Norme Tecniche di Attuazione

Capo I Disposizioni generali.

Art. 21 Territorio urbanizzato.

1. Il Piano Operativo recepisce ed articola ad una scala urbanistica di dettaglio il perimetro del territorio urbanizzato cos&igrave come individuato, ai sensi dell'art. 4, comma 3 e comma 4, della L.R. n. 65/2014 dal Piano Strutturale. Il perimetro del territorio urbanizzato è rappresentato nel Piano Operativo su base cartografica della C.T.R. in scala 1:2000.

2. Nella elaborazione delle varianti al Piano Operativo o dei Piani Operativi successivi il perimetro del territorio urbanizzato potrà essere oggetto di adeguamenti marginali dovuti ad approfondimenti sulla reale consistenza degli elementi fisici e geomorfologici del territorio senza che ciò costituisca variante al Piano Strutturale. All'interno delle aree ricomprese nel territorio urbanizzato è sempre ammessa la proposta di interventi di trasformazione attraverso le procedure della variante semplificata al Piano Operativo di cui all’art. 30 della L.R. n. 65/2014.

Art. 22 Dimensionamento.

1. Alle presenti Norme sono allegate le tabelle del dimensionamento massimo ammissibile previsto dal Piano Operativo per ogni Utoe del Piano Strutturale.

2. Nelle tabelle sono indicate, sia per il territorio urbanizzato che per quello rurale le previsioni ammesse dal Piano Operativo, articolate per categoria funzionale con la specificazione degli interventi di nuova costruzione e riuso.

3. Ai sensi dell'art. 95, comma 11, della L.R. n. 65/2014 perdono efficacia le previsioni soggette a piano attuativo o a progetto unitario convenzionato di iniziativa privata contenute negli ambiti di trasformazione individuati dal Piano Operativo, qualora nei cinque anni successivi all'approvazione del Piano Operativo stesso, non sia stata stipulata la relativa convenzione.

4. Sempre per effetto delle disposizioni dell'art. 95, comma 11 della L.R. n. 65/2014 perdono efficacia le previsioni di nuova edificazione di iniziativa privata contenute nel Piano Operativo all'interno del territorio urbanizzato, qualora nei cinque anni successivi all'approvazione del Piano Operativo stesso, non sia stato rilasciato il relativo titolo edilizio.

Capo II Tessuti insediativi.

Art. 23 Definizione, classificazione e finalità degli interventi ammessi.

1. Per i tessuti insediativi presenti nel territorio urbanizzato il Piano Operativo declina le strategie del Piano Strutturale perseguendo l'incremento della qualità urbana, ambientale ed edilizia quale fattore di sviluppo economico locale, di coesione sociale e di valorizzazione dell'identità dei luoghi.

2. I tessuti insediativi classificati nel Piano Operativo sono individuati in coerenza con le elaborazioni del Quadro Conoscitivo del Piano Strutturale per la declinazione a livello comunale dell'invariante III "I sistemi insediativi e i tessuti della città contemporanea" del Piano di Indirizzo Territoriale avente valenza di Piano Paesaggistico della Regione Toscana.

3. Il Piano Operativo classifica i tessuti insediativi con la seguente articolazione:

  • - Tessuti storici;
  • - Tessuti della città contemporanea;
  • - Tessuti della città produttiva;

4. Gli interventi che il Piano Operativo ammette all'interno dei tessuti insediativi del territorio urbanizzato sono coerenti con i contenuti con le "Linee guida: indirizzi per la riqualificazione dei tessuti urbanizzati" di cui all'Allegato 2 del Piano di Indirizzo Territoriale avente valenza di Piano Paesaggistico della Regione Toscana.

5. I Tessuti storici, per la permanenza dei valori identitari e insediativi, per la qualità dell'impianto tipologico e delle caratteristiche formali ed architettoniche del patrimonio edilizio esistente, per il loro ruolo nella riconoscibilità e nell'identità paesaggistica del territorio, rappresentano la parte di maggiore pregio del sistema insediativo. Gli interventi nei Tessuti storici sono volti a preservare il patrimonio edilizio e urbanistico nonché a mantenere la popolazione residente e le attività culturali e tradizionali, migliorando le condizioni abitative e la dotazione di servizi pubblici e privati.

6. I Tessuti della città contemporanea sono quelli di impianto recente e successivo alla seconda metà del novecento. Essi sono stati classificati dal Piano Operativo a seguito delle elaborazioni del Piano Strutturale sull’Invariante III del Piano Paesaggistico della Regione Toscana e in ragione dell'organizzazione morfologica degli isolati, del rapporto tra l'edificato e gli spazi pubblici e la viabilità, della tipologia edilizia e della presenza di funzioni diverse oltre quella residenziale. Gli interventi nei Tessuti della città contemporanea hanno l'obiettivo di qualificare l'immagine urbana, di incentivare la trasformazione del patrimonio edilizio verso la sostenibilità ambientale e la riduzione dei consumi energetici, di recuperare le zone soggette a degrado e di migliorare l'accessibilità, favorirne la pedonalizzazione e la qualità degli spazi pubblici.

7. I Tessuti della città produttiva rappresentano le porzioni del territorio urbanizzato ove sono localizzate le attività economiche di tipo industriale/artigianale, commerciale o turistico/ricettivo di dimensioni tali da configurarsi luoghi a destinazione funzionale specialistica. Essi sono stati classificati a seguito delle elaborazioni del Piano Strutturale sull’Invariante III del Piano Paesaggistico della Regione Toscana. Gli interventi nei Tessuti della città produttiva hanno la finalità di incentivare la rivitalizzazione del sistema economico locale attraverso la flessibilità degli usi, la possibilità della riconversione e dell'innovazione tecnologica degli edifici a carattere produttivo.

8. I progetti edilizi, in particolare quelli riferiti agli interventi di addizione volumetrica,di ristrutturazione edilizia ricostruttiva, di sostituzione edilizia e di ristrutturazione urbanistica, debbono assicurare un'adeguata qualificazione delle opere proposte attraverso soluzioni architettoniche contemporanee che contribuiscano alla qualificazione dell'immagine urbana e al corretto inserimento dell'intervento nel contesto in coerenza con gli obiettivi specifici contenuti nell’Abaco dell’Invariante III “I sistemi insediativi e i tessuti della città contemporanea” del Piano di Indirizzo Territoriale avente valenza di Piano Paesaggistico della Regione Toscana.

Art. 24 Tessuti storici.

1. I Tessuti storici sono le parti del territorio urbanizzato di formazione antica. Esprimono qualità storico-testimoniali, architettoniche e ambientali sia per le caratteristiche proprie dell'edificato e sia per la morfologia dell'impianto insediativo, nei suoi rapporti con la trama viaria, con lo spazio pubblico e nelle relazioni funzionali e percettive con il territorio rurale.

2. Il Piano operativo articola i Tessuti storici in:

  • - Tessuto storico di impianto preottocentesco - Ts1;
  • - Tessuto di matrice otto-novecentesca - Ts2.

3. I Tessuti storici individuati dal Piano Operativo equivalgono alle zone territoriali omogenee A di cui al D.M. n. 1444/1968.

Art. 25 Tessuti storici di impianto preottocentesco - Ts1.

1. I Tessuti storici di impianto preottocentesco sono individuati nel Piano Operativo nei centri di formazione medioevale di Gavorrano, Caldana, Ravi e Giuncarico.

2. Nei Tessuti storici di impianto preottocentesco - Ts1 gli interventi ammessi sono volti alla tutela e alla conservazione dei connotati morfologici dell'impianto urbanistico e alla valorizzazione dei caratteri tipologici, architettonici, formali degli edifici esistenti, delle loro pertinenze, delle relazioni con lo spazio pubblico e con il territorio circostante.

3. Le destinazioni d'uso consentite all'interno dei Tessuti storici di impianto preottocentesco - Ts1 sono la residenziale, l'artigianale limitatamente alle botteghe tipiche, la commerciale al dettaglio con esclusione della media e della grande distribuzione di vendita, la direzionale di servizio e la turistico ricettiva. Non è ammesso il cambio d'uso verso la residenza per le unità immobiliari che si affacciano sulla strada pubblica e che presentano la destinazione commerciale, direzionale di servizio o turistico ricettiva.

4. Negli edifici ricompresi nel perimetro dei Tessuti storici di impianto preottocentesco - Ts1 sono ammessi interventi sino alla Ristrutturazione edilizia conservativa - Rc1, di cui all'art. 13 delle presenti Norme, con le seguenti prescrizioni:

  • - non è consentita la modifica dei prospetti delle facciate che si affacciano sugli spazi pubblici se non per interventi di modesta entità che contribuiscano a eliminare elementi incoerenti con l'organismo edilizio di impianto originate da modifiche apportate in epoca recenti e per la esecuzione sulle stesse di interventi di adeguamento delle strutture e dei paramenti murari;
  • - non è consentita la realizzazione di balconi e terrazze in aggetto prospicienti lo spazio pubblico o comunque visibili da punti panoramici pubblici.

5. Negli edifici ricompresi nel perimetro Tessuti storici di impianto preottocentesco - Ts1 è consentito il recupero dei sottotetti a fini abitativi di cui all'art. 17 delle presenti Norme a condizione che esso non generi alcuna modificazione delle altezze del colmo e di gronda della copertura dell'edificio interessato se non quelle necessarie alla esecuzione delle opere di consolidamento strutturale previste dalla normativa tecnica vigente in materia e che la realizzazione di eventuali nuove aperture in facciata non interessi i prospetti che si affacciano sullo spazio pubblico. Per gli edifici diruti è ammessa la ricostruzione secondo le disposizioni contenute nell'articolo 18 delle presenti Norme.

6. Sono ricompresi nei Tessuti storici di impianto preottocentesco - Ts1 gli spazi aperti privati costituiti da orti, giardini e/o corti pertinenziali degli edifici. Gli interventi edilizi ammessi dal Piano Operativo sul patrimonio edilizio dovranno concorrere alla conservazione e al mantenimento degli impianti arborei ed arbustivi e degli arredi e degli elementi decorativi in essi presenti. Gli interventi ammessi negli spazi aperti privati e nelle corti pertinenziali dovranno essere limitati alla realizzazione di tettoie e pergolati con struttura lignea e privi di copertura impermeabile, di posti auto a raso e di piscine private. In detti spazi aperti privati è ammesso lo svolgimento di manifestazioni eno-gastronomiche e di attività ludico-ricreative con la installazione dei manufatti consentiti dalle presenti Norme per tale uso.

7. Il Piano Operativo classifica all'interno dei Tessuti storici di impianto preottocentesco - Ts1 gli immobili di interesse monumentale e storico architettonico. Essi sono costituiti dagli immobili interessati da specifico Decreto Ministeriale di vincolo e dagli edifici che, dall'analisi condotta sul patrimonio edilizio, per le loro caratteristiche tipologiche, formali ed architettoniche ad essi sono stati equiparati. Su tali edifici sono ammessi interventi edilizi fino al Restauro e al risanamento conservativo.

8. All'interno del perimetro dei Tessuti storici di impianto preottocentesco - Ts1 sono ricompresi edifici generati da interventi edilizi di epoca recente ritenuti di valore scarso o nullo ed incoerenti con i connotati tipologici e formali architettonici del patrimonio edilizio esistente del tessuto stesso. In tali edifici, identificati dal Piano Operativo, sono consentiti gli interventi edilizi sino alla Ristrutturazione edilizia ricostruttiva - Rr. Nelle pertinenze di tali edifici sono ammessi gli interventi di cui al precedente comma 6.

Art. 26 Tessuti storici di matrice otto-novecentesca - Ts2.

1. I Tessuti storici di matrice otto-novecentesca sono individuati nel Piano Operativo con le porzioni di territorio urbanizzato nate dalla crescita esterna al perimetro murario dei centri collinari di formazione medioevale e con gli insediamenti generati dallo sviluppo delle attività minerarie, in particolare a Bagno di Gavorrano, Filare e Ravi.

2. Nei Tessuti storici di matrice otto-novecentesca - Ts2 gli interventi ammessi sono volti alla tutela e alla conservazione dei connotati morfologici dell'impianto urbanistico e alla valorizzazione dei caratteri tipologici, architettonici, formali degli edifici esistenti, delle loro pertinenze, della funzione di testimonianza delle attività minerarie e delle relazioni con lo spazio pubblico.

3. Le destinazioni d'uso consentite all'interno dei Tessuti storici di matrice otto-novecentesca - Ts2 sono la residenziale, l'artigianale limitatamente alle botteghe tipiche, la commerciale al dettaglio con esclusione della media e della grande distribuzione di vendita, la direzionale di servizio e la turistico ricettiva. Non è ammesso il cambio d'uso verso la residenza per le unità immobiliari che si affacciano sulla strada pubblica e che presentano la destinazione commerciale, direzionale di servizio o turistico ricettiva.

