Norme Tecniche di Attuazione

Capo I Trasformazioni attuate dall'imprenditore agricolo.

Art. 69 Superfici fondiarie minime.

1. Le superfici fondiarie minimeda mantenere in produzione per consentire la costruzione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo o di nuovi annessi agricolo sono quelle determinate dalla legislazione e dai regolamenti regionali vigenti, nonché dagli strumenti della pianificazione territoriale sovraordinati.

2. Per i terreni agricoli con diverso orientamento colturale la superficie fondiaria minima si intende raggiunta quando risulti maggiore o uguale ad uno la somma dei quozienti ottenuti dividendo le superfici dei terreni di ciascuna qualità colturale per le relative superfici fondiarie minime previste ai commi 1 e 2 del presente articolo.

3. Per le aziende biologiche iscritte nell'elenco regionale degli operatori biologici le superfici fondiarie minime di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono ridotte del 30 per cento.

4. La costruzione di nuovi annessi agricoli non è soggetta al rispetto delle superfici fondiarie minime nel caso di imprenditori agricoli esercitanti in via prevalente una delle seguenti attività:

  • - allevamento intensivo di bestiame;
  • - trasformazione e/o lavorazione e vendita diretta dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dell'allevamento;
  • - allevamento di fauna selvatica;
  • - cinotecnica;
  • - allevamenti zootecnici minori.
  • - acquacoltura;
  • - allevamento di equidi.

Art. 70 Programma aziendale di miglioramento agricolo ambientale.

1. Il Programma aziendale di miglioramento agricolo ambientale, detto anche Programma aziendale, costituisce lo strumento propedeutico al rilascio dei titoli edilizi per le trasformazioni edilizie e fondiarie attuate funzionali alla produzione agricola dei suoli.

2. Obiettivo del Programma aziendale, in conformità alle normative regionali, è quello di specificare gli obiettivi economici e strutturali che l'azienda agricola intende conseguire e gli interventi da attuare in funzione di essi. I contenuti del Programma dovranno riportare:

  • - la situazione agronomica e le consistenze edilizie dell'azienda;
  • - gli interventi di variazione agronomica da apportare;
  • - gli interventi di sistemazione ambientale e paesaggistica dei luoghi;
  • - gli interventi edilizi funzionali alla conduzione agricola dell'azienda;
  • - le fasi e i tempi di realizzazione degli interventi agronomici ed edilizi;
  • - la conformità urbanistica ed edilizia degli interventi rispetto ai piani urbanistici e ai regolamenti regionali, provinciali e comunali vigenti in materia.

3. Nella redazione del Programma aziendale, ai fini della quantificazione delle ore lavoro necessarie all'attività di conduzione dei fondi, valgono, su tutto il territorio comunale, i parametri previsti dalla legislazione e dai regolamenti regionali vigenti, nonché dagli strumenti della pianificazione territoriale sovraordinati, per le aree a esclusiva funzione agricola.

4. La realizzazione degli interventi previsti dal Programma aziendale è garantita da una convenzione, o atto unilaterale d'obbligo, da registrare e trascrivere a spese e cura del richiedente.

5. Il differimento dei tempi di realizzazione degli interventi contenuti nel Programma aziendale non comporta modifica e variazione del Programma stesso. Il differimento può avvenire previa comunicazione al Comune e sempre nel rispetto della necessaria correlazione degli interventi agronomici ed edilizi previsti nel Programma aziendale approvato.

6. La consistenza e il dimensionamento delle nuove edificazioni previste nel Programma aziendale dovrà essere determinato tenendo conto dell'obbligo di procedere prioritariamente al recupero e alla riqualificazione edilizia e funzionale del patrimonio edilizio esistente non utilizzato in disponibilità dell'azienda agricola.

7. Il Programma di miglioramento agricolo ambientale assume valore di Piano Attuativo quando prevede interventi sul patrimonio edilizio esistente di ristrutturazione urbanistica comportanti perdita della destinazione agricola verso altre funzioni.

Art. 71 Interventi di nuova edificazione.

1. Fermo restando l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero del patrimonio edilizio esistente, nelle aziende agricole è consentita la nuova edificazione solo se necessaria alla conduzione agricola dei fondi. Negli interventi di nuova edificazione dovranno essere impiegati soluzioni tecnologiche e materiali che assicurino la migliore integrazione paesaggistica privilegiando l'edilizia eco-compatibile e favorendo la reversibilità delle costruzioni, la riciclabilità delle componenti riutilizzabili e il risparmio energetico relativo all'intero ciclo di vita.

