Norme Tecniche di Attuazione

Art. 65 Tutela del territorio rurale e invarianti del Piano Strutturale.

1. Il Piano Operativo recepisci i contenuti statutari del Piano Strutturale in riferimento alla disciplina degli elementi costituenti il patrimonio territoriale e delle aree interessate dalla presenza delle invarianti strutturali classificate dal Piano Strutturale stesso. In particolare l'individuazione delle invarianti strutturali effettuata con il Piano Strutturale costituisce il riferimento per la definizione delle condizioni di trasformabilità e delle regole d'uso del bene, in coerenza con i contenuti del Piano di Indirizzo Territoriale avente valenza di Piano Paesaggistico della Regione Toscana.

2. Obiettivo del Piano Operativo è assicurare il presidio, la manutenzione e l'integrità fisica del territorio rurale, la funzionalità e l'efficienza del reticolo idrografico di superficie e la naturale regimazione delle acque meteoriche, la conservazione dei principali elementi naturali e della rete delle connessioni ecologiche.

3. Gli usi e le trasformazioni territoriali ammesse dal Piano Operativo concorrono alla tutela attiva, al recupero e alla valorizzazione delle risorse naturale, alla salvaguardia dei caratteri identificativi e paesaggistici dei luoghi. Gli interventi di trasformazione del territorio ammessi dal Piano Operativo non dovranno comportare la riduzione irreversibile degli elementi del patrimonio territoriale e di invarianza sottoposti a tutela.

4. Ai fini di valorizzarne e potenziarne le relazioni e la corretta fruizione, nel territorio rurale deve essere salvaguardata la rete della viabilità minore esistente costituita dalle strade comunali, dalle strade vicinali e poderali, dai tratturi e dai percorsi forestali. Nuova viabilità funzionale alla realizzazione degli interventi di trasformazione ammessi dal Piano Operativo potrà essere prevista solo attraverso la dimostrazione della impossibilità di utilizzare i tracciati esistenti e nel rispetto della morfologia dei luoghi, della vegetazione esistente e degli elementi costituenti la rete ecologica del territorio.

5. Nel territorio rurale, nel rispetto delle presenti Norme, sono sempre ammessi gli interventi di difesa dei suoli dal rischio idraulico, idrogeologico e geomorfologico e di tutela e salvaguardia della risorsa idrica promossi dagli enti competenti in materia.

Art. 66 Ambiti di pertinenza dei centri e dei nuclei storici.

1. Gli ambiti di pertinenza dei centri e dei nuclei storici sono individuati nel Piano Operativo in coerenza con i contenuti del Piano Strutturale e in conformità al Regolamento di attuazione del Titolo V della L.R. n. 65/2014.

2. Il Piano Operativo classifica gli ambiti di pertinenza dei centri e dei nuclei storici quali elementi territoriali che per le loro relazioni morfologiche, estetico-percettive, funzionali e storiche assumono il ruolo di salvaguardia e valorizzazione identitaria e testimoniale del sistema insediativo collinare di valore storico e architettonico. Negli ambiti di pertinenza dei centri e dei nuclei storici è promosso e favorito il sostegno di tutte quelle forme di agricoltura che possono garantire il mantenimento o il recupero delle sistemazioni agrarie tradizionali di valenza paesaggistica.

3. Gli elementi di valenza paesaggistica che concorrono alla valorizzazione dei centri e dei nuclei storici e dei quali il Piano Operativo ne promuove la tutela e la conservazione sono i seguenti:

  • - il sistema delle acque, la struttura geologica, litologica e pedologica, i caratteri e le emergenze geomorfologiche quali affioramenti rocciosi, calanchi e balze;
  • - la struttura ecosistemica e ambientale e le componenti vegetazionali anche lineari e puntuali;
  • - gli assetti agrari tradizionali e in particolare gli oliveti collinari di impianto storico;
  • - i tracciati della viabilità fondativa e la viabilità minore quali elementi di connessione tra gli insediamenti e il territorio rurale;
  • - i punti di vista e le visuali panoramiche che si aprono da e verso i centri e i nuclei storici.

4. Al fine di garantire e preservare la conservazione degli assetti paesaggistici consolidati e salvaguardare le relazioni estetico percettive e funzionali che intercorrono con il sistema insediativo collinare gli interventi ammessi dalle presenti Norme nel territorio rurale, ricadenti all'interno degli ambiti di pertinenza dei centri e dei nuclei antichi, dovranno rispondere alle seguenti prescrizioni:

  • - è vietato l'abbattimento e l'espianto degli olivi di impianto storico;
  • - è vietato lo svolgimento dell’attività di agrisosta. L’attività di agricampeggio, e dei relativi servizi fino ad un massimo di 20 ospiti, è ammessa per quelle aziende che alla data di adozione del Piano Operativo già esercitavano l’attività di agriturismo;
  • - devono essere mantenuti e tutelati i varchi e gli scorci panoramici ed estetico percettivi;
  • - deve essere conservata la conformazione e la percezione estetico percettiva dei margini urbani storicizzati dei centri e dei nuclei storici;
  • - deve essere mantenuta e riqualificata la viabilità minore quale elemento di relazione funzionale con i centri e i nuclei storici;
  • - devono essere mantenute e salvaguardati gli affioramenti e le formazioni geologiche di interesse locale in essi presenti.