4. Negli edifici ricompresi nel perimetro dei Tessuti storici di impianto otto-novecentesco - Ts2 sono ammessi interventi sino alla Ristrutturazione edilizia conservativa - Rc2, di cui all'art. 13 delle presenti Norme, con le seguenti prescrizioni:

  • - non è consentita la realizzazione di balconi e terrazze in aggetto prospicienti lo spazio pubblico o comunque visibili da punti panoramici pubblici.
  • - gli interventi comportanti interventi sui prospetti che interessano edifici, quali ville, villini, case operaie degli insediamenti di origine mineraria e che presentano caratteristiche di unitarietà formale dovranno valutati in funzione della conservazione dei caratteri percettivi unitari dell'immobile e nel rispetto delle caratteristiche strutturali, funzionali e architettonico-formali dello stesso;
  • - per gli edifici allineati lungo il fronte strada gli interventi sulla facciata dovrà mantenere l'allineamento e la cadenza delle aperture sul paramento murario.

5. Negli edifici ricompresi nel perimetro Tessuti storici di matrice otto-novecentesca - Ts2 è consentito il recupero dei sottotetti a fini abitativi di cui all'art. 17 delle presenti Norme a condizione che la realizzazione di eventuali nuove aperture in facciata non interessi i prospetti che si affacciano sullo spazio pubblico. Per gli edifici diruti è ammessa la ricostruzione secondo le disposizioni contenute nell'articolo 18 delle presenti Norme.

6. Sono ricompresi nei Tessuti storici di matrice otto-novecentesca - Ts2 gli spazi aperti privati costituiti da orti, giardini e/o corti pertinenziali degli edifici. Gli interventi edilizi ammessi dal Piano Operativo sul patrimonio edilizio dovranno concorrere alla conservazione e al mantenimento degli impianti arborei ed arbustivi e degli arredi e degli elementi decorativi in essi presenti. Oltre a quanto consentito nei Tessuti storici di impianto preottocentesco - Ts1, in tali spazi aperti è ammessa la realizzazione degli interventi pertinenziali di cui all'art. 16 delle presenti Norme, a condizione che essi non siano visibili dallo spazio pubblico o da punti panoramici pubblici.

7. Nei Tessuti storici di matrice otto-novecentesca - Ts2 sono obbligatori, da parte dei proprietari, gli interventi di manutenzione degli spazi privati ad uso pubblico con funzione di percorsi pedonali al fine di rimuovere o prevenire cause di pericolo per la pubblica incolumità. In caso di inadempienza da parte dei proprietari gli interventi di manutenzione potranno essere eseguiti dal Comune con rivalsa delle spese sostenute sui proprietari medesimi.

8. Il Piano Operativo classifica all'interno dei Tessuti storici di matrice otto-novecentesca - Ts2 gli immobili di interesse monumentale e storico architettonico. Essi sono costituiti dagli immobili interessati da specifico Decreto Ministeriale di vincolo e dagli edifici che, dall'analisi condotta sul patrimonio edilizio, per le loro caratteristiche tipologiche, formali ed architettoniche ad essi sono stati equiparati. Su tali edifici sono ammessi interventi edilizi fino al Restauro e al risanamento conservativo.

9. All'interno del perimetro dei Tessuti storici di matrice otto-novecentesca - Ts2 sono ricompresi edifici generati da interventi edilizi di epoca recente ritenuti di valore scarso o nullo ed incoerenti con i connotati tipologici e formali architettonici del patrimonio edilizio esistente del tessuto stesso. In tali edifici, identificati dal Piano Operativo, sono consentiti gli interventi edilizi sino alla Ristrutturazione edilizia ricostruttiva - Rr. Nelle pertinenze di tali edifici sono ammessi gli interventi di cui al precedente comma 6.

Art. 27 Tessuti della città contemporanea.

1. I Tessuti della città contemporanea sono le parti del territorio urbanizzato di formazione recente nei quali sono riconoscibili assetti insediativi consolidati, spesso caratterizzate da carenza di un disegno urbano compiuto, da eterogeneità tipologica e funzionale e dall'insufficiente relazione con il contesto.

2. Il Piano operativo articola i Tessuti della città consolidata in:

  • - Tessuto prevalentemente residenziale a isolati aperti - Tcc1;
  • - Tessuto prevalentemente residenziale a progettazione urbanistica unitaria - Tcc2;
  • - Tessuto prevalentemente residenziale ad aggregazione lineare - Tcc3;
  • - Tessuto a funzioni e tipologie miste - Tcc4;
  • - Tessuto puntiforme e di margine - Tcc5.

3. In rapporto alla classificazione, alla scala comunale della Invariante III del Piano Paesaggistico della Regione Toscana dei tessuti della città contemporanea contenuta nell’art. 12 della Disciplina del Piano Strutturale, il Piano Operativo fornisce la seguente declinazione:

  • - Il Tessuto prevalente residenziale a isolati aperti – Tcc1 presenta le caratteristiche insediative del Tessuto ad isolati aperti ed edifici residenziali aperti T.R.2 del Piano Strutturale;
  • - Il Tessuto prevalentemente residenziale a progettazione urbanistica unitaria – Tcc2 presenta le caratteristiche insediative del Tessuto ad isolati aperti e blocchi prevalentemente residenziali T.R.3 e del Tessuto ad isolati aperti e blocchi prevalente residenziali di edilizia pianificata T.R.4 del Piano Strutturale;
  • - Il Tessuto prevalentemente residenziale ad aggregazione lineare – Tcc3 presenta le caratteristiche insediative del Tessuto lineare T.R.8 del Piano Strutturale;
  • - Il Tessuto a funzioni e tipologie miste – Tcc4 presenta le caratteristiche insediative del Tessuto a tipologie miste ed altre aree con attrezzature di interesse comune T.R.6 del Piano Strutturale;
  • - Il Tessuto puntiforme e di margine – Tcc5 presenta le caratteristiche insediative del Tessuto puntiforme T.R.5 e del Tessuto sfrangiato di margine T.R.7 del Piano Strutturale.

4. La articolazione dei Tessuti della città contemporanea contenuta nel Piano Operativo ha previsto l’accorpamento di tessuti che nel Piano Strutturale presentano classificazione diversa in funzione delle simili caratteristiche formali del patrimonio edilizio esistente e dei medesimi obiettivi di qualificare l’immagine urbana, l’organizzazione insediativa e il recupero del patrimonio edilizio stesso.

5. I Tessuti della città contemporanea individuati dal Piano Operativo equivalgono alle zone territoriali omogenee B di cui al D.M. n. 1444/1968.

Art. 28 Tessuti prevalentemente residenziali a isolati aperti - Tcc1.

1. I Tessuti prevalentemente residenziali a isolati aperti - Tcc1 sono rappresentati nel Piano Operativo dalla espansione edilizia dei centri di pianura, in particolare di Bagno di Gavorrano, degli anni cinquanta/settanta e presentano una densità di edificazione medio alta. Sono caratterizzati da una cortina edilizia discontinua ed edifici isolati sul lotto con spazi di pertinenza talvolta privati e recintati e talvolta in relazione con la strada.

2. Gli interventi ammessi nei Tessuti prevalentemente residenziali – Tcc1 dovranno concorrere al raggiungimento del seguente obiettivo specifico contenuto nell’Abaco dell’Invariante III “I sistemi insediativi e i tessuti della città contemporanea”, relativamente al morfotipo “T.R.2, Tessuti urbani a prevalente funzione residenziale e mista”, del Piano di Indirizzo Territoriale avente valenza di Piano Paesaggistico della Regione Toscana:

  • - riqualificare i fronti urbani verso l’esterno definendo un margine capace di dare luogo a nuove relazioni con il territorio rurale.

3. Nei Tessuti prevalentemente residenziali a isolati aperti - Tcc1 gli interventi ammessi sono volti alla trasformazione e alla riconversione del patrimonio edilizio per la qualificazione dell'immagine urbana, all'incentivazione dell'impiego di tecniche costruttive sostenibili e in grado di contenere il consumo energetico, alla riorganizzazione degli spazi pubblici per favorire la connessione e l'incentivazione della mobilità pedonale.

4. Le destinazioni d'uso consentite all'interno dei Tessuti prevalentemente residenziali a isolati aperti - Tcc1 sono la residenziale, la commerciale al dettaglio con esclusione della media e della grande distribuzione di vendita, la direzionale di servizio e la turistico ricettiva.

5. Negli edifici ricompresi nel perimetro dei Tessuti prevalentemente residenziali a isolati aperti - Tcc1 sono ammessi:

  • - gli interventi di Ristrutturazione edilizia conservativa e ricostruttiva di cui all'art.13 delle presenti Norme;
  • - gli interventi di Sostituzione edilizia come definiti dalle leggi statali e regionali vigenti in materia.

6. Contestualmente, o indipendentemente, agli interventi edilizi di cui al comma 4 sono ammessi gli interventi di addizione volumetrica di cui all'art. 15 delle presenti Norme. Per gli edifici ad un solo piano presenti all'interno del perimetro dei Tessuti prevalentemente residenziali a isolati aperti - Tcc1, gli interventi di addizione volumetrica sono consentiti in sopraelevazione all'edificio stesso. La sopraelevazione è consentita anche per quegli edifici posti su terreni in declivio che presentano un solo piano fuori terra nel lato a monte e più piani in quello a valle.

7. Gli interventi di Ristrutturazione edilizia ricostruttiva e di Sostituzione edilizia dovranno prevedere la ricostruzione alla distanza minima di ml 5.00 dai confini del lotto di pertinenza e alla distanza di ml 10.00 dagli edifici prospicienti. Ferma restando la distanza di ml 10.00 dagli edifici è ammessa, previa la sottoscrizione di un atto di assenso dai proprietari finitimi, la edificazione sul confine o, a distanza inferiore a ml 5.00 dallo stesso. Gli interventi dovranno generare organismi edilizi con un numero di piani non superiori a quelli presenti nell'edificio preesistente. Nel caso di interventi su edifici ad un solo piano la ricostruzione potrà avvenire fino ad un massimo di due piani fuori terra.

8. Nei Tessuti prevalentemente residenziali a isolati aperti - Tcc1 sono sempre consentiti gli interventi pertinenziali di cui all'art. 16 delle presenti Norme.

Art. 29 Tessuti prevalentemente residenziali a progettazione urbanistica unitaria - Tcc2.

1. I Tessuti prevalentemente residenziali a progettazione urbanistica unitaria - Tcc2 sono individuati nel Piano Operativo con le porzioni di territorio urbanizzato generato dall'attuazione di interventi di pianificazione unitaria di iniziativa pubblica e privata. Sono essenzialmente costituiti dalla crescita edilizia successiva agli anni sessanta e presentano isolati e tipologie edilizie a dimensioni e caratteristiche variabili con una discreta dotazione di spazi destinati a parcheggio e verde pubblico.

2. Gli interventi ammessi nei Tessuti prevalentemente residenziali a progettazione urbanistica unitaria – Tcc2 dovranno concorrere al raggiungimento dei seguenti obiettivi specifici contenuti nell’Abaco dell’Invariante III “I sistemi insediativi e i tessuti della città contemporanea”, relativamente al morfotipo “T.R.3, Tessuti ad isolati aperti e blocchi prevalentemente residenziali” e al morfotipo “T.R.4, Tessuti ad isolati aperti e blocchi prevalentemente residenziali di edilizia pianificata”, del Piano di Indirizzo Territoriale avente valenza di Piano Paesaggistico della Regione Toscana:

  • - dotare i tessuti insediativi di servizi adeguati e di attrezzature specialistiche in grado di promuovere nuove centralità accessibili dallo spazio urbano e da quello perturbano;
  • - recuperare la qualità dello spazio pubblico e delle aree aperte degradate e/o dismesse anche con interventi di densificazione edilizia;
  • - incentivare la qualità degli interventi con i linguaggi dell’architettura contemporanea e attivando occasioni per rivalutare il patrimonio edilizio contemporaneo;
  • - riprogettare il margine urbano con interventi di qualificazione paesaggistica (costruire permeabilità tra spazio urbano e territorio rurale, ridisegnare i fronti urbani verso lo spazio agricolo, progettare i percorsi di connessione e di attraverso costituiti da fasce alberate, orti, giardini e frutteti periurbani).

3. Nei Tessuti prevalentemente residenziali a progettazione urbanistica unitaria - Tcc2 gli interventi ammessi sono volti alla conservazione dei caratteri dell'unitarietà formale del patrimonio edilizio esistente, all'incentivazione dell'impiego di tecniche costruttive sostenibili e in grado di contenere il consumo energetico, alla riorganizzazione degli spazi pubblici per favorire la connessione e l'incentivazione della mobilità pedonale.