2. L'edificazione di nuovi annessi agricoli, previa l'approvazione del Programma di miglioramento agricolo ambientale, è consentita alle seguenti condizioni:

  • - gli interventi non devono comportare rilevanti modifiche alla morfologia dei luoghi;
  • - deve essere privilegiata la dislocazione dei manufatti in prossimità del centro aziendale e comunque in localizzazioni in cui risulti minimo l'impegno di suolo;
  • - in assenza di preesistenze edilizie i manufatti devono essere localizzati in modo da conseguire aggregazioni coerenti con la maglia territoriale e poderale e delle tradizioni insediative storicamente consolidate nel luogo;
  • - devono essere adottate tipologie edilizie e materiali conformi alle caratteristiche e alle tradizioni costruttive del luogo;
  • - devono essere adottate soluzioni tipologiche tese a contenere le volumetrie fuori terra per le cantine di vinificazioni e le altre grandi strutture di trasformazione dei prodotti aziendali;
  • - devono essere evitate localizzazioni in posizione di belvedere panoramico o di mezza costa su terreni collinari e in modo tale che il profilo delle coperture non superino le linee di crinale o le vette dei rilievi.

3. Gli annessi agricoli possono essere costituiti da tettoie aperte da ogni lato costituendo, comunque, volumetrie ai fini della determinazione delle dotazioni aziendali in rapporto alla conduzioni agricole dei fondi;

4. La costruzione di nuovi edifici a destinazione residenziale agricola, ferme restando le limitazioni di cui ai successivi commi 6 e 7 e previa l'approvazione del Programma di miglioramento agricolo ambientale, è consentita alle seguenti condizioni:

  • - la Superficie edificabile (SE) massima ammissibile per ogni alloggio non potrà superare i mq 150;
  • - gli interventi non devono comportare rilevanti modifiche alla morfologia dei luoghi;
  • - gli interventi devono essere subordinati alla conservazione e alla manutenzione del sistema idrografico di superficie e della rete scolante delle acque meteoriche;
  • - deve essere privilegiata la dislocazione dei manufatti in prossimità del centro aziendale e comunque in localizzazioni in cui risulti minimo l'impegno di suolo;
  • - in assenza di preesistenze edilizie i manufatti devono essere localizzati in modo da conseguire aggregazioni coerenti con la maglia territoriale e poderale e delle tradizioni insediative storicamente consolidate nel luogo. In particolare, i nuovi manufatti dovranno concorre a conseguire modelli insediativi a corte.
  • - devono essere adottate tipologie edilizie e materiali conformi alle caratteristiche e alle tradizioni costruttive del luogo;
  • - devono essere adottate tecnologie e criteri costruttivi funzionali al contenimento dei consumi energetici e all'utilizzazione di energia prodotta da fonti rinnovabili;
  • - devono essere evitate localizzazioni in posizione di belvedere panoramico o di mezza costa su terreni collinari e in modo tale che il profilo delle coperture non superino le linee di crinale o le vette dei rilievi.
  • - le sistemazioni ambientali dovranno essere previste e realizzate con essenze autoctone o naturalizzate caratterizzanti il contesto paesaggistico.

5. I nuovi edifici rurali, siano essi annessi agricoli che residenze agricole, dovranno essere serviti dalla viabilità esistente e la realizzazione di nuovi tracciati stradali è ammessa esclusivamente con le caratteristiche della maglia poderale consolidata e unicamente come collegamento alla viabilità esistente stessa.

6. Oltre a quanto detto ai commi 2 e 4, l'edificazione di nuovi annessi agricoli e di nuovi edifici a destinazione residenziale agricola nelle aree soggette al vincolo paesaggistico di cui all'art. 136 del D. Lgs. n. 42/2004 è consentita a condizione che:

  • - siano salvaguardate, dalla rete della viabilità rurale, le visuali panoramiche verso la collina di Castel di Pietra e la vallata del Bruna con i resti della Diga dei Muracci;
  • - siano salvaguardate, dalla rete della viabilità rurale e dal tracciato della ferrovia Giuncarico-Ribolla, le visuali panoramiche di Poggio Zenone e Poggio Pelliccia.

Nelle zone di interesse archeologico di cui all'art. 142 c. lett. m) del D.Lgs. n. 41/2004 l'edificazione di nuovi annessi agricoli e di nuovi edifici a destinazione residenziale agricola è soggetta alle prescrizioni contenute nelle relative schede del vincolo.

7. Non è consentito realizzare nuove edificazioni finalizzate alla conduzione agricola dei fondi all’interno dei seguenti ambiti:

  • - nelle aree interessate da copertura forestale;
  • - nelle aree ad elevato grado di naturalità così come definite nell’art. 62 delle presenti Norme;
  • - nelle fasce di rispetto stradale per le profondità determinate dal Codice della strada, D. Lgs. n. 285/1992;
  • - nelle fasce di rispetto cimiteriali;
  • - nelle zone interessate dal vincolo paesaggistico di cui all’art. 142 c. 1 lett. c) “Fiumi, torrenti e corsi d’acqua” del D.Lgs. n. 42/2004, limitatamente alla realizzazione degli edifici a destinazione residenziale agricola.

