Norme Tecniche di Attuazione

Art. 43 Strade, piazze e spazi pubblici ad esse accessori.

1. Il Piano Operativo individua le aree pubbliche, ad uso pubblico o a destinazione pubblica che compongono le infrastrutture per la mobilità e la rete della viabilità comunale e sovracomunale. Tra queste sono ricompresi gli spazi accessori nonchè quelli necessari a consentire scambi e relazioni tra i diversi mezzi di trasporto pubblici e privati. Esse sono suddivise in :

  • - le sedi stradali esistenti;
  • - le sedi stradali di progetto e/o in adeguamento alle infrastrutture viarie esistenti.

2. Sulle aree aree per sedi stradali, oltre alle carreggiate viarie, è ammessa la realizzazione di:

  • - parcheggi pubblici in aggiunta alle dotazioni minime previste quali standard urbanistici;
  • - spazi di sosta e/o parcheggio riservati ai mezzi di trasporto pubblico;
  • - servizi e/o attrezzature pubbliche o di uso pubblico quali percorsi pedonali, piste ciclabili, arredo urbano, sistemazioni a verde, ecc.;
  • - chioschi e/o strutture in materiali leggeri per rivendite di giornali e biglietti, o per somministrazione di alimenti;
  • - colonnine per la ricarica di auto elettriche;
  • - ogni altro servizio connesso al trasporto pubblico e/o alla viabilità.

3. La realizzazione di nuove strade o piazze funzionali agli interventi previsti dal Piano Operativo all'interno degli ambiti di trasformazione di cui alla Parte II, Titolo I, Capo VI delle presenti Norme è consentita anche a soggetti privati previa sottoscrizione di apposita convenzione che disciplini:

  • - le modalità, i tempi di esecuzione e le adeguate garanzie finanziarie riferite alle opere;
  • - il regime giuridico del suolo, ferma restando la destinazione pubblica delle opere.

4. Nelle more della esecuzione delle previsioni del Piano Operativo nelle aree destinate nuove strade o piazze o all'adeguamento delle infrastrutture esistenti i privati possono disporre delle stesse purchè le forme di utilizzazioni non comportino:

  • - alterazioni significative alla morfologia dei suoli;
  • - realizzazioni di consistenze edilizie e manufatti di qualsiasi natura;
  • - depositi di merci e materiali a cielo libero;
  • - realizzazioni di muri di cinta o recinzioni di qualsiasi natura.

Art. 44 Viabilità minore e percorsi ciclopedonali.

1. Il Piano Operativo individua la rete della viabilità minore costituita dalle strade comunali, dalle strade vicinali e poderali e dai percorsi ciclopedonali quali elementi di relazione funzionale interna al territorio urbanizzato e tra i centri abitati e il territorio rurale.

2. Sulla viabilità minore e sui percorsi ciclopedonali esistenti sono ammessi interventi di manutenzione e di adeguamento in funzione degli standards dimensionali e prestazionali richiesti dalle normative di settore.

3. Gli interventi sulla viabilità e sui percorsi ciclopedonali esistenti dovranno salvaguardare le formazioni arboree e gli arredi vegetazionali ed essere realizzati con tecniche costruttive e materiali coerenti con il contesto paesaggistico di riferimento. Nelle strade vicinali e poderali è ammesso l'impiego di manti in conglomerati trasparenti che non alterino i connotati paesaggistici e formali della viabilità rurale e delle strade bianche.

4. I percorsi ciclopedonali dovranno garantire il passaggio e la sosta di persone nonché l'accessibilità e la fruizione dei portatori di handicap.

5. Nella realizzazione di nuovi percorsi ciclopedonali dovranno essere preferite pavimentazioni realizzate in terra o inerti stabilizzati con canalette laterali naturalizzate. L'impiego di pavimentazioni e materiali diversi è consentito esclusivamente all'interno del territorio urbanizzato.

