempre consentite sugli edifici esistenti in tutto il territorio comunale nei seguenti casi fra di loro alternativi:

  • - entro il limite del 30% del volume dell'edificio oggetto degli interventi;
  • - pari a mq 25 in aggiunta alla superficie edificabile esistente dell'edificio oggetto degli interventi per la destinazione residenziale;
  • - pari a mq 75 in aggiunta alla superficie edificabile esistente dell'edificio oggetto degli interventi per la destinazione produttiva artigianale.

5. All'interno del volume esistente dell'edificio sul quale determinare l'addizione volumetrica sono ricomprese anche eventuali porzioni dello stesso oggetto di sanatoria edilizia o di accertamento di conformità presentate antecedentemente all'adozione del Piano Operativo.

6. Gli interventi di addizione volumetrica una tantum possono essere combinati agli interventi di sostituzione edilizia. In tal caso possono comportare un aumento fino al 50% del volume dell'edificio preesistente a condizione che gli interventi concorrano alla riqualificazione insediativa e all'efficientamento energetico dell'intero immobile con il rispetto dei requisiti e delle prestazioni previste dalla legislazione statale e regionale vigente in materia per la classe energetica A.

7. La chiusura di logge, tettoie e porticati che comportino un aumento del volume superiore al 20% dell'edificio oggetto degli interventi si configura come un intervento di addizione volumetrica. In tale caso potrà superare i limiti imposti dal comma 4 del presente articolo solo per rispondere alle esigenze del rispetto dei caratteri unitari della configurazione dell'edificio oggetto degli interventi. Fino all'incremento del 20% dell'edificio preesistente tali interventi sono considerati Ristrutturazione conservativa - Rc2.

Art. 16 Interventi pertinenziali.

1. Gli interventi pertinenziali, come definiti dall'art. 135, comma 2 lett. e), della L.R. n. 65/2014, sono costituiti da opere, manufatti e consistenze edilizie destinate in modo durevole a servizio dell'edificio o dell'unità immobiliare di riferimento e non suscettibili di utilizzo autonomo. Tali opere, manufatti e consistenze quali cantine, autorimesse, box, locali ripostiglio, presentano le seguenti caratteristiche:

  • - risultano pertinenziali ad almeno una unità immobiliare con destinazione residenziale e sono destinate ad usi accessori;
  • - accrescono il decoro e determinano una migliore utilizzazione dell'edificio o dell'unità immobiliare del quale costituiscono pertinenza;
  • - non concorrono all'aumento del carico urbanistico;
  • - presentano una volumetria non superiore al 20% del volume dell'edificio o dell'unità immobiliare del quale costituiscono pertinenza;
  • - sono collocate in adiacenza al fabbricato del quale costituiscono pertinenza e comunque all'interno del lotto urbanistico di riferimento;

2. Costituiscono intervento pertinenziale la realizzazione, nei limiti volumetrici di cui al comma precedente, di serre solari funzionali all'introduzione di tecniche di climatizzazione passiva e di efficientamento energetico dei fabbricati e di tettoie con copertura fotovoltaica.

3. Gli interventi pertinenziali che non presentano le caratteristiche specificate ai precedenti commi possono essere identificati come addizioni volumetriche e disciplinate come tali dal precedente art. 15 delle presenti norme.

4. Fermo restando quanto sancito agli artt. 10 e 11 delle presenti Norme gli interventi pertinenziali dovranno rispettare i limiti della distanza di ml 5.00 dai confini e di ml 10.00 ml dagli edifici prospicienti i parametri relativi alla superficie filtrante del lotto di pertinenza.

5. Gli interventi pertinenziali, laddove ammessi dal Piano Operativo, possono essere realizzati solo se proposti da tutti i proprietari dell'edificio o dell'unità immobiliare del quale costituiscono pertinenza. Rientrano tra gli interventi pertinenziali la esecuzione di piscine ad uso privato.

6. Le piscine ad uso privato dovranno essere eseguite nel rispetto delle seguenti condizioni:

  • - dovranno presentare forma regolare e geometricamente compiuta;
  • - la superficie dello specchio d’acqua non dovrà eccedere il 25% della superficie coperta dell’edificio del quale costituiscono pertinenza, fino ad un massimo di mq 100;
  • - la superficie della vasca dovrà presentare tinte sulle scalature del colore grigio-marrone o verde petrolio;
  • - le superficie pavimentate di coronamento alla vasca dovranno essere realizzate in legno e/o in pietra di colore scuro per una larghezza non superiore a cm 60;
  • - i locali tecnici dovranno essere interrati o realizzati all’interno dell’edificio del quale costituiscono pertinenza.