Art. 72 Interventi sul patrimonio edilizio esistente.

1. Ferme restando le limitazioni imposte dalle presenti Norme per gli immobili soggetti a tutela e per gli edifici ricompresi nei nuclei rurali, nelle aree prevalentemente boscate e in quelle ad elevato grado di naturalità, sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola, in assenza di Programma aziendale sono ammessi i seguenti interventi:

  • - ogni genere di manutenzione ivi ricompresa quella finalizzata a sostituire le coperture esistenti con pannelli fotovoltaici integrati e gli interventi funzionali al miglioramento dell'efficienza energetica del manufatto;
  • - il restauro e il risanamento conservativo come definito dalle leggi statali e regionali vigenti in materia;
  • - la ristrutturazione edilizia conservativa e ricostruttiva di cui all'art. 13 delle presenti Norme;
  • - la sostituzione edilizia come definita dalle leggi statali e regionali vigenti in materia;
  • - le addizioni volumetriche di cui all'art. 15 delle presenti Norme;
  • - gli interventi pertinenziali di cui all'art. 16 delle presenti Norme;
  • - la ricostruzione degli edifici diruti di cui all'art. 18 delle presenti Norme;
  • - gli interventi di edilizia libera consentiti dalle leggi statali e regionali vigenti in materia.

2. Sempre che non comportino il mutamento della destinazione d'uso sul patrimonio edilizio esistente funzionale all'attività agricola sono ammessi gli interventi di ampliamento una tantum consentiti dalla L.R. n. 65/2014 con le seguenti caratteristiche:

  • - ampliamento fino ad un massimo di mc 100 per ogni alloggio agricolo;
  • - ampliamento fino ad un massimo del 10% del volume esistente e comunque non oltre mc 300 per gli annessi agricoli.

3. In assenza di Programma aziendale sono ammessi i trasferimenti di volumetrie che non eccedano, per singolo edificio oggetto degli interventi, il 20% della volumetria esistente.

4. Gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 possono comportare un aumento degli alloggi, ove già esistenti nell'edificio oggetto dell'intervento, ferma restando la loro destinazione agricola.

5. Gli interventi edilizi ammessi dai commi precedenti, nelle zone soggette al vincolo paesaggistico di cui agli agli artt. 136 e 142 del D.Lgs. n. 42/2004, sono subordinati al rispetto delle specifiche prescrizioni contenute nella sezione 4 delle schede del vincolo notificato e nell’elaborato 8B, Disciplina dei beni paesaggistici, del Piano di Indirizzo Territoriale avente valenza di Piano Paesaggistico della Regione Toscana.

6. Ferme restando le limitazioni imposte dalle presenti Norme per gli immobili soggetti a tutela e per gli edifici ricompresi nei nuclei rurali, nelle aree prevalentemente boscate e in quelle ad elevato grado di naturalità, sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d’uso agricola sono ammessi gli interventi di ristrutturazione urbanistica esclusivamente attraverso l’approvazione di Programma aziendale.

Art. 73 Installazione di manufatti temporanei e di ulteriori manufatti in assenza di Programma Aziendale di Miglioramento Agricolo Ambientale.

1. L’installazione di manufatti temporanei, ivi ricomprese le serre, costituisce attività edilizia libera ed è ammessa per un periodo non superiore a due anni e sempre che siano realizzati con materiali leggeri, semplicemente ancorati al suolo e privi di opere murarie. La realizzazione di tali manufatti e di serre fisse è ammessa, in assenza di Programma aziendale, con le procedure previste dalla legislazione regionale, anche per periodi superiori ai due anni. La installazione di serre fisse e manufatti temporanei non produce alcun diritto edificatorio e su di essi non sono consentiti interventi tesi a trasformarli in volumetrie edificate

2. L'installazione è consentita, previa comunicazione da parte dell'imprenditore agricolo, su tutto il territorio rurale con esclusione dei seguenti ambiti:

  • - nelle aree ad elevato grado di naturalità cos&igrave come definite nell'art. 60 delle presenti Norme;
  • - negli ambiti di pertinenza dei centri e dei nuclei storici di cui all'art. 66 delle presenti Norme;
  • - nelle fasce di rispetto stradale per le profondità determinate dal Codice della strada, D. Lgs. n. 285/1992;
  • - nelle fasce di rispetto cimiteriali.

