Norme Tecniche di Attuazione

Art. 75 Interventi sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso non agricola.

1. Ferme restando le limitazioni imposte dalle presenti Norme per gli immobili soggetti a tutela e per gli edifici ricompresi nei nuclei rurali, nelle aree prevalentemente boscate e in quelle ad elevato grado di naturalità, sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso non agricola sono ammessi i seguenti interventi:

  • - ogni genere di manutenzione ivi ricompresa quella finalizzata a sostituire le coperture esistenti con pannelli fotovoltaici integrati e gli interventi funzionali al miglioramento dell'efficienza energetica del manufatto;
  • - il restauro e il risanamento conservativo come definito dalle leggi statali e regionali vigenti in materia;
  • - la ristrutturazione edilizia conservativa e ricostruttiva di cui all'art. 13 delle presenti Norme;
  • - la sostituzione edilizia come definita dalle leggi statali e regionali vigenti in materia;
  • - le addizioni volumetriche di cui all'art. 15 delle presenti Norme;
  • - gli interventi pertinenziali di cui all’art. 16 delle presenti Norme con le specificazione di cui al successivo comma;
  • - gli interventi di ristrutturazione urbanistica di cui all’art. 14 delle presenti Norme limitatamente alla demolizione e alla ricostruzione di volumetrie con contestuale accorpamento a edifici esistenti;
  • - la ricostruzione degli edifici diruti di cui all'art. 18 delle presenti Norme;
  • - gli interventi di edilizia libera consentiti dalle leggi statali e regionali vigenti in materia.

2. Per il patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso non agricola sono ammessi gli interventi pertinenziali con le caratteristiche e le limitazioni sancite dall'art. 77 delle presenti Norme.

3. Gli interventi di addizione volumetrica consentiti, nelle quantità descritte nell'art. 15 delle presenti Norme, sugli edifici con destinazione residenziale non funzionale all'attività agricola non possono comportare l'aumento delle unità immobiliari.

4. Per gli edifici presenti nel territorio rurale che presentano destinazione d'uso non agricola è sempre ammesso il cambio d'uso verso le funzioni agricole e connesse all'agricoltura.

Art. 76 Interventi di sistemazione ambientale.

1. Nelle aree pertinenziali degli edifici che non presentano la destinazione residenziale o che abbiano mutato la stessa ai sensi dell'art. 74 delle presenti Norme, aventi superficie superiore ad un ettaro, è fatto obbligo della realizzazione degli interventi di sistemazione ambientale. Tali interventi di sistemazione ambientale dovranno essere orientati a:

  • - la conservazione e il mantenimento in efficienza del reticolo idrografico superficiale e della rete scolante delle acque meteoriche;
  • - la conservazione delle aree boscate e di ogni formazione arborea presente avente valore paesaggistico;
  • - la tutela e la conservazione degli assetti agrari storicizzati;
  • - la conservazione, la manutenzione e/o il ripristino della rete della viabilità minore costituita dalle strade comunali, dalle strade vicinali e poderali, dai tratturi e dai percorsi forestali.

2. Gli interventi di sistemazione ambientale devono garantire un assetto dei luoghi coerente con il contesto e con il paesaggio agrario dei luoghi. Essi devono essere descritti in appositi elaborati progettuali composti dalla seguente documentazione:

  • - relazione tecnica descrittiva delle opere;
  • - rilievo planoaltimetrico su adeguata cartografia delle aree soggette agli interventi di sistemazione ambientale;
  • - dettagli progettuali delle opere di sistemazione ambientali previsti;
  • - documentazione fotografica dei luoghi soggetti agli interventi;
  • - computo metrico estimativo delle opere di sistemazione ambientale.

3. Nel caso di pertinenze inferiori ad un ettaro, in luogo degli interventi di sistemazione ambientale, in caso di interventi che comportano la modifica della destinazione agricola degli immobili è dovuta la corresponsione di specifici degli oneri di urbanizzazione connessi al miglioramento ambientale del sistema insediativo rurale.

4. Gli impegni alla esecuzione delle opere di sistemazione ambientale sostituiscono la corresponsione degli oneri di urbanizzazione dovuti per la mutazione della destinazione agricola degli immobili di cui al comma precedente. Nel caso in cui gli importi per la esecuzione delle opere di sistemazione ambientale, da sostenersi nel primo decennio, siano inferiori a quelli dovuti per gli oneri di urbanizzazione per la mutazione della destinazione agricola degli immobili, è dovuta la differenza con il rilascio del titolo abilitativo alla esecuzione degli interventi sul patrimonio edilizio esistente.

5. Gli interventi di sistemazione ambientale di cui ai precedenti commi 1 e 2 o il pagamento degli oneri di urbanizzazione connessi al miglioramento ambientale del sistema insediativo rurale di cui al comma 3 sono dovuti anche nel caso che le opere di mutazione della destinazione d’uso agricola del patrimonio edilizio esistente previste all’art. 74 delle presenti Norme siano attuate da soggetti diversi dall’imprenditore agricolo.

Art. 77 Interventi nei resedi e nelle pertinenze degli edifici.

1. Per resede di un fabbricato non avente la destinazione agricola si intende l'area, catastalmente definita e ad esso asservita anche a seguito della stipula di convenzione o atto d'obbligo di deruralizzazione di cui al precedente art. 74.