4. Le destinazioni d'uso consentite all'interno dei Tessuti prevalentemente residenziali a progettazione urbanistica unitaria - Tcc2 sono la residenziale, la commerciale al dettaglio con esclusione della media e della grande distribuzione di vendita, la direzionale di servizio e la turistico ricettiva.

5. Negli edifici ricompresi nel perimetro dei Tessuti prevalentemente residenziali a progettazione unitaria sono ammessi:

  • - gli interventi di Ristrutturazione edilizia conservativa e ricostruttiva di cui all'art.13 delle presenti Norme;
  • - gli interventi di Sostituzione edilizia come definiti dalle leggi statali e regionali vigenti in materia limitatamente a quegli edifici che presentano tipologia edilizia mono o bifamiliare isolati sul lotto di pertinenza.

6. Contestualmente, o indipendentemente, agli interventi edilizi di cui al comma precedente sono ammessi gli interventi di addizione volumetrica di cui all'art. 15 delle presenti Norme. Tali interventi sono possibili solo nel caso interessino l'intero edificio edificato in forma unitaria, siano estesi a parti organiche dell'immobile e non ne compromettano le caratteristiche strutturali, funzionali e architettonico-formali dello stesso.

7. Gli interventi di Ristrutturazione edilizia ricostruttiva e di Sostituzione edilizia dovranno prevedere la ricostruzione alla distanza minima di ml 5.00 dai confini del lotto di pertinenza e alla distanza di ml 10.00 dagli edifici prospicienti. Ferma restando la distanza di ml 10.00 dagli edifici è ammessa, previa la sottoscrizione di un atto di assenso dai proprietari finitimi, la edificazione sul confine o, a distanza inferiore a ml 5.00 dallo stesso. Gli interventi dovranno generare organismi edilizi con un numero di piani non superiori a quelli presenti nell'edificio preesistente. Nel caso di interventi su edifici ad un solo piano la ricostruzione potrà avvenire fino ad un massimo di due piani fuori terra.

8. Nei Tessuti prevalentemente residenziali a progettazione urbanistica unitaria - Tcc2 sono sempre consentiti gli interventi pertinenziali di cui all'art. 16 delle presenti Norme.

Art. 30 Tessuti prevalentemente residenziali ad aggregazione lineare - Tcc3.

1. I Tessuti prevalentemente residenziali ad aggregazione lineare - Tcc3 sono rappresentati nel Piano Operativo con l'edificato formatosi per crescita incrementale lungo un'arteria viaria di scorrimento o di distribuzione locale. Sono costituiti da tipologie edilizie miste isolate nel lotto di pertinenza e, talvolta, da edifici lineari in diretto rapporto con lo spazio pubblico.

2. Gli interventi ammessi nei Tessuti prevalentemente residenziali ad aggregazione lineare – Tcc3 dovranno concorrere al raggiungimento dei seguenti obiettivi specifici contenuti nell’Abaco dell’Invariante III “I sistemi insediativi e i tessuti della città contemporanea”, relativamente al morfotipo "T.R.8, Tessuti lineari", del Piano di Indirizzo Territoriale avente valenza di Piano Paesaggistico della Regione Toscana:

  • - consolidare i varchi di discontinuità nel tessuto lineare lungo la strada utili a favorire la permeabilità paesaggistica ed ambientale;
  • - contenere i processi di dispersione insediativa impedendo ulteriori processi di edificazione lungo gli assi stradali e sui retri dell’edificato esistente;
  • - riprogettare il "bordo costruito" con azioni di qualificazione paesaggistica per frenare i processi di dispersione insediativa, anche tramite l’istituzione di una "cintura verde" periurbana che renda permeabile il passaggio dalla città alla campagna;
  • - progettare il complesso degli spazi aperti interni alla frangia periurbana come strategia per il miglioramento dello spazio aperto urbano creando connessioni in chiave paesaggistica con la campagna.

3. Nei Tessuti prevalentemente residenziali ad aggregazione lineare - Tcc3 gli interventi ammessi sono volti alla trasformazione e alla riconversione del patrimonio edilizio per la qualificazione dell'immagine urbana, all'incentivazione dell'impiego di tecniche costruttive sostenibili e in grado di contenere il consumo energetico, alla razionalizzazione del sistema dei parcheggi e del traffico urbano e all'incentivazione della mobilità pedonale.

4. Le destinazioni d'uso consentite all'interno dei Tessuti prevalentemente residenziali ad aggregazione lineare - Tcc3 sono la residenziale, la commerciale al dettaglio con esclusione della media e della grande distribuzione di vendita, la direzionale di servizio e la turistico ricettiva.

5. Negli edifici ricompresi nel perimetro dei Tessuti prevalentemente residenziali ad aggregazione lineare - Tcc3 sono ammessi:

  • - gli interventi di Ristrutturazione edilizia conservativa e ricostruttiva di cui all'art.13 delle presenti Norme;
  • - gli interventi di Sostituzione edilizia come definiti dalle leggi statali e regionali vigenti in materia limitatamente a quegli edifici che si presentano isolati sul lotto di pertinenza.

6. Contestualmente, o indipendentemente, agli interventi edilizi di cui al comma 4 sono ammessi gli interventi di addizione volumetrica di cui all'art. 15 delle presenti Norme. Per gli edifici ad un solo piano presenti all'interno del perimetro dei Tessuti prevalentemente residenziali ad aggregato lineare - Tcc3, gli interventi di addizione volumetrica sono consentiti in sopraelevazione all'edificio stesso. La sopraelevazione è consentita anche per quegli edifici posti su terreni in declivio che presentano un solo piano fuori terra nel lato a monte e più piani in quello a valle.

7. Gli interventi di Ristrutturazione edilizia ricostruttiva e di Sostituzione edilizia dovranno prevedere la ricostruzione alla distanza minima di ml 5.00 dai confini del lotto di pertinenza e alla distanza di ml 10.00 dagli edifici prospicienti. Ferma restando la distanza di ml 10.00 dagli edifici è ammessa, previa la sottoscrizione di un atto di assenso dai proprietari finitimi, la edificazione sul confine o, a distanza inferiore a ml 5.00 dallo stesso. Gli interventi dovranno generare organismi edilizi con un numero di piani non superiori a quelli presenti nell'edificio preesistente. Nel caso di interventi su edifici ad un solo piano la ricostruzione potrà avvenire fino ad un massimo di due piani fuori terra.

8. Nei Tessuti prevalentemente residenziali ad aggregazione lineare - Tcc3 sono sempre consentiti gli interventi pertinenziali di cui all'art. 16 delle presenti Norme.

Art. 31 Tessuti a funzioni e tipologie miste - Tcc4.

1. I Tessuti a funzioni e tipologie miste - Tcc4 sono identificati nel Piano Operativo con quelle porzioni di territorio urbanizzato caratterizzato da una alta complessità funzionale con la compresenza di attività secondarie e terziarie, prevalentemente commerciali e direzionali, di residenze e di attrezzature collettive. L'organizzazione insediativa risulta frammentata e disomogenea con lotti di forma e dimensione diversa. Il rapporto con la strada e gli spazi pubblici è spesso indefinito e talvolta mediato da spazi di pertinenza prevalentemente privati o recintati. La porzione più significativa di tali tessuti è presente a Bagno di Gavorrano.

2. Gli interventi ammessi nei Tessuti a funzioni e tipologie miste – Tcc4 dovranno concorrere al raggiungimento dei seguenti obiettivi specifici contenuti nell’Abaco dell’Invariante III “I sistemi insediativi e i tessuti della città contemporanea”, relativamente al morfotipo “T.R.6, Tessuti a tipologie miste”, del Piano di Indirizzo Territoriale avente valenza di Piano Paesaggistico della Regione Toscana:

  • - incentivare la qualità degli interventi con i linguaggi dell’architettura contemporanea e attivando occasioni per rivalutare il patrimonio edilizio contemporaneo, privilegiando interventi unitari complessi;
  • - prevedere interventi di dismissione e sostituzione di edifici produttivi con edifici utili a ospitare funzioni collettive;
  • - riprogettare il margine urbano con interventi di mitigazione paesaggistica (costruire permeabilità tra spazio urbano e territorio rurale, migliorare i fronti urbani verso lo spazio agricolo, progettare i percorsi di connessione e di attraverso, collocare fasce alberate;
  • - favorire la depermeabilizzazione della superficie asfaltata;
  • - verificare strategie di densificazione dei tessuti anche con interventi di ristrutturazione urbanistica comportanti la demolizione delle volumetrie incongrue.

3. Nei Tessuti a funzione e tipologie miste - Tcc4 gli interventi ammessi sono volti alla riconversione per la qualificazione dell'immagine urbana, all'attivazione di progetti unitari in grado di promuovere la riorganizzazione della maglia insediativa, all'espulsione delle attività incongrue, all'incentivazione dell'impiego di tecniche costruttive sostenibili e in grado di contenere il consumo energetico, al potenziamento e alla riorganizzazione degli spazi pubblici per favorire la connessione e l'incentivazione della mobilità pedonale.

4. Le destinazioni d'uso consentite all'interno dei Tessuti a funzioni e tipologie miste - Tcc4 sono la residenziale, la commerciale al dettaglio con esclusione della media e della grande distribuzione di vendita, la direzionale di servizio e la turistico ricettiva.

5. Negli edifici ricompresi nel perimetro dei Tessuti a funzioni e tipologie miste - Tcc4 sono ammessi:

  • - gli interventi di Ristrutturazione edilizia conservativa e ricostruttiva di cui all'art.13 delle presenti Norme;
  • - gli interventi di Sostituzione edilizia come definiti dalle leggi statali e regionali vigenti in materia.
  • - gli interventi di Ristrutturazione urbanistica di cui all'art. 14 delle presenti Norme.

6. Contestualmente, o indipendentemente, agli interventi edilizi di cui al comma 4 sono ammessi gli interventi di addizione volumetrica di cui all'art. 15 delle presenti Norme. Per gli edifici ad un solo piano presenti all'interno del perimetro dei Tessuti a funzioni e tipologia mista - Tcc4, gli interventi di addizione volumetrica sono consentiti in sopraelevazione all'edificio stesso. La sopraelevazione è consentita anche per quegli edifici posti su terreni in declivio che presentano un solo piano fuori terra nel lato a monte e più piani in quello a valle.

7. Gli interventi di Ristrutturazione edilizia ricostruttiva, di Sostituzione edilizia e di Ristrutturazione urbanistica dovranno prevedere la ricostruzione alla distanza minima di ml 5.00 dai confini del lotto di pertinenza e alla distanza di ml 10.00 dagli edifici prospicienti. Ferma restando la distanza di ml 10.00 dagli edifici è ammessa, previa la sottoscrizione di un atto di assenso dai proprietari finitimi, la edificazione sul confine o, a distanza inferiore a ml 5.00 dallo stesso. Gli interventi dovranno generare organismi edilizi con un numero di piani non superiori a quelli presenti negli edifici preesistenti. Nel caso di interventi su edifici ad un solo piano la ricostruzione potrà avvenire fino ad un massimo di due piani fuori terra.

8. Per gli interventi di Ristrutturazione urbanistica l'Allegato 2 "Linee guida: indirizzi per la riqualificazione dei tessuti urbanizzati" del Piano di Indirizzo Territoriale avente valenza di Piano Paesaggistico della Regione Toscana costituisce l'elaborato di orientamento alla progettazione del Piano Attuativo e degli interventi edilizi da esso disciplinati. In particolare, i contenuti degli stessi dovranno essere coerenti con gli obiettivi specifici contenuti nell’Abaco dell’Invariante III “I sistemi insediativi e i tessuti della città contemporanea”, relativamente al morfotipo “T.R.6, Tessuto a tipologie miste”, del Piano di Indirizzo Territoriale avente valenza di Piano Paesaggistico della Regione Toscana richiamati al comma 2.

9. Nei Tessuti a funzioni e tipologie miste - Tcc4 sono sempre consentiti gli interventi pertinenziali di cui all'art. 16 delle presenti Norme.

Art. 32 Tessuti puntiformi e di margine - Tcc5.

1. I Tessuti puntiformi e di margine - Tcc5 sono rappresentati nel Piano Operativo con le parti di territorio urbanizzato quasi sempre al confine degli insediamenti, caratterizzati da edifici di dimensioni contenute. La dei tessuti è avvenuta per addizioni singole con debole o assenza organizzazione degli isolati e con maglia insediativa casuale. Il rapporto con la strada non è diretto ma mediato da spazi di pertinenza, quasi sempre chiusi e recintati.