3. La copertura dei manufatti temporanei non dovrà essere costituita da materiale metallico e dovrà presentare colorazioni idonee ad un corretto inserimento paesaggistico nel contesto dei luoghi.

4. Per le attività agrituristiche è ammessa la installazione di manufatti temporanei quali tensostrutture, tendoni, gazebi, pergolati ombreggianti finalizzati allo svolgimento di specifiche manifestazioni di intrattenimento e di carattere ludico sportivo. Tali manufatti dovranno essere rimossi alla conclusione delle manifestazioni e non generano alcun diritto edificatorio.

5. Per le attività di agricampeggio è ammessa, in assenza di Programma aziendale, la realizzazione di nuove strutture da destinare a servizi igienici e volumi tecnici, nella dimensione massima di mq 2.00 per ogni posto letto, a condizione che:

  • - non siano presenti in azienda manufatti esistenti non più utilizzati alla conduzione agricola dei fondi;
  • - che vengano impiegate prevalentemente strutture lignee con tipologie e caratteristiche conformi con le caratteristiche costruttive dei luoghi.

6. Nelle aree soggette al vincolo paesaggistico di cui all’art. 142, c. 1 lett. b) e lett. c) del D.Lgs. n. 42/2004 la installazione di qualsiasi manufatto a carattere provvisorio e temporaneo è ammessa con l’uso di materiali e tecniche costruttive ecocompatibili e a condizione che esso non alteri la qualità percettiva dei luoghi e l’accessibilità e la fruibilità delle rive e delle sponde dei laghi e dei corsi d’acqua.

7. L'edificazione di nuovi annessi funzionali alla conduzione agricola dei fondi per le aziende che non raggiungono i minimi fondiari di cui all'art. 69 delle presenti Norme è ammesso, in assenza di Programma aziendale, alle seguenti condizioni:

  • - l'azienda interessata all'intervento abbia e mantenga in produzione almeno il 50% delle superfici fondiarie minime;
  • - la Superficie edificabile (SE) massima, ivi compresa quella di eventuali edifici esistenti all'interno dell'azienda, non può superare i mq 100;
  • - nel caso di edifici già presenti nell'azienda interessata agli interventi, le superfici residui ammissibili sono ammesse quale ampliamento degli edifici esistenti.

8. La realizzazione degli annessi agricoli di cui al precedente comma 5 dovrà avvenire preferibilmente con struttura lignea e comunque con tipologie edilizie e materiali conformi alle caratteristiche e alle tradizioni costruttive del luogo.

9. L'edificazione di nuovi annessi funzionali alla conduzione agricola dei fondi per le aziende che non raggiungono i minimi fondiari non è ammessa nei seguenti ambiti:

  • - nelle aree prevalentemente boscate cos&igrave come definite nell'art. 59 delle presenti Norme;
  • - nelle aree coltivate pedecollinari e della pianura cos&igrave come definite nell'art. 59 delle presenti Norme;
  • - nelle aree ad elevato grado di naturalità cos&igrave come definite nell'art. 60 delle presenti Norme;
  • - negli ambiti di pertinenza dei centri e dei nuclei storici di cui all'art. 66 delle presenti Norme;
  • - nelle fasce di rispetto stradale per le profondità determinate dal Codice della strada, D. Lgs. n. 285/1992;
  • - nelle fasce di rispetto cimiteriali.

Art. 74 Interventi che comportano la mutazione della destinazione d'uso agricola del patrimonio edilizio esistente.

1. Gli interventi edilizi comportanti la mutazione della destinazione d'uso agricola del patrimonio edilizio esistente sono subordinati alla sottoscrizione di una convenzione, o atto unilaterale d'obbligo, da registrare e trascrivere a spese e cura del richiedente. Gli interventi edilizi dovranno essere eseguiti con tipologie edilizie e materiali conformi alle caratteristiche e alle tradizioni costruttive dei luoghi e, qualora, comportino la demolizione di volumi le ricostruzioni potranno avvenire senza alcun aumento della Superficie edificabile preesistente.

2. Con la convenzione o atto unilaterale d'obbligo di cui al precedente comma 1 vengono individuate le aree di pertinenza degli immobili soggetti al mutamento della destinazione d'uso agricola. Le aree di pertinenza dovranno essere coerenti con il sistema dei segni naturali ed antropici presenti, con la maglia agraria e la tessitura territoriale esistente.

3. E' ammesso il cambio d'uso verso la destinazione residenziale nei seguenti casi:

  • - per superfici abitative realizzate per la conduzione agricola dei fondi;
  • - per superfici di annessi collocate all'interno di fabbricati che già contengono funzioni abitative connesse all'uso agricolo dei fondi;
  • - per superfici destinate all'attività agrituristica, nel caso di cessazione della stessa, collocate all'interno di fabbricati che già contengono funzioni abitative connesse all'uso agricolo dei fondi.

