Norme Tecniche di Attuazione

Art. 69 Superfici fondiarie minime.

1. Le superfici fondiarie minimeda mantenere in produzione per consentire la costruzione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo o di nuovi annessi agricolo sono quelle determinate dalla legislazione e dai regolamenti regionali vigenti, nonché dagli strumenti della pianificazione territoriale sovraordinati.

2. Per i terreni agricoli con diverso orientamento colturale la superficie fondiaria minima si intende raggiunta quando risulti maggiore o uguale ad uno la somma dei quozienti ottenuti dividendo le superfici dei terreni di ciascuna qualità colturale per le relative superfici fondiarie minime previste ai commi 1 e 2 del presente articolo.

3. Per le aziende biologiche iscritte nell'elenco regionale degli operatori biologici le superfici fondiarie minime di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono ridotte del 30 per cento.

4. La costruzione di nuovi annessi agricoli non è soggetta al rispetto delle superfici fondiarie minime nel caso di imprenditori agricoli esercitanti in via prevalente una delle seguenti attività:

  • - allevamento intensivo di bestiame;
  • - trasformazione e/o lavorazione e vendita diretta dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dell'allevamento;
  • - allevamento di fauna selvatica;
  • - cinotecnica;
  • - allevamenti zootecnici minori.
  • - acquacoltura;
  • - allevamento di equidi.

Art. 70 Programma aziendale di miglioramento agricolo ambientale.

1. Il Programma aziendale di miglioramento agricolo ambientale, detto anche Programma aziendale, costituisce lo strumento propedeutico al rilascio dei titoli edilizi per le trasformazioni edilizie e fondiarie attuate funzionali alla produzione agricola dei suoli.

2. Obiettivo del Programma aziendale, in conformità alle normative regionali, è quello di specificare gli obiettivi economici e strutturali che l'azienda agricola intende conseguire e gli interventi da attuare in funzione di essi. I contenuti del Programma dovranno riportare:

  • - la situazione agronomica e le consistenze edilizie dell'azienda;
  • - gli interventi di variazione agronomica da apportare;
  • - gli interventi di sistemazione ambientale e paesaggistica dei luoghi;
  • - gli interventi edilizi funzionali alla conduzione agricola dell'azienda;
  • - le fasi e i tempi di realizzazione degli interventi agronomici ed edilizi;
  • - la conformità urbanistica ed edilizia degli interventi rispetto ai piani urbanistici e ai regolamenti regionali, provinciali e comunali vigenti in materia.

3. Nella redazione del Programma aziendale, ai fini della quantificazione delle ore lavoro necessarie all'attività di conduzione dei fondi, valgono, su tutto il territorio comunale, i parametri previsti dalla legislazione e dai regolamenti regionali vigenti, nonché dagli strumenti della pianificazione territoriale sovraordinati, per le aree a esclusiva funzione agricola.

4. La realizzazione degli interventi previsti dal Programma aziendale è garantita da una convenzione, o atto unilaterale d'obbligo, da registrare e trascrivere a spese e cura del richiedente.

5. Il differimento dei tempi di realizzazione degli interventi contenuti nel Programma aziendale non comporta modifica e variazione del Programma stesso. Il differimento può avvenire previa comunicazione al Comune e sempre nel rispetto della necessaria correlazione degli interventi agronomici ed edilizi previsti nel Programma aziendale approvato.

6. La consistenza e il dimensionamento delle nuove edificazioni previste nel Programma aziendale dovrà essere determinato tenendo conto dell'obbligo di procedere prioritariamente al recupero e alla riqualificazione edilizia e funzionale del patrimonio edilizio esistente non utilizzato in disponibilità dell'azienda agricola.

7. Il Programma di miglioramento agricolo ambientale assume valore di Piano Attuativo quando prevede interventi sul patrimonio edilizio esistente di ristrutturazione urbanistica comportanti perdita della destinazione agricola verso altre funzioni.

Art. 71 Interventi di nuova edificazione.