2. Gli interventi ammessi nei Tessuti puntiforme e di margine – Tcc5 dovranno concorrere al raggiungimento dei seguenti obiettivi specifici contenuti nell’Abaco dell’Invariante III “I sistemi insediativi e i tessuti della città contemporanea”, relativamente al morfotipo “T.R.5, Tessuti puntiformi” e al morfotipo “T.R.7 Tessuti sfrangiati di margine”, del Piano di Indirizzo Territoriale avente valenza di Piano Paesaggistico della Regione Toscana:

  • - utilizzare lo spazio della campagna periurbana come risorsa per il miglioramento qualitativo e quantitativo dello spazio aperto creando continuità e connessioni in chiave paesaggistica con il territorio rurale;
  • - riprogettare lo spazio urbano esplorando le potenzialità esistenti (direttrici viarie, slarghi, parcheggi, marciapiedi, aree non costruite brandelli di tessuto agricolo interclusi) per la creazione di connessioni funzionali e percettive tra il territorio urbano e quello rurale;
  • - bloccare i processi di dispersione insediativa;
  • - riprogettare il “bordo costruito” con azioni di qualificazione paesaggistica e insediativa, anche tramite l’istituzione di una “cintura verde” periurbana che valorizzi in senso multifunzionale (orti, frutteti, giardini, percorsi fruitivi, parchi agricoli) il passaggio dalla città alla campagna;
  • - migliorare i fronti urbani verso lo spazio agricolo completando e rendendo continue alcune maglie urbane per dare continuità all’edificato.

3. Nei Tessuti puntiforme e di margine - Tcc5 gli interventi ammessi sono volti ad una migliore definizione del margine urbano e alla valorizzazione delle relazioni funzionali e paesaggistica tra il territorio urbanizzato e quello rurale, all'attivazione di progetti unitari in grado di promuovere la riorganizzazione della maglia insediativa, all'incentivazione dell'impiego di tecniche costruttive sostenibili e in grado di contenere il consumo energetico.

4. Le destinazioni d'uso consentite all'interno dei Tessuti puntiformi e di margine - Tcc5 sono la residenziale, la commerciale al dettaglio con esclusione della media e della grande distribuzione di vendita, la direzionale di servizio e la turistico ricettiva.

5. Negli edifici ricompresi nel perimetro dei Tessuti puntiformi e di margine - Tcc5 sono ammessi:

  • - gli interventi di Ristrutturazione edilizia conservativa e ricostruttiva di cui all'art. 13 delle presenti Norme;
  • - gli interventi di Sostituzione edilizia come definiti dalle leggi statali e regionali vigenti in materia.
  • - gli interventi di Ristrutturazione urbanistica di cui all'art. 14 delle presenti Norme.

6. Contestualmente, o indipendentemente, agli interventi edilizi di cui al comma 4 sono ammessi gli interventi di addizione volumetrica di cui all'art. 15 delle presenti Norme. Per gli edifici ad un solo piano presenti all'interno del perimetro dei Tessuti puntiformi e di margine - Tcc5, gli interventi di addizione volumetrica sono consentiti in sopraelevazione all'edificio stesso. La sopraelevazione è consentita anche per quegli edifici posti su terreni in declivio che presentano un solo piano fuori terra nel lato a monte e più piani in quello a valle.

7. Gli interventi di Ristrutturazione edilizia ricostruttiva, di Sostituzione edilizia e di Ristrutturazione urbanistica dovranno prevedere la ricostruzione alla distanza minima di ml 5.00 dai confini del lotto di pertinenza e alla distanza di ml 10.00 dagli edifici prospicienti. 7. Ferma restando la distanza di ml 10.00 dagli edifici è ammessa, previa la sottoscrizione di un atto di assenso dai proprietari finitimi, la edificazione sul confine o, a distanza inferiore a ml 5.00 dallo stesso. Gli interventi dovranno generare organismi edilizi con un numero di piani non superiori a quelli presenti negli edifici preesistenti. Nel caso di interventi su edifici ad un solo piano la ricostruzione potrà avvenire fino ad un massimo di due piani fuori terra.

8. Per gli interventi di Ristrutturazione urbanistica l'Allegato 2 "Linee guida: indirizzi per la riqualificazione dei tessuti urbanizzati" del Piano di Indirizzo Territoriale avente valenza di Piano Paesaggistico della Regione Toscana costituisce l'elaborato di orientamento alla progettazione del Piano Attuativo e degli interventi edilizi da esso disciplinati. In particolare, i contenuti degli stessi dovranno essere coerenti con gli obiettivi specifici contenuti nell’Abaco dell’Invariante III “I sistemi insediativi e i tessuti della città contemporanea”, relativamente al morfotipo “T.R.5, Tessuto puntiforme” e al morfotipo “T.R.7, Tessuto sfrangiato di margine” , del Piano di Indirizzo Territoriale avente valenza di Piano Paesaggistico della Regione Toscana richiamati al comma 2.

9. Nei Tessuti puntiformi e di margine - Tcc5 sono sempre consentiti gli interventi pertinenziali di cui all'art. 16 delle presenti Norme.

Art. 33 Tessuti della città produttiva.

1. I Tessuti della città produttiva sono le parti del territorio urbanizzato di formazione recente destinate ad attività specialistiche di tipo industriale/artigianale e per il commercio della media e/o grande distribuzione di vendita.

2. Il Piano operativo articola i Tessuti della città produttivain:

  • - Tessuto artigianale e industriale - Tcp1;
  • - Strutture commerciali per la media distribuzione di vendita - Tcp2;

3. In rapporto alla classificazione, alla scala comunale della Invariante III del Piano Paesaggistico della Regione Toscana dei tessuti della città produttiva e specialistica contenuta nell’art. 12 della Disciplina del Piano Strutturale, la articolazione fornita dal Piano Operativo costituisce la declinazione del Tessuto a piattaforme produttive commerciali e direzionali – T.P.S.2 del Piano strutturale stesso.

4. I Tessuti della città contemporanea individuati dal Piano Operativo equivalgono alle zone territoriali omogenee D di cui al D.M. n. 1444/1968.

Art. 34 Tessuti artigianali e industriali - Tcp1.

1. I Tessuti artigianali e produttivi - Tcp1 sono individuati nel Piano Operativo dalle edificazioni recente avvenute attraverso lo strumento dei Piani per gli Insediamenti Produttivi. La tipologia edilizia è costituita, prevalentemente, da capannoni di medie dimensioni con presenza di unità immobiliare utilizzate dalla famiglia del titolare dell'azienda insediata. Si presentano con localizzazione lungo la principale rete viaria. In particolare, nei centri di pianura la strada provinciale della Vecchia Aurelia, costituisce l'elemento di congiunzione tra le aree produttive delle Basse di Caldana e di Forni San Giuseppe.

2. Gli interventi ammessi nei Tessuti artigianali e industriali – Tcp1 dovranno concorrere al raggiungimento dei seguenti obiettivi specifici contenuti nell’Abaco dell’Invariante III “I sistemi insediativi e i tessuti della città contemporanea”, relativamente al morfotipo “T.P.S.1 Tessuti a proliferazione produttiva lineare” e al morfotipo “T.P.S.2, Tessuto a piattaforme produttive – commerciali – direzionali” del Piano di Indirizzo Territoriale avente valenza di Piano Paesaggistico della Regione Toscana:

  • - impedire nuovi processi di edificazioni lungo le strade e lungo i fiumi;
  • - riutilizzare i capannoni dismessi per la riqualificazione urbanistica ed ambientale;
  • - prevedere piani e interventi di inserimento paesaggistico (ridisegno dei margini, schermature, barriere antirumore) e progettare il margine con il territorio rurale prevedendo opere di mitigazione ambientale;
  • - attrezzare ecologicamente le aree produttive e riqualificare gli spazi aperti interni ad esse;
  • - trasformare le aree produttive in ambiti di sperimentazione dell’ecosostenibilità e delle produzioni di energie rinnovabili.

3. Nei Tessuti artigianali e industriali - Tcp1 gli interventi ammessi sono volti alla rivitalizzazione del sistema produttivo artigianale e delle piccole attività manifatturiere, alla qualificazione architettonica degli edifici e all'incentivazione dell'impiego di tecniche costruttive sostenibili e in grado di contenere il consumo energetico.

4. Le destinazioni d'uso consentite all'interno dei Tessuti artigianali e industriali - Tcp1 sono la produttiva industriale ed artigianale, la commerciale per la media distribuzione di vendita, la direzionale di servizio e la residenziale limitatamente agli alloggi pertinenziali delle attività insediate o da insediare.

5. Negli edifici ricompresi nel perimetro dei Tessuti artigianali e industriali - Tcp1 sono ammessi:

  • - gli interventi di Ristrutturazione edilizia conservativa e ricostruttiva di cui all'art. 13 delle presenti Norme;
  • - gli interventi di Sostituzione edilizia come definiti dalle leggi statali e regionali vigenti in materia.
  • - gli interventi di Ristrutturazione urbanistica di cui all'art. 14 delle presenti Norme.

6. Contestualmente, o indipendentemente, agli interventi edilizi di cui al comma 4 sono ammessi gli interventi di addizione volumetrica di cui all'art. 15 delle presenti Norme.

7. Gli interventi di Ristrutturazione edilizia ricostruttiva, di Sostituzione edilizia e di Ristrutturazione urbanistica dovranno prevedere la ricostruzione alla distanza minima di ml 5.00 dai confini del lotto di pertinenza e alla distanza di ml 10.00 dalla viabilità. L'altezza massima consentita per le ricostruzioni è pari a ml 9.00.

8. Per gli interventi di Ristrutturazione urbanistica l'Allegato 2 "Linee guida: indirizzi per la riqualificazione dei tessuti urbanizzati" del Piano di Indirizzo Territoriale avente valenza di Piano Paesaggistico della Regione Toscana costituisce l'elaborato di orientamento alla progettazione del Piano Attuativo e degli interventi edilizi da esso disciplinati. In particolare, i contenuti degli stessi dovranno essere coerenti con gli obiettivi specifici contenuti nell’Abaco dell’Invariante III “I sistemi insediativi e i tessuti della città contemporanea”, relativamente al morfotipo “T.P.S.1, Tessuto a proliferazione produttiva lineare” e al morfotipo “T.P.S.2, Tessuto a piattaforme produttive commerciali e direzionali”, del Piano di Indirizzo Territoriale avente valenza di Piano Paesaggistico della Regione Toscana richiamati al comma 2.

9. Sugli edifici esistenti è ammesso il frazionamento delle unità immobiliari produttive con il rispetto della dimensione minima di mq 100 di Superficie edificabile (SE). In tale dimensione non è ricompresa la dimensione dell'alloggio pertinenziale all'attività.

10. Attraverso la redazione di un progetto unitario convenzionato all'interno di ogni lotto presente nei Tessuti artigianali e produttivi - Tcp1 è ammessa la densificazione dell'edificato e la realizzazione di nuove volumetrie nel rispetto dei seguenti parametri:

  • - Rapporto di copertura (RC) 50%;
  • - Altezza massima ml 9.00;
  • - Distanza dai confini ml 5.00;
  • - Distanza dalla viabilità ml 10.00.

Per le nuove volumetrie realizzate il progetto unitario convenzionato dovrà prevedere la realizzazione degli spazi da destinare a parcheggio pubblico nelle quantità previste dal D.M. n. 1444/1968 e l'eventuale adeguamento delle opere di urbanizzazione primaria alla nuova organizzazione insediativa.

10. Nei Tessuti artigianali e industriali - Tcp1 sono sempre consentiti gli interventi pertinenziali di cui all'art. 16 delle presenti Norme.

Art. 35 Strutture commerciali per la media distribuzione di vendita - Tcp2.

1. Le strutture commerciali per la media distribuzione di vendita - Tcp2 sono identificate nel Piano Operativo con le aree di grande dimensione dove sono insediate tali attività e che per i loro connotati fisici e funzionali costituiscono isole specialistiche senza nessuna relazione con i tessuti insediativi limitrofi. Sono caratterizzate da ampi parcheggi e da scarsa qualità insediativa e architettonica. La più significativa è posta lungo la viabilità di entrata all'abitato di Bagno di Gavorrano.

2. Gli interventi ammessi nelle strutture commerciali per la media distribuzione di vendita – Tcp2 dovranno concorrere al raggiungimento del seguente obiettivo specifico contenuto nell’Abaco dell’Invariante III “I sistemi insediativi e i tessuti della città contemporanea”, relativamente al morfotipo “T.P.S.2, Tessuto a piattaforme produttive – commerciali – direzionali” del Piano di Indirizzo Territoriale avente valenza di Piano Paesaggistico della Regione Toscana:

  • - prevedere piani e interventi di inserimento paesaggistico (ridisegno dei margini, schermature, barriere antirumore) e progettare il margine con il territorio rurale prevedendo opere di mitigazione ambientale.

3. Nelle strutture per la media distribuzione di vendita - Tcp2 gli interventi ammessi sono volti alla rivitalizzazione del sistema economico locale, alla qualificazione architettonica degli edifici e degli edifici aperti ad essi connessi, all'incentivazione dell'impiego di tecniche costruttive sostenibili e in grado di contenere il consumo energetico.