7. Rientrano tra gli interventi pertinenziali la realizzazione di gazebo e strutture ombreggianti realizzate, su suoli privati, a servizio di attività commerciali autorizzate alla somministrazione di cibi e bevande aventi le caratteristiche descritte nel successivo art. 19 delle presenti Norme. In tal caso possono essere realizzate in deroga alla distanza minima prevista dai confini e dagli edifici prospicienti.

8. Gli interventi pertinenziali sugli immobili soggetti al vincolo paesaggistico di cui all’art. 136 del D.Lgs. n. 42/2004 sono ammessi alle condizioni contenute nella sezione 4 delle schede del vincolo notificato richiamate all’art. 77 delle presenti Norme.

Art. 17 Interventi di recupero dei sottotetti a fini abitativi.

1. Il recupero dei sottotetti a fini abitativi è sempre ammesso dal Piano Operativo con il rispetto delle seguenti caratteristiche:

  • - l'altezza media interna delle superfici abitabili non può essere inferiore a ml 2.30. Per le superfici accessorie o di servizio tale altezza può essere ridotta a ml 2.10;
  • - l'altezza minima delle superfici abitabile non può essere inferiore a ml 1.50. Per le superfici accessorie o di servizio tale altezza potrà essere di ml 1.30;
  • - le eventuali superfici che presentano altezze inferiori alle predette misure devono essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi e ne è consentito l'uso come solo spazio destinato a guardaroba.

2. Fermo restando quanto prescritto dalle presenti Norme per gli interventi sugli edifici ricadenti nel perimetro dei Tessuti storici, sulla falda di copertura, al fine di consentire il rispetto dei requisiti aero-illuminanti, è consentita la realizzazione di terrazze a tasca aventi le seguenti caratteristiche:

  • - non presentino parapetti, ringhiere, davanzali ed elementi di qualsiasi natura che si elevino oltre le quote del profilo della linea di pendenza della copertura;
  • - non siano di superficie superiore al 30% della S.E. del sottotetto reso abitabile;
  • - siano arretrate rispetto ai limiti esterni dell'ingombro della copertura di almeno ml 3.50.

3. In luogo delle terrazze a tasca, e sempre per esigenze di aeroilluminazione dei locali ricavati nel sottotetto, sulla falda della copertura è consentita l'installazione di lucernari.

4. Gli interventi finalizzati al recupero abitativo dei sottotetti devono avvenire senza alcuna modificazione delle altezze del colmo e di gronda della copertura dell'edificio interessato dall'intervento se non quelle necessarie alla esecuzione delle opere di consolidamento strutturale previste dalla normativa tecnica vigente in materia. Negli edifici ad aggregazione lineare è ammesso il rialzamento delle altezze del colmo e della gronda di copertura solo se esso comporta l'allineamento alle quote presenti nelle porzioni di copertura adiacenti a quella oggetto dell'intervento.

5. Gli interventi di recupero dei sottotetti a fini abitativi non possono comportare in alcun modo aumento del numero delle unità immobiliari:

6. I progetti per il recupero dei sottotetti a fini abitativi devono contenere specifiche soluzioni per il contenimento dei consumi energetici conformi alle prescrizioni tecniche e prestazionali disposte dalle norme statali e regionali di riferimento.

Art. 18 Ricostruzione degli edifici diruti.

1. Il Piano Operativo consente su tutto il territorio comunale la ricostruzione di edifici diruti per vetustà, calamità naturali, eventi bellici o cause accidentali. Le condizioni per poter consentire gli interventi di ricostruzione sono le seguenti:

  • - presenza del perimetro murario, anche se parzialmente crollato, del manufatto da ricostruire;
  • - produzione, da parte dell'interessato alla ricostruzione, di atti, documentazione cartografica e/o fotografica attestanti la consistenza planovolumetrica del manufatto originario.

2. La ricostruzione è ammessa attraverso la redazione di un progetto che, oltre a riproporre la consistenza planovolumetrica del manufatto originario, individui la pertinenza del fabbricato e ne tratti la sistemazione ambientale e paesaggistica in coerenza ai contesti nel quale è collocata.