1. Fermo restando l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero del patrimonio edilizio esistente, nelle aziende agricole è consentita la nuova edificazione solo se necessaria alla conduzione agricola dei fondi. Negli interventi di nuova edificazione dovranno essere impiegati soluzioni tecnologiche e materiali che assicurino la migliore integrazione paesaggistica privilegiando l'edilizia eco-compatibile e favorendo la reversibilità delle costruzioni, la riciclabilità delle componenti riutilizzabili e il risparmio energetico relativo all'intero ciclo di vita.

2. L'edificazione di nuovi annessi agricoli, previa l'approvazione del Programma di miglioramento agricolo ambientale, è consentita alle seguenti condizioni:

  • - gli interventi non devono comportare rilevanti modifiche alla morfologia dei luoghi;
  • - deve essere privilegiata la dislocazione dei manufatti in prossimità del centro aziendale e comunque in localizzazioni in cui risulti minimo l'impegno di suolo;
  • - in assenza di preesistenze edilizie i manufatti devono essere localizzati in modo da conseguire aggregazioni coerenti con la maglia territoriale e poderale e delle tradizioni insediative storicamente consolidate nel luogo;
  • - devono essere adottate tipologie edilizie e materiali conformi alle caratteristiche e alle tradizioni costruttive del luogo;
  • - devono essere adottate soluzioni tipologiche tese a contenere le volumetrie fuori terra per le cantine di vinificazioni e le altre grandi strutture di trasformazione dei prodotti aziendali;
  • - devono essere evitate localizzazioni in posizione di belvedere panoramico o di mezza costa su terreni collinari e in modo tale che il profilo delle coperture non superino le linee di crinale o le vette dei rilievi.

3. Gli annessi agricoli possono essere costituiti da tettoie aperte da ogni lato costituendo, comunque, volumetrie ai fini della determinazione delle dotazioni aziendali in rapporto alla conduzioni agricole dei fondi;

4. La costruzione di nuovi edifici a destinazione residenziale agricola, ferme restando le limitazioni di cui ai successivi commi 6 e 7 e previa l'approvazione del Programma di miglioramento agricolo ambientale, è consentita alle seguenti condizioni:

  • - la Superficie edificabile (SE) massima ammissibile per ogni alloggio non potrà superare i mq 150;
  • - gli interventi non devono comportare rilevanti modifiche alla morfologia dei luoghi;
  • - gli interventi devono essere subordinati alla conservazione e alla manutenzione del sistema idrografico di superficie e della rete scolante delle acque meteoriche;
  • - deve essere privilegiata la dislocazione dei manufatti in prossimità del centro aziendale e comunque in localizzazioni in cui risulti minimo l'impegno di suolo;
  • - in assenza di preesistenze edilizie i manufatti devono essere localizzati in modo da conseguire aggregazioni coerenti con la maglia territoriale e poderale e delle tradizioni insediative storicamente consolidate nel luogo. In particolare, i nuovi manufatti dovranno concorre a conseguire modelli insediativi a corte.
  • - devono essere adottate tipologie edilizie e materiali conformi alle caratteristiche e alle tradizioni costruttive del luogo;
  • - devono essere adottate tecnologie e criteri costruttivi funzionali al contenimento dei consumi energetici e all'utilizzazione di energia prodotta da fonti rinnovabili;
  • - devono essere evitate localizzazioni in posizione di belvedere panoramico o di mezza costa su terreni collinari e in modo tale che il profilo delle coperture non superino le linee di crinale o le vette dei rilievi.
  • - le sistemazioni ambientali dovranno essere previste e realizzate con essenze autoctone o naturalizzate caratterizzanti il contesto paesaggistico.

5. I nuovi edifici rurali, siano essi annessi agricoli che residenze agricole, dovranno essere serviti dalla viabilità esistente e la realizzazione di nuovi tracciati stradali è ammessa esclusivamente con le caratteristiche della maglia poderale consolidata e unicamente come collegamento alla viabilità esistente stessa.