4. Per le superfici agricole destinate alle attività agrituristiche con caratteristiche diverse da quelle descritte nel comma 3, in caso di cessazione dell'attività stessa, è consentita la conversione verso la destinazione residenziale sono nel caso di uso delle stesse per le attività turistico ricettive consentite dalla legislazione statale e regionale per un periodo continuativo di almeno dieci anni.

5. E' ammesso il cambio d'uso della destinazione agricola verso la destinazione commerciale, direzionale e di servizio e/o turistico ricettiva sempre che gli interventi non generino strutture con Superficie edificabile superiore ai mq 1.000. Tra le attività commerciali consentite sul patrimonio edilizio esistente non sono ricomprese le medie e le gradi superfici di vendita cos&igrave come definite dalle leggi statali e regionali vigenti in materia.

Capo II Trasformazioni attuate da soggetti diversi dall'imprenditore agricolo.

Art. 75 Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso non agricola.

1. Ferme restando le limitazioni imposte dalle presenti Norme per gli immobili soggetti a tutela e per gli edifici ricompresi nei nuclei rurali, nelle aree prevalentemente boscate e in quelle ad elevato grado di naturalità, sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso non agricola sono ammessi i seguenti interventi:

  • - ogni genere di manutenzione ivi ricompresa quella finalizzata a sostituire le coperture esistenti con pannelli fotovoltaici integrati e gli interventi funzionali al miglioramento dell'efficienza energetica del manufatto;
  • - il restauro e il risanamento conservativo come definito dalle leggi statali e regionali vigenti in materia;
  • - la ristrutturazione edilizia conservativa e ricostruttiva di cui all'art. 13 delle presenti Norme;
  • - la sostituzione edilizia come definita dalle leggi statali e regionali vigenti in materia;
  • - le addizioni volumetriche di cui all'art. 15 delle presenti Norme;
  • - gli interventi pertinenziali di cui all’art. 16 delle presenti Norme con le specificazione di cui al successivo comma;
  • - gli interventi di ristrutturazione urbanistica di cui all’art. 14 delle presenti Norme limitatamente alla demolizione e alla ricostruzione di volumetrie con contestuale accorpamento a edifici esistenti;
  • - la ricostruzione degli edifici diruti di cui all'art. 18 delle presenti Norme;
  • - gli interventi di edilizia libera consentiti dalle leggi statali e regionali vigenti in materia.

2. Per il patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso non agricola sono ammessi gli interventi pertinenziali con le caratteristiche e le limitazioni sancite dall'art. 77 delle presenti Norme.

3. Gli interventi di addizione volumetrica consentiti, nelle quantità descritte nell'art. 15 delle presenti Norme, sugli edifici con destinazione residenziale non funzionale all'attività agricola non possono comportare l'aumento delle unità immobiliari.

4. Per gli edifici presenti nel territorio rurale che presentano destinazione d'uso non agricola è sempre ammesso il cambio d'uso verso le funzioni agricole e connesse all'agricoltura.

Art. 76 Interventi di sistemazione ambientale.

1. Nelle aree pertinenziali degli edifici che non presentano la destinazione residenziale o che abbiano mutato la stessa ai sensi dell'art. 74 delle presenti Norme, aventi superficie superiore ad un ettaro, è fatto obbligo della realizzazione degli interventi di sistemazione ambientale. Tali interventi di sistemazione ambientale dovranno essere orientati a:

  • - la conservazione e il mantenimento in efficienza del reticolo idrografico superficiale e della rete scolante delle acque meteoriche;
  • - la conservazione delle aree boscate e di ogni formazione arborea presente avente valore paesaggistico;
  • - la tutela e la conservazione degli assetti agrari storicizzati;
  • - la conservazione, la manutenzione e/o il ripristino della rete della viabilità minore costituita dalle strade comunali, dalle strade vicinali e poderali, dai tratturi e dai percorsi forestali.

2. Gli interventi di sistemazione ambientale devono garantire un assetto dei luoghi coerente con il contesto e con il paesaggio agrario dei luoghi. Essi devono essere descritti in appositi elaborati progettuali composti dalla seguente documentazione:

  • - relazione tecnica descrittiva delle opere;
  • - rilievo planoaltimetrico su adeguata cartografia delle aree soggette agli interventi di sistemazione ambientale;
  • - dettagli progettuali delle opere di sistemazione ambientali previsti;
  • - documentazione fotografica dei luoghi soggetti agli interventi;
  • - computo metrico estimativo delle opere di sistemazione ambientale.

