Norme Tecniche di Attuazione

Capo I Definizione e articolazione del territorio rurale.

Art. 58 Articolazione funzionale del territorio rurale.

1. Il territorio rurale è costituito dalla porzione del territorio comunale esterno al territorio urbanizzato individuato dal Piano Operativo su base cartografica della C.T.R. in scala 1:10.000. Il territorio rurale è caratterizzato dalla prevalenza delle attività agricole e forestali, nonché delle attività connesse e/o integrate all'agricoltura.

2. Oltre alle attività agricole e forestali nel territorio rurale risultano ricompresele aree ad elevato grado di naturalità, i nuclei rurali, i compendi minerari e le attrezzature del Parco Nazionale delle Colline Metallifere, le strutture turistiche ricettive, gli insediamenti artigianali e le aree estrattive.

3. Tra le aree agricole e forestali il Piano Operativo identifica porzioni di territorio con specifiche valenze spaziali, paesaggistiche e funzionali con parti del territorio urbanizzato costituiti dagli ambiti di pertinenza dei centri e dei nuclei storici e dalle aree agricole periurbane.

4. Gli usi, le attività e le trasformazioni ammesse nel territorio rurale concorrono alla tutela attiva, al recupero e alla valorizzazione ambientale e delle risorse naturali, con particolare riferimento alla salvaguardia dei caratteri paesaggistici ed identificativi dei luoghi. In particolare il Piano Operativo tutela, per il loro valore paesaggistico, gli oliveti di impianto storico e le aree interessate da coltivazioni collinari terrazzate e ciglionate.

5. Nel territorio rurale il Piano Operativo persegue il mantenimento dello stato dei luoghi, in particolare di quelli con valenza paesaggistica e di quelli che presentano caratteri di elevata naturalità quali le foreste e i boschi, le aree fluviali e del reticolo idrografico minore e i biotopi. Il Piano Operativo dispone, inoltre, previsioni per il recupero ambientale delle aree degradate quali le discariche minerarie, le colture in abbandono e i depositi di materiali e rottami non autorizzati. Nel territorio rurale non sono ammesse attività di deposito e stoccaggio, permanenti e/o temporanee di materiali non funzionali ed attinenti alla conduzione agricola dei fondi. Nel territorio rurale sono sempre ammessi interventi di difesa dal rischio idraulico e di esondazione e di tutela del suolo e delle risorse idriche. Nel territorio rurale è sempre consentita la realizzazione di impianti per la depurazione dei reflui da scarichi civili e la esecuzione opere di adeguamento delle infrastrutture viarie.

6. Nel territorio rurale deve essere salvaguardata, mantenuta e valorizzata la rete della viabilità minore costituita dalle strade comunali, dalle strade vicinali e poderali, dai tratturi e dai percorsi forestali.

7. Le attività agricole e quelle ad esse collegate costituiscono la principale modalità della gestione del territorio rurale comunale nonché, con le limitazioni e le prescrizioni per la tutela delle risorse naturali contenute nelle presenti Norme, il mezzo ordinario per la conservazione dei caratteri paesaggistici consolidati.

8. Ad esclusione delle residenze agricole e degli edifici funzionali alla conduzione agricola dei fondi e alle attività connesse ed integrative ad essa per i quali, alle condizioni contenute nelle presenti Norme e attraverso il Programma Ambientale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale, è ammessa la nuova edificazione, le altre attività consentite nel territorio rurale possono essere svolte attraverso interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente e a condizione che non comportino la realizzazione di nuova viabilità e di nuove opere infrastrutturali che non siano da ricondurre all'adeguamento di quelle esistenti.

9. Le attività consentite nel territorio rurale devono concorrere alla qualità ambientale e paesaggistica, sia attraverso la conservazione dei paesaggi consolidati che con interventi di trasformazione coerenti con i paesaggi medesimi, privi di inquinamento e degrado delle risorse e non alteranti i caratteri estetico-percettivi dei luoghi.

10. I paesaggi agrari e pastorali di interesse storico oggi abbandonati possono essere oggetto di recupero e di interventi finalizzati alla loro rivitalizzazione produttiva solo nell'assoluto rispetto dei loro caratteri identificativi. A tal fine il Piano Operativo riconosce quali paesaggi agrari e pastorali di interesse storico i suoli coltivati all'anno 1954 come risultanti dalle aerofotogrammetrie di tale anno, da documentare e produrre in sede di richiesta dell'intervento agrario di recupero.