4. Le destinazioni d'uso consentite all'interno delle Strutture commerciali per la media distribuzione di vendita - Tcp2 sono la commerciale, ivi compresa la media distribuzione di vendita e la direzionale di servizio.

5. Negli edifici ricompresi nel perimetro delle Strutture per la media distribuzione di vendita - Tcp2 sono ammessi:

  • - gli interventi di Ristrutturazione edilizia conservativa e ricostruttiva di cui all'art. 13 delle presenti Norme;
  • - gli interventi di Sostituzione edilizia come definiti dalle leggi statali e regionali vigenti in materia.
  • - gli interventi di Ristrutturazione urbanistica di cui all'art. 14 delle presenti Norme.

6. Contestualmente, o indipendentemente, agli interventi di cui al comma 4 sono ammessi gli interventi di addizione volumetrica di cui all'art. 15 delle presenti Norme limitatamente a quegli edifici che presentino la destinazione direzionale di servizio e/o commerciale per esercizi di vicinato. Per gli stessi sono ammessi anche interventi di ampliamento delle superfici attraverso:

  • - la realizzazione di nuovi solai e di una diversa ripartizione orizzontale interna alle volumetrie fuori terra esistenti;
  • - la realizzazione di locali interrati da destinare a magazzino nella sagoma di ingombro del fabbricato. (39).

7. Attraverso la redazione di un progetto unitario convenzionato nelle Strutture per la media distribuzione di vendita - Tcp2 sono ammessi interventi di ampliamento del 20% della volumetria esistente nel rispetto dei seguenti parametri:

  • - rapporto di copertura (RC) 50%;
  • - altezza massima ml 9.00;
  • - distanza dai confini ml 5.00;
  • - distanza dalla viabilità ml 10.00.

Per le nuove volumetrie realizzate il progetto unitario convenzionato dovrà prevedere la realizzazione degli spazi da destinare a parcheggio pubblico nelle quantità previste dal D.M. n. 1444/1968 e l'eventuale adeguamento delle opere di urbanizzazione primaria alla nuova organizzazione insediativa.

Capo III Servizi di interesse pubblico e dotazioni urbane e territoriali.

Art. 36 Aree per servizi pubblici di interesse locale e standards urbanistici.

1. Il Piano Operativa individua le aree ove insistono o possono essere realizzate le attrezzature e gli spazi per i servizi pubblici di interesse locale volti al soddisfacimento delle esigenze sociali, culturali, religiose, ricreative, educative e sanitarie dei cittadini residenti. L'insieme di tali aree concorrono a definire le dotazioni collettive e gli standards urbanistici di cui al D.M. n. 1444/1968.

2. Ai fini del dimensionamento complessivo degli standards urbanistici le aree e le attrezzature per i servizi pubblici di interesse locali individuate nel Piano Operativo sono articolate nelle seguenti categorie:

  • - parcheggi pubblici;
  • - aree per l'istruzione;
  • - aree per attrezzature di interesse comune;
  • - parchi pubblici attrezzati e aree per lo sport.

3. Le aree e le attrezzature per i servizi pubblici di interesse locali equivalgono alle zone territoriali omogenee F di cui al D.M. n. 1444/1968. Negli elaborati del Piano Operativo con specifica simbologia sono classificate le diverse funzioni delle aree e delle attrezzature di interesse comune.

4. Ferme restando le limitazioni previste dal Piano Operativo per gli immobili di interesse monumentale e storico architettonico, nelle aree destinate a servizi pubblici di interesse locale esistenti possono essere realizzati tutti gli interventi previsti nella Parte I, Titolo II Capo delle presenti Norme. Gli interventi sono determinati in ragione del mantenimento o del miglioramento dei livelli prestazionali dei servizi pubblici.

5. La realizzazione di nuove dotazioni di attrezzature per i servizi pubblici di interesse locale è disciplinata dal Piano Operativo all'interno degli ambiti di trasformazione di cui alla Parte II, Titolo I, Capo VI delle presenti Norme. La realizzazione delle opere pubbliche previste nelle schede normative degli ambiti di trasformazione è consentita anche a soggetti privati previa sottoscrizione di apposita convenzione che disciplini:

  • - le modalità, i tempi di esecuzione e le adeguate garanzie finanziarie riferite alle opere;
  • - il regime giuridico del suolo, ferma restando la destinazione pubblica delle opere.

Art. 37 Parcheggi pubblici.

1. I parcheggi pubblici, ai sensi del D.M. n. 1444/1968, concorrono a le dotazioni collettive e gli standards urbanistici. In essi oltre alla presenza della viabilità di servizio e degli stalli è ammessa la presenza di dotazioni arboree e vegetali, di arredo urbano, di marciapiedi e percorsi pedonali e di colonnine per la ricarica delle auto elettriche.

2. Gli interventi di trasformazione e realizzazione di nuovi parcheggi pubblici devono essere previsti in funzione del contenimento dell'impatto paesaggistico ed ambientale e per assicurare il rispetto:

  • - delle norme in materia igienico-sanitaria, di sicurezza, di prevenzione incendi e di superamento delle barriere architettoniche;
  • - dei limiti di esposizione umana ai campi elettromagnetici.

3. Oltre che la dotazione degli stalli riservati ai portatori di handicap, negli interventi sulle aree a parcheggio pubblico di nuova realizzazione o di trasformazione di quelle esistenti, devono essere allestiti spazi con rastrelliere per bicicletta nella proporzione di un posto ogni 5 posti auto.

4. La realizzazione degli interventi previsti dal Piano Operativo nelle aree a parcheggio pubblico è consentita anche a soggetti privati previa sottoscrizione di apposita convenzione che disciplini:

  • - le modalità, i tempi di esecuzione e le adeguate garanzie finanziarie riferite alle opere;
  • - il regime giuridico del suolo, ferma restando la destinazione pubblica delle opere.

5. Nelle more della esecuzione delle previsioni del Piano Operativo nelle aree destinate a parcheggio pubblico i privati possono disporre delle stesse purchè le forme di utilizzazioni non comportino:

  • - alterazioni significative alla morfologia dei suoli;
  • - realizzazioni di consistenze edilizie e manufatti di qualsiasi natura;
  • - depositi di merci e materiali a cielo libero;
  • - realizzazioni di muri di cinta o recinzioni di qualsiasi natura.

Art. 38 Parchi pubblici attrezzati.

1. I parchi pubblici attrezzati classificati dal Piano Operativo sono le aree verdi che assolvono prioritariamente alla funzioni di svago e sosta di relazione dei residenti. Essi, ai sensi del D.M. n. 1444/1968, concorrono a le dotazioni collettive e gli standards urbanistici.

2. Nei parchi pubblici attrezzati sono ammessi interventi di nuova edificazione, anche in via temporanea, di attrezzature e manufatti per lo svolgimento di attività ludico-ricreative, per il gioco e lo sport non agonistico, per spettacoli e manifestazioni all'area aperta.

3. Gli interventi di nuova edificazione o di ampliamento delle strutture esistenti non dovranno incidere sugli assetti vegetazionali e arborei e ridurre le aree piantumate a verde. Le dotazioni arboree e vegetali dovranno essere oggetto di uno specifico piano di manutenzione e reintegrazione delle alberature fatiscenti o degradate.

4. Nelle aree a parco pubblico attrezzato è sempre ammessa la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili con manti e pavimentazioni tali da non pregiudicare la capacità filtrante dei suoli e il deflusso naturale delle acque meteoriche.

5. La realizzazione di nuove aree a parco pubblico attrezzato è disciplinata dal Piano Operativo all'interno degli ambiti di trasformazione di cui alla Parte II, Titolo I, Capo VI delle presenti Norme. La realizzazione delle opere pubbliche previste nelle schede normative degli ambiti di trasformazione è consentita anche a soggetti privati previa sottoscrizione di apposita convenzione che disciplini:

  • - le modalità, i tempi di esecuzione e le adeguate garanzie finanziarie riferite alle opere;
  • - il regime giuridico del suolo, ferma restando la destinazione pubblica delle opere.

6. Nelle more della esecuzione delle previsioni del Piano Operativo nelle aree destinate a parco pubblico attrezzato i privati possono disporre delle stesse purchè le forme di utilizzazioni non comportino:

  • - alterazioni significative alla morfologia dei suoli;
  • - realizzazioni di consistenze edilizie e manufatti di qualsiasi natura;
  • - depositi di merci e materiali a cielo libero;
  • - realizzazioni di muri di cinta o recinzioni di qualsiasi natura.

Art. 39 Verde pubblico attrezzato per lo sport.

1. I parchi pubblici attrezzati per lo sport classificati dal Piano Operativo sono le aree verdi

e gli impianti destinati alla pratica sportiva anche agonistica. Essi, ai sensi del D.M. n. 1444/1968, concorrono a le dotazioni collettive e gli standards urbanistici.

2. Nei parchi pubblici attrezzati sono ammessi interventi di nuova edificazione e di adeguamento delle strutture e degli impianti esistenti funzionali all'ottimizzazione e alla qualificazione delle attività sportive anche in relazione ai requisiti e agli standards dimensionali e prestazionali richiesti dalle normative di settore.

3. Nelle aree a parco pubblico attrezzato per lo sport è sempre ammessa la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili con manti e pavimentazioni tali da non pregiudicare la capacità filtrante dei suoli e il deflusso naturale delle acque meteoriche.

4. Nelle aree a parco pubblico attrezzato per lo sport è consentita la installazione di manufatti a carattere temporaneo e provvisorio per lo svolgimento di attività ludico-ricreative e di manifestazioni all'aria aperta.

5. La realizzazione di nuove aree a parco pubblico attrezzato per lo sport è disciplinata dal Piano Operativo all'interno degli ambiti di trasformazione di cui alla Parte II, Titolo I, Capo VI delle presenti Norme. La realizzazione delle opere pubbliche previste nelle schede normative degli ambiti di trasformazione è consentita anche a soggetti privati previa sottoscrizione di apposita convenzione che disciplini:

  • - le modalità, i tempi di esecuzione e le adeguate garanzie finanziarie riferite alle opere;
  • - il regime giuridico del suolo, ferma restando la destinazione pubblica delle opere.

6. Nelle more della esecuzione delle previsioni del Piano Operativo nelle aree destinate a parco pubblico attrezzato per lo sport i privati possono disporre delle stesse purchè le forme di utilizzazioni non comportino:

  • - alterazioni significative alla morfologia dei suoli;
  • - realizzazioni di consistenze edilizie e manufatti di qualsiasi natura;
  • - depositi di merci e materiali a cielo libero;
  • - realizzazioni di muri di cinta o recinzioni di qualsiasi natura.

Art. 40 Attrezzature scolastiche.

1. Il Piano Operativo classifica le attrezzature scolastiche per la scuola dell'obbligo. Esse, ai sensi del D.M. n. 1444/1968, concorrono a le dotazioni collettive e gli standards urbanistici.

2. Ferme restando le limitazioni previste dal Piano Operativo per gli immobili di interesse monumentale e storico architettonico, sugli edifici scolastici possono essere realizzati tutti gli interventi previsti nella Parte I, Titolo II Capo delle presenti Norme. Gli interventi sono determinati in ragione del mantenimento o del miglioramento dei livelli prestazionali dei servizi didattici ed educativi.

3. Nelle attrezzature scolastiche e nelle aree ad esse pertinenziali è consentita la installazione di manufatti a carattere temporaneo e provvisorio per lo svolgimento di attività ludico-ricreative e di manifestazioni all'aria aperta.

4. La realizzazione di nuove attrezzature scolastiche è disciplinata dal Piano Operativo all'interno degli ambiti di trasformazione di cui alla Parte II, Titolo I, Capo VI delle presenti Norme.

5. Nelle more della esecuzione delle previsioni del Piano Operativo nelle aree destinate a parco pubblico attrezzato per lo sport i privati possono disporre delle stesse purchè le forme di utilizzazioni non comportino:

  • - alterazioni significative alla morfologia dei suoli;
  • - realizzazioni di consistenze edilizie e manufatti di qualsiasi natura;
  • - depositi di merci e materiali a cielo libero;
  • - realizzazioni di muri di cinta o recinzioni di qualsiasi natura.

Art. 41 Attrezzature di interesse collettivo.

1. Le attrezzature di interesse collettivo sono classificate nel Piano Operativo con specifica sigla e ricomprendono gli edifici e le strutture con funzioni pubbliche di tipo amministrativo, ricreativo culturale, sanitarie, religiose. Esse, ai sensi del D.M. n. 1444/1968, concorrono a le dotazioni collettive e gli standards urbanistici.

2. Ferme restando le limitazioni previste dal Piano Operativo per gli immobili di interesse monumentale e storico architettonico, nelle attrezzature di interesse comune esistenti possono essere realizzati tutti gli interventi previsti nella Parte I, Titolo II Capo delle presenti Norme. Gli interventi sono determinati in ragione del mantenimento o del miglioramento dei livelli prestazionali dei servizi pubblici.

