Norme Tecniche di Attuazione

Art. 36 Aree per servizi pubblici di interesse locale e standards urbanistici.

1. Il Piano Operativa individua le aree ove insistono o possono essere realizzate le attrezzature e gli spazi per i servizi pubblici di interesse locale volti al soddisfacimento delle esigenze sociali, culturali, religiose, ricreative, educative e sanitarie dei cittadini residenti. L'insieme di tali aree concorrono a definire le dotazioni collettive e gli standards urbanistici di cui al D.M. n. 1444/1968.

2. Ai fini del dimensionamento complessivo degli standards urbanistici le aree e le attrezzature per i servizi pubblici di interesse locali individuate nel Piano Operativo sono articolate nelle seguenti categorie:

  • - parcheggi pubblici;
  • - aree per l'istruzione;
  • - aree per attrezzature di interesse comune;
  • - parchi pubblici attrezzati e aree per lo sport.

3. Le aree e le attrezzature per i servizi pubblici di interesse locali equivalgono alle zone territoriali omogenee F di cui al D.M. n. 1444/1968. Negli elaborati del Piano Operativo con specifica simbologia sono classificate le diverse funzioni delle aree e delle attrezzature di interesse comune.

4. Ferme restando le limitazioni previste dal Piano Operativo per gli immobili di interesse monumentale e storico architettonico, nelle aree destinate a servizi pubblici di interesse locale esistenti possono essere realizzati tutti gli interventi previsti nella Parte I, Titolo II Capo delle presenti Norme. Gli interventi sono determinati in ragione del mantenimento o del miglioramento dei livelli prestazionali dei servizi pubblici.

5. La realizzazione di nuove dotazioni di attrezzature per i servizi pubblici di interesse locale è disciplinata dal Piano Operativo all'interno degli ambiti di trasformazione di cui alla Parte II, Titolo I, Capo VI delle presenti Norme. La realizzazione delle opere pubbliche previste nelle schede normative degli ambiti di trasformazione è consentita anche a soggetti privati previa sottoscrizione di apposita convenzione che disciplini:

  • - le modalità, i tempi di esecuzione e le adeguate garanzie finanziarie riferite alle opere;
  • - il regime giuridico del suolo, ferma restando la destinazione pubblica delle opere.

Art. 37 Parcheggi pubblici.

1. I parcheggi pubblici, ai sensi del D.M. n. 1444/1968, concorrono a le dotazioni collettive e gli standards urbanistici. In essi oltre alla presenza della viabilità di servizio e degli stalli è ammessa la presenza di dotazioni arboree e vegetali, di arredo urbano, di marciapiedi e percorsi pedonali e di colonnine per la ricarica delle auto elettriche.

2. Gli interventi di trasformazione e realizzazione di nuovi parcheggi pubblici devono essere previsti in funzione del contenimento dell'impatto paesaggistico ed ambientale e per assicurare il rispetto:

  • - delle norme in materia igienico-sanitaria, di sicurezza, di prevenzione incendi e di superamento delle barriere architettoniche;
  • - dei limiti di esposizione umana ai campi elettromagnetici.

3. Oltre che la dotazione degli stalli riservati ai portatori di handicap, negli interventi sulle aree a parcheggio pubblico di nuova realizzazione o di trasformazione di quelle esistenti, devono essere allestiti spazi con rastrelliere per bicicletta nella proporzione di un posto ogni 5 posti auto.

4. La realizzazione degli interventi previsti dal Piano Operativo nelle aree a parcheggio pubblico è consentita anche a soggetti privati previa sottoscrizione di apposita convenzione che disciplini:

  • - le modalità, i tempi di esecuzione e le adeguate garanzie finanziarie riferite alle opere;
  • - il regime giuridico del suolo, ferma restando la destinazione pubblica delle opere.

5. Nelle more della esecuzione delle previsioni del Piano Operativo nelle aree destinate a parcheggio pubblico i privati possono disporre delle stesse purchè le forme di utilizzazioni non comportino:

  • - alterazioni significative alla morfologia dei suoli;
  • - realizzazioni di consistenze edilizie e manufatti di qualsiasi natura;
  • - depositi di merci e materiali a cielo libero;
  • - realizzazioni di muri di cinta o recinzioni di qualsiasi natura.

Art. 38 Parchi pubblici attrezzati.

1. I parchi pubblici attrezzati classificati dal Piano Operativo sono le aree verdi che assolvono prioritariamente alla funzioni di svago e sosta di relazione dei residenti. Essi, ai sensi del D.M. n. 1444/1968, concorrono a le dotazioni collettive e gli standards urbanistici.