11. Nel territorio rurale il Piano Operativo ammette le seguenti attività:

  • - attività agricole e di forestazione, ivi ricomprese quelle definite connesse all'agricoltura dalle leggi statali e regionali vigenti;
  • - attività che, per la loro compatibilità con la tutela del paesaggio agrario, assumono rango di integrative alle attività agricole e di forestazione;
  • - attività di conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli in impianti specialistici anche indipendenti da aziende agricole;
  • - attività di coltivazione amatoriale, per l'autoconsumo ed il tempo libero;
  • - attività specificatamente finalizzate alla conservazione delle risorse naturalistiche, storico-insediative e culturali;
  • - attività specifiche consentite dalle presenti Norme in quanto ritenute compatibili con il paesaggio agrario e con il valore attribuito agli immobili dal Piano Operativo.

12. Sono attività integrative di quelle agricole, esercitabili nel patrimonio edilizio esistente o, in edifici di nuova edificazione realizzati attraverso specifico Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale:

  • - attività produttive finalizzate al trattamento e alla lavorazione artigianali di prodotti aziendali e/o della cultura locale;
  • - attività per la valorizzazione, degustazione e vendita di prodotti tipici locali di produzione aziendale;
  • - attività di promozione allo sviluppo dell'agricoltura e della forestazione;
  • - attività faunistico venatorie.

13. Con le limitazioni e le prescrizioni contenute nelle presenti Norme, e nel rispetto della legislazione statale e regionale vigente nelle varie materie, le attività ritenute compatibili con gli obiettivi di tutela del paesaggio agrario ammesse attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente sono:

  • - residenza;
  • - attività ricettive;
  • - promozione e vendita di prodotti tipici;
  • - lavorazioni artigianali tipiche e di interesse storico-culturale;
  • - attività ricreative e sportive per il tempo libero ed il benessere;
  • - piccoli esercizi pubblici;
  • - attività di studio e di ricerca, di produzione intellettuale e culturale che siano svolte in forma stanziale anche accompagnate da residenza collegata e non indipendente;
  • - attività di rappresentanza di soggetti economici pubblici e privati;
  • - attività di cura ed assistenza a persone svantaggiate, laddove si configuri un legame funzionale con le attività agricola e all'aria aperta;
  • - attività venatorie e attività collegate o ad esse di supporto comprese quelle di cura e riabilitazione degli animali, le cliniche e i pensionati per gli animali;
  • - maneggi e pensioni per cavalli;
  • - cimiteri per animali da affezione;
  • - vivaismo.

14. Sono fatti salvi gli usi in atto nel territorio rurale, diversi da quelli sopra definiti;

15. L'esercizio delle attività ricettive all'interno dei complessi, degli aggregati e dei nuclei rurali deve, in ogni caso, garantire l'accessibilità pubblica alle aree di pertinenza del tessuto edificato allo scopo di non sottrarre la loro funzione ai residenti e ai turisti;

16. Le attività consentite non devono comportare emissioni inquinanti in atmosfera, ne produrre inquinamento acustico, luminoso e visuale;

17. Le aree di pertinenza in territorio rurale sono le aree intimamente connesse all'edificio che mantengono con questo rapporti di contiguità fisica, di complementareità funzionale, di relazione negli assetti e negli arredi.

Art. 59 Aree agricole e forestali.

1. Le aree agricole e forestali sono individuate dal Piano Operativo in ragione delle loro caratterizzazione geomorfologiche e dei caratteri morfotipologici dei sistemi agro ambientali rappresentati nel Piano Strutturale. Esse sono articolate in:

  • - aree prevalentemente boscate;
  • - aree coltivate del mosaico collinare;
  • - aree coltivate pedecollinari e della pianura;

2. Le aree prevalentemente boscate ricadono quasi esclusivamente negli ambiti collinari delle Utoe 1 di Gavorrano e Ravi, 2 di Caldana e 3 di Giuncarico così come individuate dal Piano Strutturale. In esse è irrilevante l'attività agricola e residenziale e il loro utilizzo è esclusivamente finalizzato alla pratica selvicolturale.