6. L'illuminazione dei nuovi percorsi ciclopedonali può avvenire esclusivamente con la posa in opera di corpi illuminanti a terra opportunamente schermati per il contenimento dell'inquinamento luminoso.

7. La realizzazione degli interventi per la realizzazione di nuovi percorsi ciclopedonali o per l'adeguamento di quelli esistenti è consentita anche a soggetti privati previa sottoscrizione di apposita convenzione che disciplini:

  • - le modalità, i tempi di esecuzione e le adeguate garanzie finanziarie riferite alle opere;
  • - il regime giuridico del suolo, ferma restando la destinazione pubblica delle opere.

Art. 45 Impianti di rifornimento dei carburanti.

1. Il Piano Operativo individua gli impianti di rifornimento dei carburanti esistenti sul territorio comunale.

2. Sugli edifici e sulle attrezzature esistenti all'interno degli impianti di rifornimento dei carburanti sono ammessi gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 13 delle presenti Norme. Sugli edifici di servizio agli impianti di rifornimento dei carburanti, oltre agli interventi di ristrutturazione edilizia è consentito un ampliamento una tantum fino ad una superficie aggiuntiva di mq 50 oltre quella esistente.

3. Il Piano Operativo prevede la dismissione dell'impianto di carburante posto nel territorio urbanizzato di Bagno di Gavorrano, ritenuto, per la sua attuale collocazione, incongruo con il contesto urbano e con le politiche comunali di valorizzazione del centro abitato.

4. La realizzazione di nuovi impianti di distribuzione dei carburanti è disciplinata dal Piano Operativo all'interno degli ambiti di trasformazione di cui alla Parte II, Titolo I, Capo VI delle presenti Norme e, oltre a quanto prescritto nelle specifiche schede normative, essa è condizionata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

  • - devono essere posti in opera interventi di mitigazione paesaggistica che ne assicurino un corretto inserimento nel contesto di riferimento;
  • - devono essere installati adeguati sistemi per il recupero e la depurazione delle acque meteoriche dilavanti contaminate;
  • - in caso di realizzazione di impianti di autolavaggio gli stessi devono essere alimentati da sistemi a ciclo chiuso di recupero delle acque utilizzate;
  • - i manufatti di servizio devono essere realizzati con tecnologie e criteri costruttivi funzionali al contenimento dei consumi energetici e all'utilizzazione di energia prodotta da fonti rinnovabili.

Art. 46 Tracciati ferroviari.

1. I tracciati ferroviari sono costituiti dagli ambiti occupati dalle linee, dagli impianti fissi, dalle attrezzature, dai caselli, dalle fermate, dai servizi, dagli alloggi del personale e da qualsiasi infrastruttura di tipo ferroviario.

2. Gli interventi di modificazione e adeguamento dei tracciati sono riservati agli enti istituzionalmente competenti.

3. Ferme restando le limitazioni previste dal Piano Operativo per gli immobili di interesse monumentale e storico architettonico, negli edifici esistenti all'interno dei tracciati ferroviari possono essere realizzati tutti gli interventi previsti nella Parte I, Titolo II Capo delle presenti Norme.

4. Per gli edifici ferroviari non più utilizzati dovrà essere prioritariamente valutata la conversione quali strutture a servizio delle altre forme della mobilità pubblica. Nel caso in cui l’ente proprietario dichiari l’impossibilità tecnica ad essere impiegati quali strutture a servizio di altre forme di mobilità pubblica è ammesso il cambio della destinazione d’uso verso la residenza, e le attività del commercio di vicinato e turistico ricettive.

5. I tracciati ferroviari dismessi possono essere oggetto di interventi di recupero e di trasformazione in percorsi ciclopedonali con le modalità previste dalle leggi statali e regionali vigenti. Su tali tracciati vengono meno i limiti imposti dalle fasce di rispetto e tutela di cui alle normative di settore.

Art. 47 Infrastrutture tecnologiche puntuali e a rete.