3. Nel caso di pertinenze inferiori ad un ettaro, in luogo degli interventi di sistemazione ambientale, in caso di interventi che comportano la modifica della destinazione agricola degli immobili è dovuta la corresponsione di specifici degli oneri di urbanizzazione connessi al miglioramento ambientale del sistema insediativo rurale.

4. Gli impegni alla esecuzione delle opere di sistemazione ambientale sostituiscono la corresponsione degli oneri di urbanizzazione dovuti per la mutazione della destinazione agricola degli immobili di cui al comma precedente. Nel caso in cui gli importi per la esecuzione delle opere di sistemazione ambientale, da sostenersi nel primo decennio, siano inferiori a quelli dovuti per gli oneri di urbanizzazione per la mutazione della destinazione agricola degli immobili, è dovuta la differenza con il rilascio del titolo abilitativo alla esecuzione degli interventi sul patrimonio edilizio esistente.

5. Gli interventi di sistemazione ambientale di cui ai precedenti commi 1 e 2 o il pagamento degli oneri di urbanizzazione connessi al miglioramento ambientale del sistema insediativo rurale di cui al comma 3 sono dovuti anche nel caso che le opere di mutazione della destinazione d’uso agricola del patrimonio edilizio esistente previste all’art. 74 delle presenti Norme siano attuate da soggetti diversi dall’imprenditore agricolo.

Art. 77 Interventi nei resedi e nelle pertinenze degli edifici.

1. Per resede di un fabbricato non avente la destinazione agricola si intende l'area, catastalmente definita e ad esso asservita anche a seguito della stipula di convenzione o atto d'obbligo di deruralizzazione di cui al precedente art. 74.

2. Nei resedi asserviti agli edifici con destinazione non agricola, ancorchè soggetta a coltivazioni agricolo o forestali, grava il vincolo di inedificabilità e su di esse non risultano efficaci le disposizioni contenute nella Parte III, Titolo II, Capo I delle presenti Norme. Il vincolo di inedificabilità permane anche a seguito di successivi trasferimenti parziali o totali della proprietà del resede, o dell'uso di esso, a qualsiasi titolo effettuati. Ferme restando le limitazioni previste dal Piano Operativo per gli immobili di interesse monumentale e storico architettonico, il vincolo di inedificabilità non si applica agli interventi di ristrutturazione urbanistica comportanti la demolizione di volumetrie con contestuale accorpamento a edifici esistenti.

3. Sono definite aree di pertinenza, in conformità a quanto disposto dal comma 2 del precedente art. 74, quelle connesse all'edificio principale che mantengono con questo rapporti di contiguità fisica, di complementarietà funzionale, di relazione storico architettonica negli assetti e negli arredi. Tali aree ricomprendono le aie, i cortili, i giardini, gli spazi per la sosta e più in generale tutti quegli spazi che assolvono al ruolo di corredo e/o integrazione degli usi dell'edificio stesso. Le aree di pertinenza assumono la destinazione d'uso dell'edificio di riferimento e non sono suscettibili di utilizzo disgiunto da esso.

4. Negli interventi di sistemazione delle aree di pertinenza è vietato introdurre caratteri urbani nel contesto rurale e deve essere garantito un assetto dei luoghi coerente con il paesaggio agrario. Le disposizioni dell'art. 17 delle presenti Norme, per gli interventi pertinenziali di fabbricati che non hanno la destinazione d'uso agricola, valgono con le seguenti prescrizioni:

  • - sono ammesse le attività orticole, di giardinaggio e la piantumazione di alberature ed arredi vegetazionali coerenti con il contesto paesaggistico dei luoghi e che non introducano specie estranee agli assetti consolidati. E' fatto obbligo della conservazione delle alberature di cipresso, di olivo di impianto storico o di altre formazioni vegetazionali consolidate;
  • - è ammessa la realizzazione di tettoie e pergolati esclusivamente con struttura lignea e privi di copertura impermeabile;
  • - è ammessa la realizzazione di piscine ad uso privato, marciapiedi e percorsi pedonali pavimentati con laterizio o materiali lapidei e con il divieto dell'impiego di masselli autobloccanti in cemento;
  • - è ammesso il recupero e fatto obbligo della conservazione, della manutenzione e del ripristino di manufatti minori e accessori quali magazzini, forni, edicole, cippi, murature perimetrali senza alcun aumento delle volumetrie esistenti. Negli edifici monumentali e in quelli di interesse storico architettonico è fatto obbligo della rimozione delle superfetazioni e dei materiali incoerenti con i caratteri formali del fabbricato principale;
  • - nei fabbricati con più alloggi è vietato frazionare l'area di pertinenza connessa al fabbricato stesso;
  • - l'illuminazione dell'area di pertinenza può avvenire esclusivamente con la posa in opera di corpi illuminanti a terra opportunamente schermati per il contenimento dell'inquinamento luminoso.