6. Oltre a quanto detto ai commi 2 e 4, l'edificazione di nuovi annessi agricoli e di nuovi edifici a destinazione residenziale agricola nelle aree soggette al vincolo paesaggistico di cui all'art. 136 del D. Lgs. n. 42/2004 è consentita a condizione che:

  • - siano salvaguardate, dalla rete della viabilità rurale, le visuali panoramiche verso la collina di Castel di Pietra e la vallata del Bruna con i resti della Diga dei Muracci;
  • - siano salvaguardate, dalla rete della viabilità rurale e dal tracciato della ferrovia Giuncarico-Ribolla, le visuali panoramiche di Poggio Zenone e Poggio Pelliccia.

Nelle zone di interesse archeologico di cui all'art. 142 c. lett. m) del D.Lgs. n. 41/2004 l'edificazione di nuovi annessi agricoli e di nuovi edifici a destinazione residenziale agricola è soggetta alle prescrizioni contenute nelle relative schede del vincolo.

7. Non è consentito realizzare nuove edificazioni finalizzate alla conduzione agricola dei fondi all’interno dei seguenti ambiti:

  • - nelle aree interessate da copertura forestale;
  • - nelle aree ad elevato grado di naturalità così come definite nell’art. 62 delle presenti Norme;
  • - nelle fasce di rispetto stradale per le profondità determinate dal Codice della strada, D. Lgs. n. 285/1992;
  • - nelle fasce di rispetto cimiteriali;
  • - nelle zone interessate dal vincolo paesaggistico di cui all’art. 142 c. 1 lett. c) “Fiumi, torrenti e corsi d’acqua” del D.Lgs. n. 42/2004, limitatamente alla realizzazione degli edifici a destinazione residenziale agricola.

Art. 72 Interventi sul patrimonio edilizio esistente.

1. Ferme restando le limitazioni imposte dalle presenti Norme per gli immobili soggetti a tutela e per gli edifici ricompresi nei nuclei rurali, nelle aree prevalentemente boscate e in quelle ad elevato grado di naturalità, sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola, in assenza di Programma aziendale sono ammessi i seguenti interventi:

  • - ogni genere di manutenzione ivi ricompresa quella finalizzata a sostituire le coperture esistenti con pannelli fotovoltaici integrati e gli interventi funzionali al miglioramento dell'efficienza energetica del manufatto;
  • - il restauro e il risanamento conservativo come definito dalle leggi statali e regionali vigenti in materia;
  • - la ristrutturazione edilizia conservativa e ricostruttiva di cui all'art. 13 delle presenti Norme;
  • - la sostituzione edilizia come definita dalle leggi statali e regionali vigenti in materia;
  • - le addizioni volumetriche di cui all'art. 15 delle presenti Norme;
  • - gli interventi pertinenziali di cui all'art. 16 delle presenti Norme;
  • - la ricostruzione degli edifici diruti di cui all'art. 18 delle presenti Norme;
  • - gli interventi di edilizia libera consentiti dalle leggi statali e regionali vigenti in materia.

2. Sempre che non comportino il mutamento della destinazione d'uso sul patrimonio edilizio esistente funzionale all'attività agricola sono ammessi gli interventi di ampliamento una tantum consentiti dalla L.R. n. 65/2014 con le seguenti caratteristiche:

  • - ampliamento fino ad un massimo di mc 100 per ogni alloggio agricolo;
  • - ampliamento fino ad un massimo del 10% del volume esistente e comunque non oltre mc 300 per gli annessi agricoli.

3. In assenza di Programma aziendale sono ammessi i trasferimenti di volumetrie che non eccedano, per singolo edificio oggetto degli interventi, il 20% della volumetria esistente.

4. Gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 possono comportare un aumento degli alloggi, ove già esistenti nell'edificio oggetto dell'intervento, ferma restando la loro destinazione agricola.