3. Nelle aree prevalentemente boscate sono ammessi:

  • - gli interventi di governo e di coltivazione del bosco e del sottobosco, sia a scopi produttivi che di raccolta regolamentata;
  • - le attività di tutela degli alberi monumentali, di sistemazione idraulico forestale e di tutela idrogeologica, di rinaturalizzazione, di difesa fitosanitaria, di prevenzione e repressione degli incendi, di manutenzione e realizzazione dei sentieri e delle ippovie per il tempo libero, lo svago e la didattica.
  • - gli interventi di manutenzione e adeguamento delle infrastrutture viarie esistenti.

4. Sul patrimonio edilizio esistente ricompreso nella aree prevalentemente boscate, fatte salve le limitazioni previste dal Piano Operativo per gli edifici di interesse monumentale e/o storico architettonico, sono ammessi gli interventi di:

  • - ristrutturazione edilizia di cui all'art. 13 delle presenti Norme;
  • - interventi pertinenziali di cui all'art. 16 delle presenti Norme;
  • - recupero dei sottotetti a fini abitativi di cui all'art. 17 delle presenti Norme.
  • - interventi di ristrutturazione urbanistica di cui all'art. 14 delle presenti Norme finalizzati esclusivamente alla demolizione e alla ricostruzione di volumetrie con contestuale accorpamento a edifici esistenti

5. Nelle aree prevalentemente boscate gli interventi di nuova edificazione funzionali alla conduzione agricola dei fondi sono ammessi,attraverso il Programma Ambientale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale, esclusivamente negli ambiti coltivati non interessati dalla copertura forestale. Sono sempre ammessi gli interventi finalizzati alla valorizzazione ambientale e paesaggistica del patrimonio boschivo esistente e per la realizzazione dei capanni e dei manufatti di caccia di cui all'art. 78 delle presenti Norme.

6. Nelle aree agricole del mosaico collinare e in quelle pedecollinari e della pianura le attività consentite dal precedente art. 58 potranno essere svolte con le seguenti prescrizioni:

  • - devono essere conservati gli insiemi vegetazionali di tipo particolare e le formazioni arboree d'argine, di ripa e di golena;
  • - devono essere conservati gli elementi di particolare interesse per il disegno del suolo come filari di alberi, cespugli, arbusti, anche al fine di garantire corridoi ecologici;
  • - dovranno essere mantenute le essenze arboree e cespugliate autoctone finalizzate alla tutela della fauna;
  • - dovranno essere mantenuti e, laddove possibile, ricostruiti i tracciati della viabilità poderale pubblica e privata;
  • - dovrà essere evitato il taglio di alberi, isolati o a gruppi, in buone condizioni vegetative, che rappresentano elemento caratteristico del paesaggio.

7. Le aree coltivate del mosaico collinare ricadono negli ambiti collinari delle Utoe 1 di Gavorrano, Filare, Ravi, 2 di Caldana e 3 di Giuncarico cos&igrave come individuate dal Piano Strutturale. In esse sono rilevanti le coltivazioni a vite ed olivo i cui assetti sono considerati essenziali alla vitalità e all'identità del territorio comunale.

8. Nelle aree coltivate del mosaico collinare sono ammessi i seguenti interventi:

  • - sul patrimonio edilizio esistente, fatte salve le limitazioni previste dal Piano Operativo per gli edifici di interesse monumentale e/o storico architettonico, sono consentiti tutti gli interventi previsti nel territorio rurale di cui alla Parte III, Titolo II delle presenti Norme;
  • - sono ammessi gli interventi di nuova edificazione funzionali alla conduzione agricola dei fondi e alle attività connesse ed integrative ad essa, attraverso il Programma Ambientale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale, e , in coerenza con le caratteristiche paesaggistiche e morfologiche dell'ambito collinare.

9. Le aree coltivate pedecollinari e della pianura ricadono negli ambiti di fondovalle delle Utoe 4 di Bagno di Gavorrano, San Giuseppe, 5 di Potassa, Bivio Ravi, Grilli e 6 di Castellaccia, Casteani cos&igrave come individuate dal Piano Strutturale. In esse è prevalente la maglia agraria dell'appoderamento novecentesco con coltivazioni a seminativo ed oliveto di tipo intensivo.