5. La conformazione del resede e delle aree di pertinenza dovrà essere individuata, in coerenza con quanto disposto dall'art. 74 comma 2 delle presenti Norme, con la presentazione dei progetti edilizi degli interventi ammessi nello stesso.

6. Gli interventi nelle pertinenze degli edifici rurali soggetti al vincolo paesaggistico di cui all’art. 136 del D.Lgs. n. 42/2004 non dovranno alterare la relazione spaziale, funzionale e percettiva tra l’insediamento e il paesaggio agrario circostante. In particolare non potranno essere eseguite opere che vadano ad ostruire i varchi visivi verso il contesto territoriale.

Art. 78 Piccoli manufatti per il ricovero di animali da cortile, da caccia e da affezione.

1. Nel territorio rurale è consentita la realizzazione di ricoveri per animali da cortile, da caccia e da affezione con le seguenti caratteristiche:

  • - la superficie di terreno massima recintata non potrà essere superiore a mq 50;
  • - la recinzione dovrà essere costituita da pali in legno o ferro verniciato, privi di cordolo di fondazione, e rete metallica per una altezza massima pari a ml 2.00;
  • - i manufatti per il ricovero degli animali potranno essere realizzati in materiale ecocompatibile smontabile e reversibile con copertura in legno, in un unico corpo ancorchè suddiviso al suo interno, semplicemente ancorato al suolo, di facile rimozione, privo di opere murarie, e per una superficie massima di mq 25;
  • - l’altezza media utile interna non potrà superare i ml 2.30. Nel caso di manufatti per il ricovero degli equidi l’altezza media interna potrà raggiungere i ml 3.00.
  • - dovranno essere poste in opera siepi e schermature vegetali per limitare l'impatto visivo dei manufatti.

2. In aggiunta alla realizzazione dei manufatti descritti al comma 1 è ammessa la realizzazione di una tettoia o di un box privo di finestre, in materiale ecocompatibile smontabile e reversibile con copertura in legno, privi di opere murarie, e per una superficie massima di mq 15.

3. I ricoveri devono presentare idonee caratteristiche igienico sanitarie, essere facilmente lavabili e disinfettabili. Le acque di scolo dovranno essere opportunamente raccolte e sottoposte ad adeguato trattamento depurativo.

4. La realizzazione dei manufatti per il ricovero degli animali da cortile, da caccia e da affezione non generano alcun diritto edificatorio.

5. Nel territorio rurale è ammessa la realizzazione dei capanni da caccia con le caratteristiche disciplinate dalle leggi statali e regionali vigenti in materia.

Capo III Trasformazioni connesse all'attività agricola amatoriale.

Art. 79 Ambiti periurbani e della aree agricole frazionate.

1. Gli ambiti periurbani e delle aree agricole frazionate sono individuati nel Piano Operativo in coerenza con i contenuti del Piano Strutturale e in conformità al Regolamento di attuazione per la qualità del territorio rurale.

2. Gli ambiti periurbani e delle aree agricole frazionate sono connotati da una maglia agricola minuta caratterizzata dalla prossimità e dall'influenza del territorio urbanizzato.

3. Il Piano Operativo, negli ambiti periurbani e delle aree agricole frazionate, con i limiti e le prescrizioni contenute nelle presenti Norme, ammette la realizzazione di nuovi manufatti, e il recupero di quelli esistenti, funzionali all'esercizio dell'attività agricola amatoriale, alla salvaguardia e al ripristino degli elementi del paesaggio rurale e delle connessioni ecologiche.

Art. 80 Nuovi manufatti per l'attività agricola amatoriale.

1. L'installazione di manufatti per l'attività agricola amatoriale è ammessa esclusivamente all'interno degli ambiti periurbani e delle aree agricole frazionate individuati dal Piano Operativo secondo quanto stabilito dall'art. 79 delle presenti Norme.

2. L'installazione dei manufatti per l'attività agricola amatoriale è consentita solo per i fondi che presentino una superficie di almeno mq 1.000 e con le seguenti caratteristiche:

  • - dovranno avere una superfici massima di mq 25, una altezza media interna di ml 2.65 (95) e potranno essere realizzati in materiale ecocompatibile smontabile e reversibile con copertura in legno, semplicemente ancorati al suolo, di facile rimozione e privi di opere murarie;
  • - la copertura non dovrà essere costituita da materiale metallico e dovrà presentare colorazioni idonee ad un corretto inserimento paesaggistico nel contesto dei luoghi. Le falde dovranno essere a capanna con una pendenza non superiore al 30%;
  • - la morfologia planimetrica e altimetrica devono essere organizzate secondo proporzioni regolari, con forme quadrate o rettangolari, in quest’ultimo caso applicando il rapporto tra i due lati di 1.60.

