Norme Tecniche di Attuazione

Art. 48 Regole generali per il verde urbano.

1. Il Piano Operativo individua gli elementi della rete ecologica in area urbana, costituita da formazioni arboree, aree rimaste naturali, fasce di verde di connessione ed integrazione tra i vari tessuti insediativi.

2. La rete ecologica in area urbana svolge funzione ecologica, di riequilibrio atmosferico, ornamentale, di svago per i cittadini e di connotazione identitaria e paesaggistica dei luoghi.

3. La conservazione e la salvaguardia degli elementi della rete ecologica urbana è tesa alla tutela delle funzioni ecologiche e paesaggistiche interne ai sistemi insediativi, alla valorizzazione dei collegamenti funzionali tra le diverse aree verdi e tra queste e i tessuti insediativi. Per tali aree il Piano Operativo persegue la conservazione degli assetti esistenti.

4. Al fine di conservare il corretto rapporto tra gli elementi della rete ecologica urbana e i tessuti edificati, i proprietari e chiunque ne abbia titolo, devono effettuare la manutenzione di tali aree mediante la pulizia delle stesse, il taglio periodico dell'erba, la potatura delle piante, l'incremento o la sostituzione delle essenze ammalorate o secche con altre autoctone nonché effettuare tutte le pratiche di buona gestione che si rendano necessarie.

5. All'interno delle suddette aree è prescritta la conservazione dei volumi secondari esistenti costituenti componenti di interesse storico o testimoniale degli assetti insediativi.

6. Oltre alle regole generali dettate per la rete ecologica in area urbana, nelle aree di verde privato, ancorchè collocato in aree pertinenziali di edifici esistenti, dovranno essere svolte attività di manutenzione delle piantumazioni e delle formazioni arboree, delle alberature da frutto e dei giardini.

Art. 49 Aree naturali e boschi urbani.

1. Il Piano Operativo classifica le aree naturali e i boschi interni al perimetro del territorio urbanizzato quali elementi essenziali per l'equilibrio degli assetti dei tessuti insediativi.

2. Il Piano Operativo per le aree naturali e i boschi interni al territorio urbanizzato prescrive:

  • - la conservazione degli assetti forestali, delle formazione arboree e degli arredi vegetazionali;
  • - la conservazione e il mantenimento in efficienza del reticolo idrografico superficiale e del sistema di scolo delle acque meteoriche;
  • - la manutenzione della viabilità minore e dei percorsi ciclopedonali esistenti in tali aree.

3. In particolare, nelle aree naturali e nei boschi urbani è fatto obbligo di conservare e mantenere le formazioni arboree d'argine e gli elementi di particolare interesse paesaggistico quali filari di alberi, cespugli, muri a secco.

4. Nelle aree naturali e nei boschi interni al territorio urbanizzato è vietato:

  • - ogni opera di nuova edificazione e gli interventi sul patrimonio edilizio eccedenti la manutenzione straordinaria;
  • - gli interventi forestali che esulino dalla normale manutenzione degli assetti vegetazionali;
  • - ogni attività che comporti processi inquinanti o di degrado ambientale;
  • - la circolazione degli automezzi e la sosta se non per finalità di soccorso, per l'attività di antincendio e per il raggiungimento di edifici interni a tali aree;
  • - le opere di movimento terra che modifichino la morfologia naturale dei suoli;
  • - la posa in opera di insegne e cartelli pubblicitari;
  • - la posa di cavi aerei per a servizio delle reti infrastrutturali;
  • - ogni genere di recinzione ad esclusione di quelle delimitanti le pertinenze degli edifici esistenti in tali aree.

Ogni intervento interessante le aree boscate urbane dovrà essere conforme alle leggi statali e regionali vigenti in materia, e in particolare alla L.R. n. 39/2000 e al relativo Regolamento di attuazione.

5. Ai fini dell'applicazione della disciplina del Piano Operativo non sono considerati boschi le formazioni arboree e forestali interne ai parchi pubblici attrezzati e del verde pubblico attrezzato per lo sport di cui agli artt. 38 e 39 delle presenti Norme.

Art. 50 Verde urbano di connessione e verde pubblico.

1. Il Piano Operativo classifica il verde urbano di connessione negli spazi vuoti e residuali dei tessuti insediativi e il verde pubblico nelle aree appartenenti al demanio comunale interne agli ambiti di lottizzazione edificatoria, adiacenti alla viabilità urbana. Risultano di dimensioni ridotte e prive di attrezzature e di servizi che le connotino come dotazioni urbane di tipo collettivo.

2. Il Piano Operativo ne prescrive la tutela e la conservazione finalizzata a future politiche di riqualificazione insediativa dei tessuti urbani o di implementazione delle aree a parco pubblico attrezzato. In particolare è vietata ogni forma di utilizzazione che comporti:

  • - alterazioni significative alla morfologia dei suoli;
  • - realizzazioni di consistenze edilizie e manufatti di qualsiasi natura;
  • - depositi di merci e materiali a cielo libero;
  • - realizzazioni di muri di cinta o recinzioni di qualsiasi natura.

3. Nelle aree a verde di connessione e di verde pubblico è ammessa, attraverso la redazione di progetti di iniziativa pubblica, l'utilizzazione per orti sociali e per attività di agricoltura urbana.

4. Nelle aree a verde di connessione e di verde pubblico è consentita la installazione di manufatti a carattere temporaneo e provvisorio per lo svolgimento di attività ludico-ricreative e di manifestazioni all'aria aperta.

Art. 51 Verde urbano di integrazione.

1. Il Piano Operativo, in conformità al perimetro del territorio urbanizzato individuato nel Piano Strutturale, classifica il verde urbano di integrazione con quelle aree, prevalentemente inedificate, aventi funzione essenziale di contenimento dell'espansione urbana.

2. Il Piano Operativo dispone la conservazione e la tutela delle aree a verde urbano di integrazione finalizzata al perseguimento di future politiche insediative tese:

  • - alla qualificazione e ridefinizione dei margini urbani;
  • - all'incentivazione di interventi di rigenerazione urbana;
  • - alla valorizzazione delle relazioni funzionali e paesaggistica tra il territorio urbanizzato e quello rurale.

5. In particolare è vietata ogni forma di utilizzazione del verde urbano di integrazione che comporti:

  • - alterazioni significative alla morfologia dei suoli;
  • - realizzazioni di consistenze edilizie e manufatti di qualsiasi natura;
  • - depositi di merci e materiali a cielo libero;
  • - realizzazioni di muri di cinta o recinzioni di qualsiasi natura.

3. Nelle aree a verde urbano di integrazione è prescritta:

  • - la conservazione delle formazione arboree e degli arredi vegetazionali esistenti;
  • - la conservazione e il mantenimento in efficienza del reticolo idrografico superficiale e del sistema di scolo delle acque meteoriche;
  • - la manutenzione della viabilità minore e dei percorsi ciclopedonali esistenti in tali aree.

4. Nelle aree a verde di integrazione è ammessa, l'utilizzazione orticola e per attività di agricoltura urbana.

5. Nel patrimonio edilizio esistente all'interno del verde urbano di integrazione sono ammessi gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 13 delle presenti Norme.