10. Nelle aree coltivate pedecollinari e della pianura sono ammessi i seguenti interventi:

  • - sul patrimonio edilizio esistente, fatte salve le limitazioni previste dal Piano Operativo per gli edifici di interesse monumentale e/o storico architettonico, sono consentiti tutti gli interventi previsti nel territorio rurale di cui alla Parte III, Titolo II delle presenti Norme;
  • - sono ammessi gli interventi di nuova edificazione funzionali alla conduzione agricola dei fondi e alle attività connesse ed integrative ad essa, attraverso il Programma Ambientale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale, e , in coerenza con le caratteristiche paesaggistiche e morfologiche dell'ambito della piana agraria.

11. Le attività orto florovivaistiche, in coerenza con quanto disposto dall'art. 34 del Piano Strutturale, sono ammesse attraverso l'esclusivo riuso del patrimonio edilizio, solo nelle aree coltivate della pianura ricomprese nell'Utoe 6 del Piano Strutturale medesimo all'interno di aziende agricole già costituite alla data di adozione del Piano Operativo e senza che ciò costituisca frazionamento dei fondi agricoli e dell'azienda medesima

12. Ogni intervento interessante le aree boscate poste nelle aree agricole e forestali dovrà essere conforme alle leggi statali e regionali vigenti in materia, e in particolare alla L.R. n. 39/2000 e al relativo Regolamento di attuazione.

Art. 60 Aree a elevato grado di naturalità.

1. Le aree ad alto gradi di naturalità sono individuate dal Piano Operativo, in coerenza con i caratteri ecosistemici rappresentati nel Piano Strutturale, con quelli parti di territorio aventi preminente valore ambientale e che svolgono importanti funzioni ambientali, sia per il mantenimento dell'equilibrio ecologico e paesaggistico che per la diversificazione degli assetti vegetazionali. Esso corrispondono a:

  • - i Siti Natura 2000 - Zone Speciali di Conservazione di Monte d'Alma (IT51A0008) e del Lago dell'Accesa (IT51A0005) per la porzione ricadente nel territorio comunale;
  • - le aree di vegetazione ripariale e di golena;
  • - i geotopi e i geositi ivi compresa l’area di reperimento dei materiali ornamentali del marmo rosso di Caldana censita nel Piano Regionale Cave;
  • - le formazioni geologiche affioranti e le falesie;
  • - le aree soggette a recupero e restauro ambientale interessate dalle attività minerarie dismesse..

2. Nelle aree ad alto grado di naturalità sono ammessi gli interventi esclusivamente finalizzati alla conservazione, alla salvaguardia e al ripristino dei caratteri ambientali e naturali dei luoghi, ivi compresi quelli relativi alla difesa dal rischio idraulico e di esondazione, di tutela del suolo e delle risorse idriche e/o necessari all'espletamento di attività di scientifiche, di studio e didattiche.

3. Il Piano Operativo fa salvi gli interventi previsti nei progetti di bonifica e recupero ambientale dei bacini di decantazione e delle discariche minerarie dismesse, ricomprese nei beni di cui al D.M. del 28/02/2002 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 107/2002 di istituzione del Parco Nazionale delle Colline Metallifere, approvati, in corso di realizzazione o non ancora realizzati.

4. Sul patrimonio edilizio esistente ricompreso nella aree ad elevato grado di naturalità, fatte salve le limitazioni previste dal Piano Operativo per gli edifici di interesse monumentale e/o storico architettonico o da eventuali piani o regolamenti di gestione delle aree stesse, sono ammessi gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 13 delle presenti Norme.

Art. 61 Nuclei rurali.

1. I nuclei rurali sono individuati nel Piano Operativo, in coerenza con i caratteri dei sistemi policentrici e insediativi del territorio rurale rappresentati nel Piano Strutturale, come gli insediamenti e gli aggregati edilizi che si sono originati in stretta relazione morfologica, funzionale e paesaggistica con il territorio rurale.

2. Costituiscono nuclei rurali gli insediamenti di:

  • - Castel di Pietra;
  • - Camporotondo;
  • - Sant'Orazio - Merlina;
  • - Stazione di Giuncarico;
  • - Case Dani;
  • - Le Case di Giuncarico;
  • - Il Lupo;
  • - Poderi Alti.