1. Le infrastrutture tecnologiche puntuali e a rete sono costituite da ogni genere di impianto e attrezzature connessa ai sistemi delle telecomunicazioni, del servizio idrico integrato, ed energetico.

2. Le opere di manutenzione e trasformazione delle infrastrutture tecnologiche puntuali e a rete sono determinate dagli enti gestori competenti in ragione del miglioramento e dell'efficienza del servizio.

3. Le opere di adeguamento e di nuova realizzazione delle linee delle infrastrutture a rete dovranno presentare caratteristiche coerenti con i valori paesaggistici del contesto di riferimento. A tale scopo i tracciati dovranno seguire, laddove possibile, la viabilità esistente e non comportare impatti significativi sugli assetti vegetazionali.

4. Il Piano Operativo ammette la realizzazione di impianti tecnologici nel territorio rurale senza che ciò costituisca variante al Piano Operativo stesso con il limite della inedificabilità assoluta all'interno delle fasce di rispetto stradale per le profondità determinate dal Codice della strada, D. Lgs. n. 285/1992.

5. Negli edifici esistenti all'interno delle fasce di rispetto e tutela, disposte dalla legislazione statale e regionale vigente, degli impianti tecnologici nel territorio rurale realizzati successivamente all'edificio stesso sono ammessi gli eventuali interventi di ampliamento disciplinati dalle presenti Norme a condizione che non venga ridotta la distanza minima esistente dall’impianto.

6. La realizzazione di nuovi elettrodotti e gli interventi di trasformazione di quelli esistenti, dovranno comportare, oltre che il rispetto dei limiti fissati dalla normativa di settore, la minima esposizione ai campi elettromagnetici.

7. La realizzazione e la installazione di impianti per le telecomunicazioni e la telefonia mobile nel territorio comunale è disciplinata dallo specifico piano di settore.

8. La realizzazione e la installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili nel territorio comunale è disciplinata dalla legislazione statale e regionale vigente in materia. In particolare:

  • - per gli impianti di produzione di energia elettrica da biomasse devono essere rispettati i divieti e le prescrizioni contenuti nell’Allegato 1A “Norme comuni energie rinnovabili – impianti di energia elettrica da biomasse – aree non idonee e prescrizioni per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio” del Piano di Indirizzo Territoriale avente valenza di Piano Paesaggistico della Regione Toscana;
  • - per gli impianti eolici di produzione di energia elettrica devono essere rispettati i divieti e le prescrizioni contenute nell’Allegato 1B “Norme comuni energie rinnovabili – impianti eolici – aree non idonee e prescrizioni per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio” del Piano di Indirizzo Territoriale avente valenza di Piano Paesaggistico della Regione Toscana;

9. Gli interventi di realizzazione o trasformazione delle infrastrutture e degli impianti puntuali a rete nelle aree soggette al vincolo paesaggistico dovranno rispettare ed essere coerenti con le seguenti disposizioni contenute nel Piano di Indirizzo Territoriale avente valenza di Piano Paesaggistico della Regione Toscana:

  • - Disciplina d’uso contenuta nella sezione 4 delle schede del vincolo nelle aree soggette al vincolo di cui all’art. 136 del D.Lgs. n. 42/2004;
  • - Prescrizioni di cui all’art. 7.3 dell’elaborato 8B, Disciplina dei beni paesaggistici per le aree soggette al vincolo di cui all’art. 142, c. 1 lett. b) “Territori contermini ai laghi” del D.Lgs. n. 42/2004;
  • - Prescrizioni di cui all’art. 8.3 dell’elaborato 8B, Disciplina dei beni paesaggistici per le aree soggette al vincolo di cui all’art. 142, c. 1 lett. c) “Fiumi, torrenti e corsi d’acqua” del D.Lgs. n. 42/2004;
  • - Disciplina d’uso contenuta nelle schede del vincolo, nelle aree soggette al vincolo di cui all’art. 142 c. 1 lett. m) “Zone di interesse archeologico” del D.Lgs. n. 42/2004. (45)