2. Nei parchi pubblici attrezzati sono ammessi interventi di nuova edificazione, anche in via temporanea, di attrezzature e manufatti per lo svolgimento di attività ludico-ricreative, per il gioco e lo sport non agonistico, per spettacoli e manifestazioni all'area aperta.

3. Gli interventi di nuova edificazione o di ampliamento delle strutture esistenti non dovranno incidere sugli assetti vegetazionali e arborei e ridurre le aree piantumate a verde. Le dotazioni arboree e vegetali dovranno essere oggetto di uno specifico piano di manutenzione e reintegrazione delle alberature fatiscenti o degradate.

4. Nelle aree a parco pubblico attrezzato è sempre ammessa la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili con manti e pavimentazioni tali da non pregiudicare la capacità filtrante dei suoli e il deflusso naturale delle acque meteoriche.

5. La realizzazione di nuove aree a parco pubblico attrezzato è disciplinata dal Piano Operativo all'interno degli ambiti di trasformazione di cui alla Parte II, Titolo I, Capo VI delle presenti Norme. La realizzazione delle opere pubbliche previste nelle schede normative degli ambiti di trasformazione è consentita anche a soggetti privati previa sottoscrizione di apposita convenzione che disciplini:

  • - le modalità, i tempi di esecuzione e le adeguate garanzie finanziarie riferite alle opere;
  • - il regime giuridico del suolo, ferma restando la destinazione pubblica delle opere.

6. Nelle more della esecuzione delle previsioni del Piano Operativo nelle aree destinate a parco pubblico attrezzato i privati possono disporre delle stesse purchè le forme di utilizzazioni non comportino:

  • - alterazioni significative alla morfologia dei suoli;
  • - realizzazioni di consistenze edilizie e manufatti di qualsiasi natura;
  • - depositi di merci e materiali a cielo libero;
  • - realizzazioni di muri di cinta o recinzioni di qualsiasi natura.

Art. 39 Verde pubblico attrezzato per lo sport.

1. I parchi pubblici attrezzati per lo sport classificati dal Piano Operativo sono le aree verdi

e gli impianti destinati alla pratica sportiva anche agonistica. Essi, ai sensi del D.M. n. 1444/1968, concorrono a le dotazioni collettive e gli standards urbanistici.

2. Nei parchi pubblici attrezzati sono ammessi interventi di nuova edificazione e di adeguamento delle strutture e degli impianti esistenti funzionali all'ottimizzazione e alla qualificazione delle attività sportive anche in relazione ai requisiti e agli standards dimensionali e prestazionali richiesti dalle normative di settore.

3. Nelle aree a parco pubblico attrezzato per lo sport è sempre ammessa la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili con manti e pavimentazioni tali da non pregiudicare la capacità filtrante dei suoli e il deflusso naturale delle acque meteoriche.

4. Nelle aree a parco pubblico attrezzato per lo sport è consentita la installazione di manufatti a carattere temporaneo e provvisorio per lo svolgimento di attività ludico-ricreative e di manifestazioni all'aria aperta.

5. La realizzazione di nuove aree a parco pubblico attrezzato per lo sport è disciplinata dal Piano Operativo all'interno degli ambiti di trasformazione di cui alla Parte II, Titolo I, Capo VI delle presenti Norme. La realizzazione delle opere pubbliche previste nelle schede normative degli ambiti di trasformazione è consentita anche a soggetti privati previa sottoscrizione di apposita convenzione che disciplini:

  • - le modalità, i tempi di esecuzione e le adeguate garanzie finanziarie riferite alle opere;
  • - il regime giuridico del suolo, ferma restando la destinazione pubblica delle opere.

6. Nelle more della esecuzione delle previsioni del Piano Operativo nelle aree destinate a parco pubblico attrezzato per lo sport i privati possono disporre delle stesse purchè le forme di utilizzazioni non comportino:

  • - alterazioni significative alla morfologia dei suoli;
  • - realizzazioni di consistenze edilizie e manufatti di qualsiasi natura;
  • - depositi di merci e materiali a cielo libero;
  • - realizzazioni di muri di cinta o recinzioni di qualsiasi natura.

Art. 40 Attrezzature scolastiche.

1. Il Piano Operativo classifica le attrezzature scolastiche per la scuola dell'obbligo. Esse, ai sensi del D.M. n. 1444/1968, concorrono a le dotazioni collettive e gli standards urbanistici.

2. Ferme restando le limitazioni previste dal Piano Operativo per gli immobili di interesse monumentale e storico architettonico, sugli edifici scolastici possono essere realizzati tutti gli interventi previsti nella Parte I, Titolo II Capo delle presenti Norme. Gli interventi sono determinati in ragione del mantenimento o del miglioramento dei livelli prestazionali dei servizi didattici ed educativi.