3. Al fine di preservare le relazioni con il territorio rurale e il valore paesaggistico, all'interno del perimetro dei nuclei rurali, il Piano Operativo dispone la tutela delle sistemazioni agrarie, dei giardini e degli arredi vegetazionali consolidati, della struttura geomorfologica e della viabilità campestre presenti nei nuclei rurali.

Art. 62 Compendi minerari.

1. I compendi minerari sono costituiti dagli impianti tecnologici, dalle strutture e dagli immobili la cui funzione originaria era connessa all'attività estrattiva del sottosuolo. Sono identificati dal Piano Operativo in coerenza con i caratteri dei sistemi policentrici e insediativi del territorio rurale rappresentati nel Piano Strutturale.

2. Costituiscono compendi minerari gli insediamenti di:

  • - Gavorrano, Pozzo Roma e Pozzo Valsecchi;
  • - Ravi, Miniera Valmaggiore;
  • - Rigoloccio.

3. I compendi minerari risultano ricompresi nei beni di cui al D.M. del 28/02/2002 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 107/2002 di istituzione del Parco Nazionale delle Colline Metallifere

4. Il Piano Operativo dispone il recupero e la valorizzazione degli impianti tecnologici, dalle strutture e degli immobili facenti parte dei compendi minerari quali elementi significativi dell'identità del territorio e delle politiche economiche e territoriali connesse alla istituzione del Parco Nazionale delle Colline Metallifere.

Art. 63 Strutture produttive nel territorio rurale.

1. Le strutture produttive presenti nel territorio rurale sono individuate dal Piano Operativo, in coerenza i caratteri dei sistemi policentrici e insediativi del territorio rurale rappresentati nel Piano Strutturale, come le piattaforme a funzione specialistica esistenti contenenti attività per l'ospitalità turistica o insediamenti di piccolo artigianato.

2. Il Piano Operativo individua, tra le strutture produttive nel territorio rurale le strutture con destinazione alberghiera e quelle con destinazione di campeggio e/o villaggio turistico. Sono strutture con destinazione alberghiera l'albergo/rta Il Pelagone e l'albergo rurale di Montebelli. Presenta destinazione a campeggio il camping La Finoria.

3. Il Piano Operativo individua, tra le strutture produttive nel territorio rurale, l'insediamento artigianale della Merlina.

Art. 64 Aree estrattive.

1. Le attività estrattive in esercizio sono individuate dal Piano Operativo con le aree sottoposte al regime di specifici piani di coltivazioni approvati ai sensi delle leggi statali e regionali vigenti in materia. Il Piano Operativo recepisce la perimetrazione dei giacimenti delle attività della cava della Vallina e della cava di Poggio Girotondo, comunemente nota come della Bartolina, contenuti nel Piano della Attività Estrattive e di Recupero delle aree escavate e riutilizzo dei residui recuperabili della Provincia di Grosseto.

2. Una volta esaurite le attività di escavazione e di ripristino ambientale e paesaggistico gli ambiti delle aree estrattive della Vallina e della Bartolina assumeranno la destinazione individuata nei progetti di coltivazione e di recupero ambientale approvati.

Capo II Tutela paesaggistica ed ambientale.

Art. 65 Tutela del territorio rurale e invarianti del Piano Strutturale.

1. Il Piano Operativo recepisci i contenuti statutari del Piano Strutturale in riferimento alla disciplina degli elementi costituenti il patrimonio territoriale e delle aree interessate dalla presenza delle invarianti strutturali classificate dal Piano Strutturale stesso. In particolare l'individuazione delle invarianti strutturali effettuata con il Piano Strutturale costituisce il riferimento per la definizione delle condizioni di trasformabilità e delle regole d'uso del bene, in coerenza con i contenuti del Piano di Indirizzo Territoriale avente valenza di Piano Paesaggistico della Regione Toscana.

2. Obiettivo del Piano Operativo è assicurare il presidio, la manutenzione e l'integrità fisica del territorio rurale, la funzionalità e l'efficienza del reticolo idrografico di superficie e la naturale regimazione delle acque meteoriche, la conservazione dei principali elementi naturali e della rete delle connessioni ecologiche.