3. Oltre alla installazione dei manufatti con le caratteristiche descritte al comma precedente è ammessa la realizzazione di una tettoia o di un box privo di finestre da destinare al riparo dei mezzi agricoli in materiale ecocompatibile smontabile e reversibile con copertura in legno, privi di opere murarie e aventi superficie massima di mq 15.

4. L'installazione dei manufatti per l'attività agricola amatoriale è ammessa solo se sul fondo oggetto degli interventi non insistono costruzioni stabili aventi tale funzione.

5. I soggetti abilitati alla installazione dei manufatti per l'attività agricola amatoriale sono tutti i privati cittadini ed ogni soggetto che svolge attività agricola amatoriale e/o per l'autoconsumo.

6. Il posizionamento sul fondo dei manufatti per l'attività agricola amatoriale deve limitare al massimo l'impatto visivo e paesaggistico e rispettare la maglia agraria preesistente laddove ancora leggibile.

7. L'installazione dei manufatti per l'attività agricola amatoriale è consentita previa la sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo che disciplini le attività di riqualificazione insediativa e paesaggistica di cui all'art. 82 delle presenti Norme.

8. I manufatti installati ai sensi del presente articolo non generano diritti edificatori, devono essere rimossi al cessare dell'attività agricola amatoriale e non possono essere alienati separatamente dal fondo su cui insistono.

9. La installazione di manufatti rurali non è consentita sui fondi provenienti da frazionamenti di terreni avvenuti successivamente all'adozione del Piano Operativo.

Art. 81 Interventi sugli annessi esistenti per l'attività agricola amatoriale.

1. Negli ambiti periurbani e delle aree agricole frazionate sono ammessi sugli edifici e sugli annessi esistenti per l'attività agricola amatoriale gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 13 delle presenti Norme.

2. Per gli edifici esistenti su fondi di estensione superiore a mq 1.000 e che presentano una superficie inferiore a mq 25, contestualmente alle opere di ristrutturazione edilizia, è ammesso l'ampliamento fino al raggiungimento di tale dimensione. In nessun caso potranno essere variate le altezze esistenti dei manufatti. Nel caso che il fondo ne risulti sprovvisto è contestualmente annessa la realizzazione di una tettoia o di un box privo di finestre da destinare al riparo dei mezzi agricoli aventi le dimensioni e le caratteristiche descritte nel precedente art. 80.

3. Gli interventi ammessi sugli edifici e sugli annessi esistenti per l'attività agricola amatoriale dovranno essere finalizzati alla rimozione dei materiali incongrui con il contesto agrario dei luoghi e potranno essere realizzati previa la sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo che disciplini le attività di riqualificazione ambientale e paesaggistica di cui all'art. 80 delle presenti Norme.

Art. 82 Interventi di riqualificazione insediativa e paesaggistica.

1. Negli ambiti periurbani e delle aree agricole frazionate gli interventi sugli annessi esistenti o di nuova installazione di manufatti per l'attività agricola amatoriale sono subordinati alla sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo, da registrare e trascrivere a spese e cura del richiedente, finalizzato alla esecuzione di opere di riqualificazione insediativa e paesaggistica sul fondo interessato dagli interventi.

2. L'impegno alla esecuzione delle opere di riqualificazione insediativa e paesaggistica, commisurato ai caratteri dell'area oggetto dell'intervento, dovrà prevedere:

  • - la esecuzione di siepi e schermature vegetali tali da attenuare l'impatto visivo dei manufatti per l'agricoltura amatoriale;
  • - la rimozione di materiali ed arredi vegetazionali incongrui con il contesto agrario e paesaggistico dei luoghi;
  • - la conservazione delle aree boscate e di ogni formazione arborea presente avente valore paesaggistico;
  • - la piantumazione di nuove alberature ed arredi vegetazionali coerenti con il contesto paesaggistico dei luoghi e che non introducano specie estranee agli assetti consolidati;
  • - la conservazione e il mantenimento in efficienza del reticolo idrografico superficiale e della rete scolante delle acque meteoriche;
  • - la conservazione, la manutenzione e/o il ripristino della rete della viabilità minore costituita dalle strade comunali, dalle strade vicinali e poderali, dai tratturi e dai percorsi forestali.

3. L'atto unilaterale d'obbligo propedeutico alla installazione dei manufatti per l'agricoltura amatoriale dovrà contenere anche l'impegno alla rimozione degli stessi una volta cessata l'attività agricola sul fondo.