3. Nelle attrezzature scolastiche e nelle aree ad esse pertinenziali è consentita la installazione di manufatti a carattere temporaneo e provvisorio per lo svolgimento di attività ludico-ricreative e di manifestazioni all'aria aperta.

4. La realizzazione di nuove attrezzature scolastiche è disciplinata dal Piano Operativo all'interno degli ambiti di trasformazione di cui alla Parte II, Titolo I, Capo VI delle presenti Norme.

5. Nelle more della esecuzione delle previsioni del Piano Operativo nelle aree destinate a parco pubblico attrezzato per lo sport i privati possono disporre delle stesse purchè le forme di utilizzazioni non comportino:

  • - alterazioni significative alla morfologia dei suoli;
  • - realizzazioni di consistenze edilizie e manufatti di qualsiasi natura;
  • - depositi di merci e materiali a cielo libero;
  • - realizzazioni di muri di cinta o recinzioni di qualsiasi natura.

Art. 41 Attrezzature di interesse collettivo.

1. Le attrezzature di interesse collettivo sono classificate nel Piano Operativo con specifica sigla e ricomprendono gli edifici e le strutture con funzioni pubbliche di tipo amministrativo, ricreativo culturale, sanitarie, religiose. Esse, ai sensi del D.M. n. 1444/1968, concorrono a le dotazioni collettive e gli standards urbanistici.

2. Ferme restando le limitazioni previste dal Piano Operativo per gli immobili di interesse monumentale e storico architettonico, nelle attrezzature di interesse comune esistenti possono essere realizzati tutti gli interventi previsti nella Parte I, Titolo II Capo delle presenti Norme. Gli interventi sono determinati in ragione del mantenimento o del miglioramento dei livelli prestazionali dei servizi pubblici.

3. Nelle attrezzature di interesse comune è consentita la installazione di manufatti a carattere temporaneo e provvisorio per lo svolgimento di attività ludico-ricreative e di manifestazioni all'aria aperta.

4. La realizzazione di nuove attrezzature di interesse comune è disciplinata dal Piano Operativo all'interno degli ambiti di trasformazione di cui alla Parte II, Titolo I, Capo VI delle presenti Norme. La realizzazione delle opere pubbliche previste nelle schede normative degli ambiti di trasformazione è consentita anche a soggetti privati previa sottoscrizione di apposita convenzione che disciplini:

  • - le modalità, i tempi di esecuzione e le adeguate garanzie finanziarie riferite alle opere;
  • - il regime giuridico del suolo, ferma restando la destinazione pubblica delle opere.

5. Nelle more della esecuzione delle previsioni del Piano Operativo nelle aree destinate a attrezzature di interesse comune i privati possono disporre delle stesse purchè le forme di utilizzazione non comportino:

  • - alterazioni significative alla morfologia dei suoli;
  • - realizzazioni di consistenze edilizie e manufatti di qualsiasi natura;
  • - depositi di merci e materiali a cielo libero;
  • - realizzazioni di muri di cinta o recinzioni di qualsiasi natura.

Art. 42 Attrezzature del Parco Nazionale delle Colline Metallifere.

1. Il Piano Operativo individua le aree e le attrezzature che, a seguito degli interventi di recupero degli ambiti minerari dismessi di Gavorrano e Ravi, contengono funzioni di tipo museale e culturale gestite dall'amministrazione del Parco Nazionale delle Colline Metallifere istituito con D.M. del 28/02/2002 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 107/2002.

2. Le attrezzature del Parco Nazionale delle Colline Metallifere costituiscono una dotazione pubblica e collettiva di livello territoriale. Esse sono equiparate alle zone F di cui al D.M. n. 1444/1968.

3. Le attrezzature del Parco Nazionale delle Colline Metallifere, al pari dei compendi minerari di cui all'art. 60 delle presenti Norme, in coerenza con la componente statutaria del Piano Strutturale, assumono valenza identitaria delle tradizioni sociali, culturali ed economiche della comunità locale.

4. Nelle attrezzature del Parco Nazionale delle Colline Metallifere sono ammessi interventi conservativi finalizzati alla salvaguardia e alla manutenzione:

  • - della morfologia dei suoli e dei connotati paesaggistici formatisi con le attività minerarie;
  • - dei caratteri funzionali, architettonici e stilistici degli edifici e degli impianti minerari recuperati;
  • - dei sentieri e dei percorsi che consento la visita alle aree recuperate.

5. Nelle attrezzature del Parco Nazionale delle Colline Metallifere è consentita la installazione di manufatti a carattere temporaneo e provvisorio per lo svolgimento di attività ludico-ricreative e di manifestazioni all'aria aperta.