3. Gli usi e le trasformazioni territoriali ammesse dal Piano Operativo concorrono alla tutela attiva, al recupero e alla valorizzazione delle risorse naturale, alla salvaguardia dei caratteri identificativi e paesaggistici dei luoghi. Gli interventi di trasformazione del territorio ammessi dal Piano Operativo non dovranno comportare la riduzione irreversibile degli elementi del patrimonio territoriale e di invarianza sottoposti a tutela.

4. Ai fini di valorizzarne e potenziarne le relazioni e la corretta fruizione, nel territorio rurale deve essere salvaguardata la rete della viabilità minore esistente costituita dalle strade comunali, dalle strade vicinali e poderali, dai tratturi e dai percorsi forestali. Nuova viabilità funzionale alla realizzazione degli interventi di trasformazione ammessi dal Piano Operativo potrà essere prevista solo attraverso la dimostrazione della impossibilità di utilizzare i tracciati esistenti e nel rispetto della morfologia dei luoghi, della vegetazione esistente e degli elementi costituenti la rete ecologica del territorio.

5. Nel territorio rurale, nel rispetto delle presenti Norme, sono sempre ammessi gli interventi di difesa dei suoli dal rischio idraulico, idrogeologico e geomorfologico e di tutela e salvaguardia della risorsa idrica promossi dagli enti competenti in materia.

Art. 66 Ambiti di pertinenza dei centri e dei nuclei storici.

1. Gli ambiti di pertinenza dei centri e dei nuclei storici sono individuati nel Piano Operativo in coerenza con i contenuti del Piano Strutturale e in conformità al Regolamento di attuazione del Titolo V della L.R. n. 65/2014.

2. Il Piano Operativo classifica gli ambiti di pertinenza dei centri e dei nuclei storici quali elementi territoriali che per le loro relazioni morfologiche, estetico-percettive, funzionali e storiche assumono il ruolo di salvaguardia e valorizzazione identitaria e testimoniale del sistema insediativo collinare di valore storico e architettonico. Negli ambiti di pertinenza dei centri e dei nuclei storici è promosso e favorito il sostegno di tutte quelle forme di agricoltura che possono garantire il mantenimento o il recupero delle sistemazioni agrarie tradizionali di valenza paesaggistica.

3. Gli elementi di valenza paesaggistica che concorrono alla valorizzazione dei centri e dei nuclei storici e dei quali il Piano Operativo ne promuove la tutela e la conservazione sono i seguenti:

  • - il sistema delle acque, la struttura geologica, litologica e pedologica, i caratteri e le emergenze geomorfologiche quali affioramenti rocciosi, calanchi e balze;
  • - la struttura ecosistemica e ambientale e le componenti vegetazionali anche lineari e puntuali;
  • - gli assetti agrari tradizionali e in particolare gli oliveti collinari di impianto storico;
  • - i tracciati della viabilità fondativa e la viabilità minore quali elementi di connessione tra gli insediamenti e il territorio rurale;
  • - i punti di vista e le visuali panoramiche che si aprono da e verso i centri e i nuclei storici.

4. Al fine di garantire e preservare la conservazione degli assetti paesaggistici consolidati e salvaguardare le relazioni estetico percettive e funzionali che intercorrono con il sistema insediativo collinare gli interventi ammessi dalle presenti Norme nel territorio rurale, ricadenti all'interno degli ambiti di pertinenza dei centri e dei nuclei antichi, dovranno rispondere alle seguenti prescrizioni:

  • - è vietato l'abbattimento e l'espianto degli olivi di impianto storico;
  • - è vietato lo svolgimento dell’attività di agrisosta. L’attività di agricampeggio, e dei relativi servizi fino ad un massimo di 20 ospiti, è ammessa per quelle aziende che alla data di adozione del Piano Operativo già esercitavano l’attività di agriturismo;
  • - devono essere mantenuti e tutelati i varchi e gli scorci panoramici ed estetico percettivi;
  • - deve essere conservata la conformazione e la percezione estetico percettiva dei margini urbani storicizzati dei centri e dei nuclei storici;
  • - deve essere mantenuta e riqualificata la viabilità minore quale elemento di relazione funzionale con i centri e i nuclei storici;
  • - devono essere mantenute e salvaguardati gli affioramenti e le formazioni geologiche di interesse locale in essi presenti.