3. Nelle attrezzature di interesse comune è consentita la installazione di manufatti a carattere temporaneo e provvisorio per lo svolgimento di attività ludico-ricreative e di manifestazioni all'aria aperta.

4. La realizzazione di nuove attrezzature di interesse comune è disciplinata dal Piano Operativo all'interno degli ambiti di trasformazione di cui alla Parte II, Titolo I, Capo VI delle presenti Norme. La realizzazione delle opere pubbliche previste nelle schede normative degli ambiti di trasformazione è consentita anche a soggetti privati previa sottoscrizione di apposita convenzione che disciplini:

  • - le modalità, i tempi di esecuzione e le adeguate garanzie finanziarie riferite alle opere;
  • - il regime giuridico del suolo, ferma restando la destinazione pubblica delle opere.

5. Nelle more della esecuzione delle previsioni del Piano Operativo nelle aree destinate a attrezzature di interesse comune i privati possono disporre delle stesse purchè le forme di utilizzazione non comportino:

  • - alterazioni significative alla morfologia dei suoli;
  • - realizzazioni di consistenze edilizie e manufatti di qualsiasi natura;
  • - depositi di merci e materiali a cielo libero;
  • - realizzazioni di muri di cinta o recinzioni di qualsiasi natura.

Art. 42 Attrezzature del Parco Nazionale delle Colline Metallifere.

1. Il Piano Operativo individua le aree e le attrezzature che, a seguito degli interventi di recupero degli ambiti minerari dismessi di Gavorrano e Ravi, contengono funzioni di tipo museale e culturale gestite dall'amministrazione del Parco Nazionale delle Colline Metallifere istituito con D.M. del 28/02/2002 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 107/2002.

2. Le attrezzature del Parco Nazionale delle Colline Metallifere costituiscono una dotazione pubblica e collettiva di livello territoriale. Esse sono equiparate alle zone F di cui al D.M. n. 1444/1968.

3. Le attrezzature del Parco Nazionale delle Colline Metallifere, al pari dei compendi minerari di cui all'art. 60 delle presenti Norme, in coerenza con la componente statutaria del Piano Strutturale, assumono valenza identitaria delle tradizioni sociali, culturali ed economiche della comunità locale.

4. Nelle attrezzature del Parco Nazionale delle Colline Metallifere sono ammessi interventi conservativi finalizzati alla salvaguardia e alla manutenzione:

  • - della morfologia dei suoli e dei connotati paesaggistici formatisi con le attività minerarie;
  • - dei caratteri funzionali, architettonici e stilistici degli edifici e degli impianti minerari recuperati;
  • - dei sentieri e dei percorsi che consento la visita alle aree recuperate.

5. Nelle attrezzature del Parco Nazionale delle Colline Metallifere è consentita la installazione di manufatti a carattere temporaneo e provvisorio per lo svolgimento di attività ludico-ricreative e di manifestazioni all'aria aperta.

Capo IV Infrastrutture pubbliche e/o di interesse pubblico.

Art. 43 Strade, piazze e spazi pubblici ad esse accessori.

1. Il Piano Operativo individua le aree pubbliche, ad uso pubblico o a destinazione pubblica che compongono le infrastrutture per la mobilità e la rete della viabilità comunale e sovracomunale. Tra queste sono ricompresi gli spazi accessori nonchè quelli necessari a consentire scambi e relazioni tra i diversi mezzi di trasporto pubblici e privati. Esse sono suddivise in :

  • - le sedi stradali esistenti;
  • - le sedi stradali di progetto e/o in adeguamento alle infrastrutture viarie esistenti.

2. Sulle aree aree per sedi stradali, oltre alle carreggiate viarie, è ammessa la realizzazione di:

  • - parcheggi pubblici in aggiunta alle dotazioni minime previste quali standard urbanistici;
  • - spazi di sosta e/o parcheggio riservati ai mezzi di trasporto pubblico;
  • - servizi e/o attrezzature pubbliche o di uso pubblico quali percorsi pedonali, piste ciclabili, arredo urbano, sistemazioni a verde, ecc.;
  • - chioschi e/o strutture in materiali leggeri per rivendite di giornali e biglietti, o per somministrazione di alimenti;
  • - colonnine per la ricarica di auto elettriche;
  • - ogni altro servizio connesso al trasporto pubblico e/o alla viabilità.

3. La realizzazione di nuove strade o piazze funzionali agli interventi previsti dal Piano Operativo all'interno degli ambiti di trasformazione di cui alla Parte II, Titolo I, Capo VI delle presenti Norme è consentita anche a soggetti privati previa sottoscrizione di apposita convenzione che disciplini:

  • - le modalità, i tempi di esecuzione e le adeguate garanzie finanziarie riferite alle opere;
  • - il regime giuridico del suolo, ferma restando la destinazione pubblica delle opere.

4. Nelle more della esecuzione delle previsioni del Piano Operativo nelle aree destinate nuove strade o piazze o all'adeguamento delle infrastrutture esistenti i privati possono disporre delle stesse purchè le forme di utilizzazioni non comportino:

  • - alterazioni significative alla morfologia dei suoli;
  • - realizzazioni di consistenze edilizie e manufatti di qualsiasi natura;
  • - depositi di merci e materiali a cielo libero;
  • - realizzazioni di muri di cinta o recinzioni di qualsiasi natura.

Art. 44 Viabilità minore e percorsi ciclopedonali.

1. Il Piano Operativo individua la rete della viabilità minore costituita dalle strade comunali, dalle strade vicinali e poderali e dai percorsi ciclopedonali quali elementi di relazione funzionale interna al territorio urbanizzato e tra i centri abitati e il territorio rurale.

2. Sulla viabilità minore e sui percorsi ciclopedonali esistenti sono ammessi interventi di manutenzione e di adeguamento in funzione degli standards dimensionali e prestazionali richiesti dalle normative di settore.

3. Gli interventi sulla viabilità e sui percorsi ciclopedonali esistenti dovranno salvaguardare le formazioni arboree e gli arredi vegetazionali ed essere realizzati con tecniche costruttive e materiali coerenti con il contesto paesaggistico di riferimento. Nelle strade vicinali e poderali è ammesso l'impiego di manti in conglomerati trasparenti che non alterino i connotati paesaggistici e formali della viabilità rurale e delle strade bianche.

4. I percorsi ciclopedonali dovranno garantire il passaggio e la sosta di persone nonché l'accessibilità e la fruizione dei portatori di handicap.

5. Nella realizzazione di nuovi percorsi ciclopedonali dovranno essere preferite pavimentazioni realizzate in terra o inerti stabilizzati con canalette laterali naturalizzate. L'impiego di pavimentazioni e materiali diversi è consentito esclusivamente all'interno del territorio urbanizzato.

6. L'illuminazione dei nuovi percorsi ciclopedonali può avvenire esclusivamente con la posa in opera di corpi illuminanti a terra opportunamente schermati per il contenimento dell'inquinamento luminoso.

7. La realizzazione degli interventi per la realizzazione di nuovi percorsi ciclopedonali o per l'adeguamento di quelli esistenti è consentita anche a soggetti privati previa sottoscrizione di apposita convenzione che disciplini:

  • - le modalità, i tempi di esecuzione e le adeguate garanzie finanziarie riferite alle opere;
  • - il regime giuridico del suolo, ferma restando la destinazione pubblica delle opere.

Art. 45 Impianti di rifornimento dei carburanti.

1. Il Piano Operativo individua gli impianti di rifornimento dei carburanti esistenti sul territorio comunale.

2. Sugli edifici e sulle attrezzature esistenti all'interno degli impianti di rifornimento dei carburanti sono ammessi gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 13 delle presenti Norme. Sugli edifici di servizio agli impianti di rifornimento dei carburanti, oltre agli interventi di ristrutturazione edilizia è consentito un ampliamento una tantum fino ad una superficie aggiuntiva di mq 50 oltre quella esistente.

3. Il Piano Operativo prevede la dismissione dell'impianto di carburante posto nel territorio urbanizzato di Bagno di Gavorrano, ritenuto, per la sua attuale collocazione, incongruo con il contesto urbano e con le politiche comunali di valorizzazione del centro abitato.

4. La realizzazione di nuovi impianti di distribuzione dei carburanti è disciplinata dal Piano Operativo all'interno degli ambiti di trasformazione di cui alla Parte II, Titolo I, Capo VI delle presenti Norme e, oltre a quanto prescritto nelle specifiche schede normative, essa è condizionata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

  • - devono essere posti in opera interventi di mitigazione paesaggistica che ne assicurino un corretto inserimento nel contesto di riferimento;
  • - devono essere installati adeguati sistemi per il recupero e la depurazione delle acque meteoriche dilavanti contaminate;
  • - in caso di realizzazione di impianti di autolavaggio gli stessi devono essere alimentati da sistemi a ciclo chiuso di recupero delle acque utilizzate;
  • - i manufatti di servizio devono essere realizzati con tecnologie e criteri costruttivi funzionali al contenimento dei consumi energetici e all'utilizzazione di energia prodotta da fonti rinnovabili.

Art. 46 Tracciati ferroviari.

1. I tracciati ferroviari sono costituiti dagli ambiti occupati dalle linee, dagli impianti fissi, dalle attrezzature, dai caselli, dalle fermate, dai servizi, dagli alloggi del personale e da qualsiasi infrastruttura di tipo ferroviario.

2. Gli interventi di modificazione e adeguamento dei tracciati sono riservati agli enti istituzionalmente competenti.

3. Ferme restando le limitazioni previste dal Piano Operativo per gli immobili di interesse monumentale e storico architettonico, negli edifici esistenti all'interno dei tracciati ferroviari possono essere realizzati tutti gli interventi previsti nella Parte I, Titolo II Capo delle presenti Norme.

4. Per gli edifici ferroviari non più utilizzati dovrà essere prioritariamente valutata la conversione quali strutture a servizio delle altre forme della mobilità pubblica. Nel caso in cui l’ente proprietario dichiari l’impossibilità tecnica ad essere impiegati quali strutture a servizio di altre forme di mobilità pubblica è ammesso il cambio della destinazione d’uso verso la residenza, e le attività del commercio di vicinato e turistico ricettive.

5. I tracciati ferroviari dismessi possono essere oggetto di interventi di recupero e di trasformazione in percorsi ciclopedonali con le modalità previste dalle leggi statali e regionali vigenti. Su tali tracciati vengono meno i limiti imposti dalle fasce di rispetto e tutela di cui alle normative di settore.

Art. 47 Infrastrutture tecnologiche puntuali e a rete.

1. Le infrastrutture tecnologiche puntuali e a rete sono costituite da ogni genere di impianto e attrezzature connessa ai sistemi delle telecomunicazioni, del servizio idrico integrato, ed energetico.

2. Le opere di manutenzione e trasformazione delle infrastrutture tecnologiche puntuali e a rete sono determinate dagli enti gestori competenti in ragione del miglioramento e dell'efficienza del servizio.

3. Le opere di adeguamento e di nuova realizzazione delle linee delle infrastrutture a rete dovranno presentare caratteristiche coerenti con i valori paesaggistici del contesto di riferimento. A tale scopo i tracciati dovranno seguire, laddove possibile, la viabilità esistente e non comportare impatti significativi sugli assetti vegetazionali.

4. Il Piano Operativo ammette la realizzazione di impianti tecnologici nel territorio rurale senza che ciò costituisca variante al Piano Operativo stesso con il limite della inedificabilità assoluta all'interno delle fasce di rispetto stradale per le profondità determinate dal Codice della strada, D. Lgs. n. 285/1992.

5. Negli edifici esistenti all'interno delle fasce di rispetto e tutela, disposte dalla legislazione statale e regionale vigente, degli impianti tecnologici nel territorio rurale realizzati successivamente all'edificio stesso sono ammessi gli eventuali interventi di ampliamento disciplinati dalle presenti Norme a condizione che non venga ridotta la distanza minima esistente dall’impianto.

6. La realizzazione di nuovi elettrodotti e gli interventi di trasformazione di quelli esistenti, dovranno comportare, oltre che il rispetto dei limiti fissati dalla normativa di settore, la minima esposizione ai campi elettromagnetici.

7. La realizzazione e la installazione di impianti per le telecomunicazioni e la telefonia mobile nel territorio comunale è disciplinata dallo specifico piano di settore.