5. Gli interventi edilizi ammessi dai commi precedenti, nelle zone soggette al vincolo paesaggistico di cui agli agli artt. 136 e 142 del D.Lgs. n. 42/2004, sono subordinati al rispetto delle specifiche prescrizioni contenute nella sezione 4 delle schede del vincolo notificato e nell’elaborato 8B, Disciplina dei beni paesaggistici, del Piano di Indirizzo Territoriale avente valenza di Piano Paesaggistico della Regione Toscana.

6. Ferme restando le limitazioni imposte dalle presenti Norme per gli immobili soggetti a tutela e per gli edifici ricompresi nei nuclei rurali, nelle aree prevalentemente boscate e in quelle ad elevato grado di naturalità, sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d’uso agricola sono ammessi gli interventi di ristrutturazione urbanistica esclusivamente attraverso l’approvazione di Programma aziendale.

Art. 73 Installazione di manufatti temporanei e di ulteriori manufatti in assenza di Programma Aziendale di Miglioramento Agricolo Ambientale.

1. L’installazione di manufatti temporanei, ivi ricomprese le serre, costituisce attività edilizia libera ed è ammessa per un periodo non superiore a due anni e sempre che siano realizzati con materiali leggeri, semplicemente ancorati al suolo e privi di opere murarie. La realizzazione di tali manufatti e di serre fisse è ammessa, in assenza di Programma aziendale, con le procedure previste dalla legislazione regionale, anche per periodi superiori ai due anni. La installazione di serre fisse e manufatti temporanei non produce alcun diritto edificatorio e su di essi non sono consentiti interventi tesi a trasformarli in volumetrie edificate

2. L'installazione è consentita, previa comunicazione da parte dell'imprenditore agricolo, su tutto il territorio rurale con esclusione dei seguenti ambiti:

  • - nelle aree ad elevato grado di naturalità cos&igrave come definite nell'art. 60 delle presenti Norme;
  • - negli ambiti di pertinenza dei centri e dei nuclei storici di cui all'art. 66 delle presenti Norme;
  • - nelle fasce di rispetto stradale per le profondità determinate dal Codice della strada, D. Lgs. n. 285/1992;
  • - nelle fasce di rispetto cimiteriali.

3. La copertura dei manufatti temporanei non dovrà essere costituita da materiale metallico e dovrà presentare colorazioni idonee ad un corretto inserimento paesaggistico nel contesto dei luoghi.

4. Per le attività agrituristiche è ammessa la installazione di manufatti temporanei quali tensostrutture, tendoni, gazebi, pergolati ombreggianti finalizzati allo svolgimento di specifiche manifestazioni di intrattenimento e di carattere ludico sportivo. Tali manufatti dovranno essere rimossi alla conclusione delle manifestazioni e non generano alcun diritto edificatorio.

5. Per le attività di agricampeggio è ammessa, in assenza di Programma aziendale, la realizzazione di nuove strutture da destinare a servizi igienici e volumi tecnici, nella dimensione massima di mq 2.00 per ogni posto letto, a condizione che:

  • - non siano presenti in azienda manufatti esistenti non più utilizzati alla conduzione agricola dei fondi;
  • - che vengano impiegate prevalentemente strutture lignee con tipologie e caratteristiche conformi con le caratteristiche costruttive dei luoghi.

6. Nelle aree soggette al vincolo paesaggistico di cui all’art. 142, c. 1 lett. b) e lett. c) del D.Lgs. n. 42/2004 la installazione di qualsiasi manufatto a carattere provvisorio e temporaneo è ammessa con l’uso di materiali e tecniche costruttive ecocompatibili e a condizione che esso non alteri la qualità percettiva dei luoghi e l’accessibilità e la fruibilità delle rive e delle sponde dei laghi e dei corsi d’acqua.