1. Nelle aree di pertinenza dei centri e dei nuclei storici, fatte salve le limitazioni previste dal Piano Operativo per gli edifici di interesse monumentale e/o storico architettonico, sono ammessi gli interventi previsti dalla Parte III Titolo II, Capo I e Capo II delle presenti Norme per le trasformazioni attuate dagli imprenditori agricoli e da soggetti diversi dall’imprenditore agricolo. Sul patrimonio edilizio esistente non sono ammessi gli interventi di ristrutturazione urbanistica.

2. Il Piano Operativo, in ottemperanza alle direttive del Piano di Indirizzo Territoriale avente valenza di Piano Paesaggistico della Regione Toscana contenute nella sezione 4 della scheda del vincolo ex art. 136 del D.Lgs. n. 42/2004, individua l’ambito di rispetto del patrimonio architettonico della Diga dei Muracci tutelato anche dalla Parte II del Codice dei beni culturali e paesaggistici. Ai fini dell’applicazione della disciplina urbanistica ed edilizia contenute nelle presenti Norme, tale ambito viene parificato agli ambiti di pertinenza dei centri e dei nuclei storici.

Art. 67 Aree vincolate e beni paesaggistici.

1. Le regole di tutela paesaggistica sono articolate in ogni disposizione contenuta nelle presenti Norme e nel Piano Operativo e si applicano all'intero territorio comunale. Esse costituiscono l'attuazione e l'articolazione disciplinare alla scala comunale degli obiettivi di tutela contenuti nel Piano di Indirizzo Territoriale avente valenza di Piano Paesaggistico della Regione Toscana.

2. Le regole di tutela paesaggistica del Piano Operativo sono coerenti e danno valore giuridico cogente ai contenuti statutari del Piano Strutturale.

3. Le aree e i beni sottoposti alle disposizioni di tutela del D. Lgs. n. 42/2004 sono rappresentati nelle Tavole 2.4, 2.4a, 2.4b, 2.4c e 2.4d del Piano Strutturale e costituiscono la ricognizione effettuata secondo i contenuti e la metodologia operativa del Piano di Indirizzo Territoriale avente valenza di Piano Paesaggistico della Regione Toscana.

4. I limiti d'uso dei beni soggetti ai vincoli e alle regole di tutela paesaggistica non sono indennizzabili.

Art. 68 Patrimonio edilizio soggetto a tutela.

1. Il Piano Operativo classifica gli edifici e gli immobili monumentali e di interesse storico architettonico presenti nel territorio rurale.

2. Gli edifici monumentali sono quelli interessati da specifico Decreto Ministeriale di vincolo. Gli edifici di interesse storico architettonico sono quelli per i quali, da una specifica analisi condotta sul patrimonio edilizio esistente, è stata rilevata la presenza ben conservata e identificabile dei caratteri formali, materici e tipologici tipici dell'edilizia rurale di impianto storico.

3. Sugli edifici monumentali sono ammessi interventi edilizi fino al Restauro e al risanamento conservativo.

4. Sugli edifici di interesse storico architettonico sono ammessi interventi edilizi sino alla Ristrutturazione edilizia conservativa - Rc2 di cui all'art. 13 delle presenti Norme.

5. Per gli edifici monumentali e di interesse storico architettonico il Piano Operativo individua anche il resede di pertinenza storicizzato. Per gli interventi ammessi in tali spazi si rinvia all'art. 77 delle presenti Norme. La conformazione del resede di pertinenza potrà essere oggetto di adeguamento e variazione con la presentazione dei progetti edilizi degli interventi ammessi nello stesso a seguito dei rilievi e degli approfondimenti sul reale stato dei luoghi eseguito ad una scala di maggiore dettaglio, senza che ciò costituisca variante al Piano Operativo.

6. Per gli interventi edilizi sul patrimonio edilizio esistente di interesse storico architettonico e in quello ricompreso nei Tessuti storici, nei Nuclei rurali e negli Ambiti di pertinenza dei centri e dei nuclei storici gli uffici comunali competenti potranno avvalersi del parere della Commissione per il paesaggio, di cui all’art. 153 della L.R. n. 65/2014, per le valutazioni di coerenza delle trasformazioni proposte con i valori tipologico formali e storico architettonici degli immobili interessati dagli interventi medesimi.