1. Nelle aree di pertinenza dei centri e dei nuclei storici, fatte salve le limitazioni previste dal Piano Operativo per gli edifici di interesse monumentale e/o storico architettonico, sono ammessi gli interventi previsti dalla Parte III Titolo II, Capo I e Capo II delle presenti Norme per le trasformazioni attuate dagli imprenditori agricoli e da soggetti diversi dall’imprenditore agricolo. Sul patrimonio edilizio esistente non sono ammessi gli interventi di ristrutturazione urbanistica.

2. Il Piano Operativo, in ottemperanza alle direttive del Piano di Indirizzo Territoriale avente valenza di Piano Paesaggistico della Regione Toscana contenute nella sezione 4 della scheda del vincolo ex art. 136 del D.Lgs. n. 42/2004, individua l’ambito di rispetto del patrimonio architettonico della Diga dei Muracci tutelato anche dalla Parte II del Codice dei beni culturali e paesaggistici. Ai fini dell’applicazione della disciplina urbanistica ed edilizia contenute nelle presenti Norme, tale ambito viene parificato agli ambiti di pertinenza dei centri e dei nuclei storici.

Art. 67 Aree vincolate e beni paesaggistici.

1. Le regole di tutela paesaggistica sono articolate in ogni disposizione contenuta nelle presenti Norme e nel Piano Operativo e si applicano all'intero territorio comunale. Esse costituiscono l'attuazione e l'articolazione disciplinare alla scala comunale degli obiettivi di tutela contenuti nel Piano di Indirizzo Territoriale avente valenza di Piano Paesaggistico della Regione Toscana.

2. Le regole di tutela paesaggistica del Piano Operativo sono coerenti e danno valore giuridico cogente ai contenuti statutari del Piano Strutturale.

3. Le aree e i beni sottoposti alle disposizioni di tutela del D. Lgs. n. 42/2004 sono rappresentati nelle Tavole 2.4, 2.4a, 2.4b, 2.4c e 2.4d del Piano Strutturale e costituiscono la ricognizione effettuata secondo i contenuti e la metodologia operativa del Piano di Indirizzo Territoriale avente valenza di Piano Paesaggistico della Regione Toscana.

4. I limiti d'uso dei beni soggetti ai vincoli e alle regole di tutela paesaggistica non sono indennizzabili.

Art. 68 Patrimonio edilizio soggetto a tutela.

1. Il Piano Operativo classifica gli edifici e gli immobili monumentali e di interesse storico architettonico presenti nel territorio rurale.

2. Gli edifici monumentali sono quelli interessati da specifico Decreto Ministeriale di vincolo. Gli edifici di interesse storico architettonico sono quelli per i quali, da una specifica analisi condotta sul patrimonio edilizio esistente, è stata rilevata la presenza ben conservata e identificabile dei caratteri formali, materici e tipologici tipici dell'edilizia rurale di impianto storico.

3. Sugli edifici monumentali sono ammessi interventi edilizi fino al Restauro e al risanamento conservativo.

4. Sugli edifici di interesse storico architettonico sono ammessi interventi edilizi sino alla Ristrutturazione edilizia conservativa - Rc2 di cui all'art. 13 delle presenti Norme.

5. Per gli edifici monumentali e di interesse storico architettonico il Piano Operativo individua anche il resede di pertinenza storicizzato. Per gli interventi ammessi in tali spazi si rinvia all'art. 77 delle presenti Norme. La conformazione del resede di pertinenza potrà essere oggetto di adeguamento e variazione con la presentazione dei progetti edilizi degli interventi ammessi nello stesso a seguito dei rilievi e degli approfondimenti sul reale stato dei luoghi eseguito ad una scala di maggiore dettaglio, senza che ciò costituisca variante al Piano Operativo.

6. Per gli interventi edilizi sul patrimonio edilizio esistente di interesse storico architettonico e in quello ricompreso nei Tessuti storici, nei Nuclei rurali e negli Ambiti di pertinenza dei centri e dei nuclei storici gli uffici comunali competenti potranno avvalersi del parere della Commissione per il paesaggio, di cui all’art. 153 della L.R. n. 65/2014, per le valutazioni di coerenza delle trasformazioni proposte con i valori tipologico formali e storico architettonici degli immobili interessati dagli interventi medesimi.