8. La realizzazione e la installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili nel territorio comunale è disciplinata dalla legislazione statale e regionale vigente in materia. In particolare:

  • - per gli impianti di produzione di energia elettrica da biomasse devono essere rispettati i divieti e le prescrizioni contenuti nell’Allegato 1A “Norme comuni energie rinnovabili – impianti di energia elettrica da biomasse – aree non idonee e prescrizioni per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio” del Piano di Indirizzo Territoriale avente valenza di Piano Paesaggistico della Regione Toscana;
  • - per gli impianti eolici di produzione di energia elettrica devono essere rispettati i divieti e le prescrizioni contenute nell’Allegato 1B “Norme comuni energie rinnovabili – impianti eolici – aree non idonee e prescrizioni per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio” del Piano di Indirizzo Territoriale avente valenza di Piano Paesaggistico della Regione Toscana;

9. Gli interventi di realizzazione o trasformazione delle infrastrutture e degli impianti puntuali a rete nelle aree soggette al vincolo paesaggistico dovranno rispettare ed essere coerenti con le seguenti disposizioni contenute nel Piano di Indirizzo Territoriale avente valenza di Piano Paesaggistico della Regione Toscana:

  • - Disciplina d’uso contenuta nella sezione 4 delle schede del vincolo nelle aree soggette al vincolo di cui all’art. 136 del D.Lgs. n. 42/2004;
  • - Prescrizioni di cui all’art. 7.3 dell’elaborato 8B, Disciplina dei beni paesaggistici per le aree soggette al vincolo di cui all’art. 142, c. 1 lett. b) “Territori contermini ai laghi” del D.Lgs. n. 42/2004;
  • - Prescrizioni di cui all’art. 8.3 dell’elaborato 8B, Disciplina dei beni paesaggistici per le aree soggette al vincolo di cui all’art. 142, c. 1 lett. c) “Fiumi, torrenti e corsi d’acqua” del D.Lgs. n. 42/2004;
  • - Disciplina d’uso contenuta nelle schede del vincolo, nelle aree soggette al vincolo di cui all’art. 142 c. 1 lett. m) “Zone di interesse archeologico” del D.Lgs. n. 42/2004. (45)

Capo V Rete ecologica in area urbana.

Art. 48 Regole generali per il verde urbano.

1. Il Piano Operativo individua gli elementi della rete ecologica in area urbana, costituita da formazioni arboree, aree rimaste naturali, fasce di verde di connessione ed integrazione tra i vari tessuti insediativi.

2. La rete ecologica in area urbana svolge funzione ecologica, di riequilibrio atmosferico, ornamentale, di svago per i cittadini e di connotazione identitaria e paesaggistica dei luoghi.

3. La conservazione e la salvaguardia degli elementi della rete ecologica urbana è tesa alla tutela delle funzioni ecologiche e paesaggistiche interne ai sistemi insediativi, alla valorizzazione dei collegamenti funzionali tra le diverse aree verdi e tra queste e i tessuti insediativi. Per tali aree il Piano Operativo persegue la conservazione degli assetti esistenti.

4. Al fine di conservare il corretto rapporto tra gli elementi della rete ecologica urbana e i tessuti edificati, i proprietari e chiunque ne abbia titolo, devono effettuare la manutenzione di tali aree mediante la pulizia delle stesse, il taglio periodico dell'erba, la potatura delle piante, l'incremento o la sostituzione delle essenze ammalorate o secche con altre autoctone nonché effettuare tutte le pratiche di buona gestione che si rendano necessarie.

5. All'interno delle suddette aree è prescritta la conservazione dei volumi secondari esistenti costituenti componenti di interesse storico o testimoniale degli assetti insediativi.

6. Oltre alle regole generali dettate per la rete ecologica in area urbana, nelle aree di verde privato, ancorchè collocato in aree pertinenziali di edifici esistenti, dovranno essere svolte attività di manutenzione delle piantumazioni e delle formazioni arboree, delle alberature da frutto e dei giardini.

Art. 49 Aree naturali e boschi urbani.

1. Il Piano Operativo classifica le aree naturali e i boschi interni al perimetro del territorio urbanizzato quali elementi essenziali per l'equilibrio degli assetti dei tessuti insediativi.

2. Il Piano Operativo per le aree naturali e i boschi interni al territorio urbanizzato prescrive:

  • - la conservazione degli assetti forestali, delle formazione arboree e degli arredi vegetazionali;
  • - la conservazione e il mantenimento in efficienza del reticolo idrografico superficiale e del sistema di scolo delle acque meteoriche;
  • - la manutenzione della viabilità minore e dei percorsi ciclopedonali esistenti in tali aree.

3. In particolare, nelle aree naturali e nei boschi urbani è fatto obbligo di conservare e mantenere le formazioni arboree d'argine e gli elementi di particolare interesse paesaggistico quali filari di alberi, cespugli, muri a secco.

4. Nelle aree naturali e nei boschi interni al territorio urbanizzato è vietato:

  • - ogni opera di nuova edificazione e gli interventi sul patrimonio edilizio eccedenti la manutenzione straordinaria;
  • - gli interventi forestali che esulino dalla normale manutenzione degli assetti vegetazionali;
  • - ogni attività che comporti processi inquinanti o di degrado ambientale;
  • - la circolazione degli automezzi e la sosta se non per finalità di soccorso, per l'attività di antincendio e per il raggiungimento di edifici interni a tali aree;
  • - le opere di movimento terra che modifichino la morfologia naturale dei suoli;
  • - la posa in opera di insegne e cartelli pubblicitari;
  • - la posa di cavi aerei per a servizio delle reti infrastrutturali;
  • - ogni genere di recinzione ad esclusione di quelle delimitanti le pertinenze degli edifici esistenti in tali aree.

Ogni intervento interessante le aree boscate urbane dovrà essere conforme alle leggi statali e regionali vigenti in materia, e in particolare alla L.R. n. 39/2000 e al relativo Regolamento di attuazione.

5. Ai fini dell'applicazione della disciplina del Piano Operativo non sono considerati boschi le formazioni arboree e forestali interne ai parchi pubblici attrezzati e del verde pubblico attrezzato per lo sport di cui agli artt. 38 e 39 delle presenti Norme.

Art. 50 Verde urbano di connessione e verde pubblico.

1. Il Piano Operativo classifica il verde urbano di connessione negli spazi vuoti e residuali dei tessuti insediativi e il verde pubblico nelle aree appartenenti al demanio comunale interne agli ambiti di lottizzazione edificatoria, adiacenti alla viabilità urbana. Risultano di dimensioni ridotte e prive di attrezzature e di servizi che le connotino come dotazioni urbane di tipo collettivo.

2. Il Piano Operativo ne prescrive la tutela e la conservazione finalizzata a future politiche di riqualificazione insediativa dei tessuti urbani o di implementazione delle aree a parco pubblico attrezzato. In particolare è vietata ogni forma di utilizzazione che comporti:

  • - alterazioni significative alla morfologia dei suoli;
  • - realizzazioni di consistenze edilizie e manufatti di qualsiasi natura;
  • - depositi di merci e materiali a cielo libero;
  • - realizzazioni di muri di cinta o recinzioni di qualsiasi natura.

3. Nelle aree a verde di connessione e di verde pubblico è ammessa, attraverso la redazione di progetti di iniziativa pubblica, l'utilizzazione per orti sociali e per attività di agricoltura urbana.

4. Nelle aree a verde di connessione e di verde pubblico è consentita la installazione di manufatti a carattere temporaneo e provvisorio per lo svolgimento di attività ludico-ricreative e di manifestazioni all'aria aperta.

Art. 51 Verde urbano di integrazione.

1. Il Piano Operativo, in conformità al perimetro del territorio urbanizzato individuato nel Piano Strutturale, classifica il verde urbano di integrazione con quelle aree, prevalentemente inedificate, aventi funzione essenziale di contenimento dell'espansione urbana.

2. Il Piano Operativo dispone la conservazione e la tutela delle aree a verde urbano di integrazione finalizzata al perseguimento di future politiche insediative tese:

  • - alla qualificazione e ridefinizione dei margini urbani;
  • - all'incentivazione di interventi di rigenerazione urbana;
  • - alla valorizzazione delle relazioni funzionali e paesaggistica tra il territorio urbanizzato e quello rurale.

5. In particolare è vietata ogni forma di utilizzazione del verde urbano di integrazione che comporti:

  • - alterazioni significative alla morfologia dei suoli;
  • - realizzazioni di consistenze edilizie e manufatti di qualsiasi natura;
  • - depositi di merci e materiali a cielo libero;
  • - realizzazioni di muri di cinta o recinzioni di qualsiasi natura.

3. Nelle aree a verde urbano di integrazione è prescritta:

  • - la conservazione delle formazione arboree e degli arredi vegetazionali esistenti;
  • - la conservazione e il mantenimento in efficienza del reticolo idrografico superficiale e del sistema di scolo delle acque meteoriche;
  • - la manutenzione della viabilità minore e dei percorsi ciclopedonali esistenti in tali aree.

4. Nelle aree a verde di integrazione è ammessa, l'utilizzazione orticola e per attività di agricoltura urbana.

5. Nel patrimonio edilizio esistente all'interno del verde urbano di integrazione sono ammessi gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 13 delle presenti Norme.

Capo VI Disciplina delle trasformazioni.

Art. 52 Ambiti di trasformazione.

1. Il Piano Operativo attua le politiche insediative comunali, oltre che con la disciplina dei tessuti insediativi di cui alla Parte II, Titolo I, Capo II delle presenti Norme, attraverso la individuazione degli ambiti di trasformazione.

2. Gli ambiti di trasformazione assumono la funzione strategica per lo sviluppo sostenibile del territorio nonché per la riqualificazione insediativa e funzionale dei tessuti urbani esistenti.

3. Gli ambiti di trasformazione possono avere attuazione con iniziativa pubblica o privata. Il Piano Operativo classifica gli ambiti di trasformazione con le sigle:

At.U - ambiti interni al territorio urbanizzato;

At.R- ambiti nel territorio rurale.

4. Ai fini delle verifiche e dell'attività di monitoraggio sul dimensionamento complessivo il Piano Operativo organizza le previsione degli ambiti di trasformazione in rapporto alle Utoe del Piano Strutturale secondo la seguente articolazione:

Utoe 1 - Gavorrano, Filare, Ravi.

Ambiti di trasformazione urbana:

  • - At.U 1.01 Gavorrano. Riqualificazione dell'identità urbana di piazza della Resistenza;
  • - At.U 1.02 Gavorrano, area attrezzata per lo sport nel Parco urbano della Finoria;
  • - At.U 1.03 Filare. Recupero degli edifici minerari della testata di via L. Ariosto;
  • - At.U 1.04 Filare. Ricostruzione dell'edificio dell'ex dopolavoro minerario di via L. Ariosto;
  • - At.U 1.05 Filare. Area per parcheggi pubblici e privati in via T. Tasso.

Ambiti di trasformazione rurale:

  • - At.R 1.01 Podere Inferno. Nuova struttura turistico ricettiva.
  • - At.R 1.02 Le Valli di Filare. Nuova struttura turistico ricettiva.
  • - At.R 1.03 Gavorrano. Recupero dei magazzini comunali per area sosta camper.
  • - At.R 1.04 La Finoria. Potenziamento della struttura ricettiva comunale Camping La Finoria.

Utoe 2 - Caldana.

Ambiti di trasformazione urbana:

  • - At.U 2.01 Caldana. Parcheggio pubblico e terrazza belvedere sul bastione nord delle mura;
  • - At.U 2.02 Caldana. Completamento e ridisegno del margine urbano sulla via degli Orti.
  • - At.U 2.03 Caldana. Riqualificazione dell'area di impianto storico di via Sottoborgo.

Utoe 3 - Giuncarico.

Ambiti di trasformazione urbana:

  • - At.U 3.01 Giuncarico. Percorso belvedere sulla via di Fonte Lunga.

Utoe4 - Bagno di Gavorrano, San Giuseppe.

Ambiti di trasformazione urbana:

  • - At.U 4.01 Bagno di Gavorrano. Completamento e riorganizzazione area ex lottizzazione La Fiesolana;
  • - At.U 4.02 Bagno di Gavorrano. Completamento edilizio e infrastrutturale sul margine urbano di via XXV Aprile;
  • - At.U. 4.03 Bagno di Gavorrano. Riqualificazione e potenziamento delle funzioni del parco pubblico;
  • - At.U. 4.04 Bagno di Gavorrano. Nuovo polo scolastico;
  • - At.U. 4.05 Bagno di Gavorrano. Riuso del complesso delle ex scuole elementari di via G. Marconi e riqualificazione dell'area "delle baracche";
  • - At.U 4.06 San Giuseppe. Completamento area produttiva artigianale;
  • - At.U 4.07 San Giuseppe. Nuova stazione di rifornimento carburanti.
  • - At.U 4.08 Bagno di Gavorrano. Completamento urbano su via E. Tarantelli.
  • - At.U 4.09 Bagno di Gavorrano. Completamento urbano su via del Cavallinone.
  • - At.U 4.10 Bagno di Gavorrano. Completamento urbano su via del Cavallinone.
  • - At.U 4.11 Bagno di Gavorrano. Completamento urbano su via del Cavallinone.

Ambiti di trasformazione rurale:

  • - At.R 4.01 Pelagone. Ampliamento e potenziamento del complesso turistico alberghiero Il Pelagone.