3. L'intervento di ricostruzione deve riproporre, anche con soluzioni architettoniche contemporanee, le caratteristiche formali e tipologiche dell'edificio originario. La ricostruzione delle volumetrie potrà avvenire anche con traslazione delle volumetrie originarie in accorpamento ad altri edifici presenti nella medesima pertinenza dell'edificio diruto.

4. Ove i resti del perimetro murario o la documentazione storica non consentano di rilevare con certezza l'altezza originaria del manufatto è ammessa la ricostruzione per un solo piano fino ad un'altezza massima interna di ml 3.00.

5. Qualora per la esecuzione delle opere di ricostruzione si rendano necessari interventi di ripristino della viabilità pubblica o di interesse pubblico, dell'efficienza del reticolo idrografico di superficie o del mantenimento di componenti paesaggistiche del contesto, gli interventi stessi sono ammessi attraverso l'approvazione di un progetto unitario convenzionato.

Art. 19 Installazione di manufatti a carattere provvisorio e temporaneo.

1. Costituiscono attività di edilizia libera ai sensi dell'art. 136, comma 2 lett. c) e c bis) della L.R. n. 65/2014 le opere conseguenti alla installazione di manufatti a carattere provvisorio dirette a soddisfare esigenze contingenti e temporanee entro un termine di centottanta giorni.

2. I manufatti temporanei, una volta rimossi, potranno essere nuovamente reinstallai con la medesima procedura e le medesime caratteristiche solo se trascorsi almeno quattro mesi dalla data della rimozione.

3. L'installazione di manufatti a carattere provvisorio e temporaneo è ammessa anche su suolo pubblico per lo svolgimento di manifestazioni sportive, enogastronomiche, ludiche e ricreative.

4. Sono equiparati ad interventi di attività edilizia libera la posa in opera di pedane, pergolati e gazebi ombreggianti a servizio di attività commerciali autorizzate alla somministrazione di cibi e bevande realizzati su suolo pubblico. La loro installazione è ammessa alle seguenti condizioni:

  • - devono presentare struttura lignea o in tubolare metallico aperta da ogni lato e con copertura in telo ombreggiante o cannicciato;
  • - non possono essere installati per un periodo superiore ai duecentoquaranta giorni nell'arco di ogni anno;
  • - la localizzazione e la dimensione deve essere soggetto al preventivo nulla osta del comando dei Vigili Urbani.

5. La installazione di qualsiasi genere di manufatto a carattere temporaneo e provvisorio in aree soggette al vincolo paesaggistico di cui agli artt. art. 136 e 142 del D.Lgs. n. 42/2004 è ammessa alle condizioni previste nell’Elaborato 8B nel rispetto delle prescrizioni contenute nella sezione 4 delle schede del vincolo notificato e nell’elaborato 8B, Disciplina dei beni paesaggistici, del Piano di Indirizzo Territoriale avente valenza di Piano Paesaggistico della Regione Toscana richiamate nel successivo art. 73 delle presenti Norme

Art. 20 Accorpamenti, frazionamenti e dimensione minima degli alloggi.

1. Gli interventi descritti agli articoli precedenti possono comportare, laddove non vietato dal Piano Operativo, l'accorpamento o il frazionamento delle unità immobiliari.

2. La dimensione minima ammessa per le unità immobiliari a destinazione residenziale, nel territorio urbanizzato, viene cos&igrave articolata:

  • - mq 45 di Superficie edificabile (SE) nei Tessuti storici;
  • - mq50 di Superficie edificabile (SE) nei Tessuti della città contemporanea;
  • - mq 50 di Superficie edificabile (SE) nei Tessuti della città produttiva.

3. La dimensione minima degli alloggi può essere derogata fino al minimo di mq 28 di Superficie utile abitabile (SUA) per le unità immobiliari poste all'interno dei Tessuti storici che, a seguito di stipula di specifico atto d'obbligo ed iscrizione al portale regionale delle locazioni turistiche, vengano utilizzate per le attività turistico ricettive ammissibili con la destinazione residenziale per un periodo continuativo di almeno dieci anni.

4. Il frazionamento delle unità immobiliare a destinazione residenziale, ad eccezione che per gli interventi sugli edifici ricompresi nei Tessuti storici, è sempre subordinato al reperimento delle superfici da adibire a parcheggio pertinenziale nelle quantità minime previste dalle leggi statali e regionali vigenti in materia.

5. Nel territorio rurale la dimensione minima ammessa per le unità immobiliari a destinazione residenziale è fissata in mq 50 di Superficie edificabile (SE).