7. L'edificazione di nuovi annessi funzionali alla conduzione agricola dei fondi per le aziende che non raggiungono i minimi fondiari di cui all'art. 69 delle presenti Norme è ammesso, in assenza di Programma aziendale, alle seguenti condizioni:

  • - l'azienda interessata all'intervento abbia e mantenga in produzione almeno il 50% delle superfici fondiarie minime;
  • - la Superficie edificabile (SE) massima, ivi compresa quella di eventuali edifici esistenti all'interno dell'azienda, non può superare i mq 100;
  • - nel caso di edifici già presenti nell'azienda interessata agli interventi, le superfici residui ammissibili sono ammesse quale ampliamento degli edifici esistenti.

8. La realizzazione degli annessi agricoli di cui al precedente comma 5 dovrà avvenire preferibilmente con struttura lignea e comunque con tipologie edilizie e materiali conformi alle caratteristiche e alle tradizioni costruttive del luogo.

9. L'edificazione di nuovi annessi funzionali alla conduzione agricola dei fondi per le aziende che non raggiungono i minimi fondiari non è ammessa nei seguenti ambiti:

  • - nelle aree prevalentemente boscate cos&igrave come definite nell'art. 59 delle presenti Norme;
  • - nelle aree coltivate pedecollinari e della pianura cos&igrave come definite nell'art. 59 delle presenti Norme;
  • - nelle aree ad elevato grado di naturalità cos&igrave come definite nell'art. 60 delle presenti Norme;
  • - negli ambiti di pertinenza dei centri e dei nuclei storici di cui all'art. 66 delle presenti Norme;
  • - nelle fasce di rispetto stradale per le profondità determinate dal Codice della strada, D. Lgs. n. 285/1992;
  • - nelle fasce di rispetto cimiteriali.

Art. 74 Interventi che comportano la mutazione della destinazione d'uso agricola del patrimonio edilizio esistente.

1. Gli interventi edilizi comportanti la mutazione della destinazione d'uso agricola del patrimonio edilizio esistente sono subordinati alla sottoscrizione di una convenzione, o atto unilaterale d'obbligo, da registrare e trascrivere a spese e cura del richiedente. Gli interventi edilizi dovranno essere eseguiti con tipologie edilizie e materiali conformi alle caratteristiche e alle tradizioni costruttive dei luoghi e, qualora, comportino la demolizione di volumi le ricostruzioni potranno avvenire senza alcun aumento della Superficie edificabile preesistente.

2. Con la convenzione o atto unilaterale d'obbligo di cui al precedente comma 1 vengono individuate le aree di pertinenza degli immobili soggetti al mutamento della destinazione d'uso agricola. Le aree di pertinenza dovranno essere coerenti con il sistema dei segni naturali ed antropici presenti, con la maglia agraria e la tessitura territoriale esistente.

3. E' ammesso il cambio d'uso verso la destinazione residenziale nei seguenti casi:

  • - per superfici abitative realizzate per la conduzione agricola dei fondi;
  • - per superfici di annessi collocate all'interno di fabbricati che già contengono funzioni abitative connesse all'uso agricolo dei fondi;
  • - per superfici destinate all'attività agrituristica, nel caso di cessazione della stessa, collocate all'interno di fabbricati che già contengono funzioni abitative connesse all'uso agricolo dei fondi.

4. Per le superfici agricole destinate alle attività agrituristiche con caratteristiche diverse da quelle descritte nel comma 3, in caso di cessazione dell'attività stessa, è consentita la conversione verso la destinazione residenziale sono nel caso di uso delle stesse per le attività turistico ricettive consentite dalla legislazione statale e regionale per un periodo continuativo di almeno dieci anni.

5. E' ammesso il cambio d'uso della destinazione agricola verso la destinazione commerciale, direzionale e di servizio e/o turistico ricettiva sempre che gli interventi non generino strutture con Superficie edificabile superiore ai mq 1.000. Tra le attività commerciali consentite sul patrimonio edilizio esistente non sono ricomprese le medie e le gradi superfici di vendita cos&igrave come definite dalle leggi statali e regionali vigenti in materia.