Utoe5 - Potassa, Bivio Ravi, Grilli.

Ambiti di trasformazione urbana:

  • - At.U 5.01 Potassa. Recupero delle strutture dell’ex consorzio agrario con funzioni di polo delle eccellenze del territorio;
  • - At.U 5.02 Bivio Ravi. Completamento dell'intervento edilizio sul margine urbano di via G. Rossini;
  • - At.U 5.03 Basse di Caldana Piattaforma ecologica per il conferimento e la differenziazione dei rifiuti urbani;
  • - At.U 5.04 Grilli. Completamento dell'intervento sul margine urbano di via Grosseto;
  • - At.U 5.05 Grilli Riqualificazione area e potenziamento dei servizi per la salute della persona su via delle Strette;
  • - At.U 5.06 Grilli. Nuova struttura turistico ricettiva.
  • - At.U 5.07 Grilli. Ampliamento e riordino volumetrico di immobile in via M. Polo.

5. La disciplina specifica di ogni ambito di trasformazione è contenuta nelle schede normative allegate alle presenti Norme. Le schede normative hanno valore di indirizzo progettuale e contengono le valutazioni di tipo paesaggistico, le prescrizioni di natura geologica ed idrogeologica sulle previsioni di trasformazione, nonché le opere e le attrezzature pubbliche da realizzare contestualmente alle previsioni dei nuovi assetti insediativi.

6. Le schede normative dispongono anche lo strumento attuativo delle previsioni di trasformazione che, in rapporto all'entità degli interventi e al soggetto attuatore, è stabilito in:

  • - Piano Attuativo;
  • - progetto unitario convenzionato;
  • - progetto di opera pubblica.

Art. 53 Ambiti di trasformazione di iniziativa pubblica.

1. Il Piano Operativa individua i seguenti ambiti di trasformazione di iniziativa soggetti all'attuazione con iniziativa pubblica:

  • - At.U 1.01 Gavorrano. Riqualificazione dell'identità urbana di piazza della Resistenza.
  • - At.U 1.02 Gavorrano. Area attrezzata per lo sport nel Parco urbano della Finoria.
  • - At.U 2.01 Caldana. Parcheggio pubblico e terrazza belvedere sul bastione nord delle mura.
  • - At.U 3.01 Giuncarico. Percorso belvedere sulla via di Fonte Lunga.
  • - At.U. 4.03 Bagno di Gavorrano. Riqualificazione e potenziamento delle funzioni del parco pubblico.
  • - At.U. 4.04 Bagno di Gavorrano. Nuovo polo scolastico.
  • - At.U 4.06 San Giuseppe. Completamento dell'area produttiva artigianale.
  • - At.U 5.03 Basse di Caldana Piattaforma ecologica per il conferimento e la differenziazione dei rifiuti urbani.

2. L'atto di approvazione dei progetti di iniziativa pubblica potrà contenere l'individuazione di forme di per l'alienazione, previa gara di evidenza pubblica, delle aree e delle previsioni di trasformazione a soggetti privati.

Art. 54 Ambiti di trasformazione di iniziativa privata.

1. Il Piano Operativa individua i seguenti ambiti di trasformazione di iniziativa soggetti all'attuazione con iniziativa privata:

  • - At.U 1.03 Filare. Recupero degli edifici minerari della testata di via L. Ariosto;
  • - At.U 1.04 Filare. Ricostruzione dell'edificio dell'ex dopolavoro minerario di via L. Ariosto.
  • - At.U 1.05 Filare. Area per parcheggi pubblici e privati.
  • - At.R 1.01 Podere Inferno. Nuova struttura turistico ricettiva
  • - At.R 1.02 Nuova struttura turistico ricettiva.
  • - At.R 1.03 Gavorrano. Recupero dei magazzini comunali per area sosta camper.
  • - At.R 1.04 La Finoria. Potenziamento della struttura ricettiva Camping La Finoria.
  • - At.U 2.02 Caldana. Completamento e ridisegno del margine urbano sulla via degli Orti.
  • - At.U 2.03 Caldana. Riqualificazione dell'area di impianto storico di via Sottoborgo.
  • - At.U 4.01 Bagno di Gavorrano. Completamento e riorganizzazione area ex lottizzazione fiesolana.
  • - At.U 4.02 Bagno di Gavorrano. Completamento edilizio e infrastrutturale sul margine urbano di via XXV Aprile.
  • - At.U 4.04 Bagno di Gavorrano. Nuovo polo scolastico;
  • - At.U 4.05 Bagno di Gavorrano. Riuso del complesso delle ex scuole elementari di via G. Marconi e riqualificazione dell'area "delle baracche".
  • - At.U 4.07 San Giuseppe. Nuova stazione di rifornimento carburanti.
  • - At.U 4.08 Bagno di Gavorrano. Completamento urbano su via E. Tarantelli.
  • - At.U 4.09 Bagno di Gavorrano. Completamento urbano su via del Cavallinone.
  • - At.U 4.10 Bagno di Gavorrano. Completamento urbano su via del Cavallinone.
  • - At.U 4.11 Bagno di Gavorrano. Completamento urbano su via del Cavallinone.
  • - At.R 4.01 Pelagone. Ampliamento e potenziamento del complesso turistico alberghiero Il Pelagone.
  • - At.U 5.01 Potassa. Recupero delle strutture dell'ex consorzio agrario con funzioni di polo delle eccellenze del territorio.
  • - At.U 5.02 Bivio Ravi. Completamento dell'intervento edilizio sul margine urbano di via G. Rossini.
  • - At.U 5.03 Basse di Caldana. Piattaforma ecologica per il conferimento e la differenziazione dei rifiuti urbani.
  • - At.U 5.04 Grilli. Completamento intervento sul margine urbano di via Grosseto.
  • - At.U 5.05 Grilli Riqualificazione area e potenziamento dei servizi per la salute della persona su via delle Strette.
  • - At.U 5.06 Grilli. Nuova struttura turistico ricettiva.
  • - At.U 5.07 Grilli. Ampliamento e riordino volumetrico di immobile in via M. Polo.

2. La convenzione atta a regolamentare la realizzazione delle opere e delle attrezzature pubbliche connesse agli ambiti di trasformazione di iniziativa privata, individuate nelle relative schede normative, e alla cui stipula è subordinato il rilascio dei titoli abilitativi deve disciplinare:

  • - i tempi e le modalità di attuazione degli interventi;
  • - il regime giuridico dei suoli e le forme per il passaggio al patrimonio comunale delle opere e dei sedimi delle attrezzature pubbliche;
  • - le garanzie finanziarie riferite alla esecuzione delle opere pubbliche e la individuazione degli interventi da eseguirsi a scomputo degli oneri di urbanizzazione;
  • - le forme di utilizzo e gli interventi di manutenzione delle eventuali aree verdi e naturali.

3. Per gli ambiti di trasformazione elencati al precedente comma 1 le cui aree risultano in disponibilità del patrimonio comunale è facoltà dell'Amministrazione Comunale precedere all'attuazione di iniziativa pubblica senza che ciò costituisca variante al Piano Operativo.

Art. 55 Ambiti di trasformazione di trasformazione del territorio rurale derivanti da conferenza di copianificazione.

1. In ottemperanza delle disposizioni regionali in materia di governo del territorio gli ambiti di trasformazione del territorio rurale individuati dal Piano Operativo sono stati oggetto di esisto positivo da parte della conferenza di copianificazione di cui all'art. 25 della L.R. n. 65/2014.

2. Le previsioni di cui all'ambito At.R 1.01 e all'ambito At.R 1.02 sono state oggetto di valutazione nella conferenza di copianificazione svoltasi in data 10/05/2019 presso gli uffici competenti della Regione Toscana.

3. Le previsioni di cui all'ambito At.R4.01sono state oggetto di valutazione nella conferenza di copianificazione svoltasi in data 19/12/2019 presso gli uffici competenti della Regione Toscana.

Art. 56 Ambito della riqualificazione insediativa del centro urbano di Bagno di Gavorrano.

1. Il Piano Operativo individua, in coerenza con le elaborazioni del Quadro Conoscitivo del Piano Strutturale per la declinazione a livello comunale dell'invariante III "I sistemi insediativi della città contemporanea" del Piano di Indirizzo Territoriale avente valenza di Piano Paesaggistico della Regione Toscana, l'ambito di riqualificazione insediativa del centro urbano di Bagno di Gavorrano.

2. Gli obiettivi del Piano Operativo per l'ambito della riqualificazione insediativa di Bagno di Gavorrano sono i seguenti:

  • - accrescere la qualità urbanistica ed edilizia dei tessuti esistenti e rafforzare l'identità urbana dei luoghi;
  • - incentivare interventi di rigenerazione funzionale e densificazione edilizia degli spazi vuoti o sottoutilizzati del centro urbano;
  • - valorizzare la rete degli spazi pubblici e promuovere forme di mobilità ciclabile e pedonale;
  • - avviare interventi tesi alla delocalizzazione delle attività inquinanti e/o moleste ritenute incongrue con le funzioni urbane.

3. Il Piano Operativo, per la definizione degli interventi di trasformazione consentiti nell'ambito della riqualificazione insediativa di Bagno di Gavorrano rinvia ad uno specifico Piano Attuativo di iniziativa pubblica avente valenza di Programma complesso di riqualificazione insediativa di cui all'art. 120 L.R. n. 65/2014.

4. Sarà compito del Piano Attuativo di iniziativa pubblica individuare:

  • - l'organizzazione delle aree soggette agli interventi di trasformazione, le capacità insediative e le funzioni ammesse all'interno delle stesse;
  • - le regole insediative da seguire nella realizzazione degli interventi al fine di raggiungere gli obiettivi della riqualificazione insediativa;
  • - gli interventi di potenziamento delle urbanizzazioni primarie, le nuove dotazioni pubbliche e collettive funzionali alla riqualificazione insediativa e le risorse finanziare pubbliche da impegnare per la esecuzione degli stessi;
  • - le unità minime di intervento e gli eventuali stralci funzionali per la esecuzione degli interventi previsti;
  • - le forme di parternariato e di partecipazione per la esecuzione degli interventi previsti da parte dei soggetti privati interessati.

5. Nelle more della formazione del Piano Attuativo di iniziativa pubblica, nelle aree ricomprese nell'ambito della riqualificazione insediativa del centro urbano di Bagno di Gavorrano, sono consentiti gli interventi disciplinati dalla parte II, titolo I delle presenti Norme.

6. Il Piano Attuativo di iniziativa pubblica costituirà variante e contestuale aggiornamento del Piano Operativo.

Art. 57 Ambito del Parco Archeologico Minerario di Gavorrano.

1. Il Piano Operativo individua, in coerenza con le elaborazioni del Quadro Conoscitivo del Piano Strutturale per la declinazione a livello comunale dell'invariante II "I caratteri ecosistemici del paesaggio" e dell'invariante III "I sistemi insediativi della città contemporanea" del Piano di Indirizzo Territoriale avente valenza di Piano Paesaggistico della Regione Toscana, l'ambito del Parco Archeologico Minerario di Gavorrano.

2. L'ambito del Parco Archeologico Minerario di Gavorrano costituisce l'articolazione territoriale locale per l'attuazione degli obiettivi di tutela, salvaguardia e valorizzazione delle testimonianze dell'attività mineraria dei luoghi connessi alla avvenuta istituzione del Parco Nazionale delle Colline Metallifere avvenuta con D.M. del 28/02/2002 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 107/2002.

3. Sono ricompresi nell'ambito del Parco Archeologico Minerario di Gavorrano:

  • - i compendi minerari costituiti dagli impianti tecnologici, dalle strutture e dagli immobili la cui funzione originaria era connessa all'attività estrattiva del sottosuolo;
  • - le aree interessate dalle attività minerarie dismesse soggette a interventi e/o programmi di recupero e restauro ambientale;
  • - i siti di interesse geologico regionale e locale e le formazioni geologiche affioranti;
  • - le attrezzature del Parco Nazionale delle Colline Metallifere presenti sul territorio comunale;
  • - le porzioni del territorio rurale valenza paesaggistica e di connessione tra gli elementi di cui ai punti precedenti.

4. Nei territori ricompresi nell'ambito del Parco Archeologico Minerario, in coerenza con le strategie del Piano Strutturale e gli obiettivi del Piano Operativo, potranno essere avviati specifici progetti di iniziativa pubblica e/o privata, tesi a incentivare il riuso dei contenitori edilizi dismessi, l'insediamento di nuove attività economiche coerenti con gli obiettivi di tutela ambientale dei luoghi e il potenziamento dell'offerta culturale delle attività del Parco Nazionale delle Colline Metallifere.

5. Nei territori ricompresi nell'ambito del Parco Archeologico Minerario sono comunque consentiti gli interventi ammessi nella parte III, titolo I, II e III delle presenti Norme.