2. Nei resedi asserviti agli edifici con destinazione non agricola, ancorchè soggetta a coltivazioni agricolo o forestali, grava il vincolo di inedificabilità e su di esse non risultano efficaci le disposizioni contenute nella Parte III, Titolo II, Capo I delle presenti Norme. Il vincolo di inedificabilità permane anche a seguito di successivi trasferimenti parziali o totali della proprietà del resede, o dell'uso di esso, a qualsiasi titolo effettuati. Ferme restando le limitazioni previste dal Piano Operativo per gli immobili di interesse monumentale e storico architettonico, il vincolo di inedificabilità non si applica agli interventi di ristrutturazione urbanistica comportanti la demolizione di volumetrie con contestuale accorpamento a edifici esistenti.

3. Sono definite aree di pertinenza, in conformità a quanto disposto dal comma 2 del precedente art. 74, quelle connesse all'edificio principale che mantengono con questo rapporti di contiguità fisica, di complementarietà funzionale, di relazione storico architettonica negli assetti e negli arredi. Tali aree ricomprendono le aie, i cortili, i giardini, gli spazi per la sosta e più in generale tutti quegli spazi che assolvono al ruolo di corredo e/o integrazione degli usi dell'edificio stesso. Le aree di pertinenza assumono la destinazione d'uso dell'edificio di riferimento e non sono suscettibili di utilizzo disgiunto da esso.

4. Negli interventi di sistemazione delle aree di pertinenza è vietato introdurre caratteri urbani nel contesto rurale e deve essere garantito un assetto dei luoghi coerente con il paesaggio agrario. Le disposizioni dell'art. 17 delle presenti Norme, per gli interventi pertinenziali di fabbricati che non hanno la destinazione d'uso agricola, valgono con le seguenti prescrizioni:

  • - sono ammesse le attività orticole, di giardinaggio e la piantumazione di alberature ed arredi vegetazionali coerenti con il contesto paesaggistico dei luoghi e che non introducano specie estranee agli assetti consolidati. E' fatto obbligo della conservazione delle alberature di cipresso, di olivo di impianto storico o di altre formazioni vegetazionali consolidate;
  • - è ammessa la realizzazione di tettoie e pergolati esclusivamente con struttura lignea e privi di copertura impermeabile;
  • - è ammessa la realizzazione di piscine ad uso privato, marciapiedi e percorsi pedonali pavimentati con laterizio o materiali lapidei e con il divieto dell'impiego di masselli autobloccanti in cemento;
  • - è ammesso il recupero e fatto obbligo della conservazione, della manutenzione e del ripristino di manufatti minori e accessori quali magazzini, forni, edicole, cippi, murature perimetrali senza alcun aumento delle volumetrie esistenti. Negli edifici monumentali e in quelli di interesse storico architettonico è fatto obbligo della rimozione delle superfetazioni e dei materiali incoerenti con i caratteri formali del fabbricato principale;
  • - nei fabbricati con più alloggi è vietato frazionare l'area di pertinenza connessa al fabbricato stesso;
  • - l'illuminazione dell'area di pertinenza può avvenire esclusivamente con la posa in opera di corpi illuminanti a terra opportunamente schermati per il contenimento dell'inquinamento luminoso.

5. La conformazione del resede e delle aree di pertinenza dovrà essere individuata, in coerenza con quanto disposto dall'art. 74 comma 2 delle presenti Norme, con la presentazione dei progetti edilizi degli interventi ammessi nello stesso.

6. Gli interventi nelle pertinenze degli edifici rurali soggetti al vincolo paesaggistico di cui all’art. 136 del D.Lgs. n. 42/2004 non dovranno alterare la relazione spaziale, funzionale e percettiva tra l’insediamento e il paesaggio agrario circostante. In particolare non potranno essere eseguite opere che vadano ad ostruire i varchi visivi verso il contesto territoriale.

Art. 78 Piccoli manufatti per il ricovero di animali da cortile, da caccia e da affezione.

1. Nel territorio rurale è consentita la realizzazione di ricoveri per animali da cortile, da caccia e da affezione con le seguenti caratteristiche:

  • - la superficie di terreno massima recintata non potrà essere superiore a mq 50;
  • - la recinzione dovrà essere costituita da pali in legno o ferro verniciato, privi di cordolo di fondazione, e rete metallica per una altezza massima pari a ml 2.00;
  • - i manufatti per il ricovero degli animali potranno essere realizzati in materiale ecocompatibile smontabile e reversibile con copertura in legno, in un unico corpo ancorchè suddiviso al suo interno, semplicemente ancorato al suolo, di facile rimozione, privo di opere murarie, e per una superficie massima di mq 25;
  • - l’altezza media utile interna non potrà superare i ml 2.30. Nel caso di manufatti per il ricovero degli equidi l’altezza media interna potrà raggiungere i ml 3.00.
  • - dovranno essere poste in opera siepi e schermature vegetali per limitare l'impatto visivo dei manufatti.

2. In aggiunta alla realizzazione dei manufatti descritti al comma 1 è ammessa la realizzazione di una tettoia o di un box privo di finestre, in materiale ecocompatibile smontabile e reversibile con copertura in legno, privi di opere murarie, e per una superficie massima di mq 15.

3. I ricoveri devono presentare idonee caratteristiche igienico sanitarie, essere facilmente lavabili e disinfettabili. Le acque di scolo dovranno essere opportunamente raccolte e sottoposte ad adeguato trattamento depurativo.

4. La realizzazione dei manufatti per il ricovero degli animali da cortile, da caccia e da affezione non generano alcun diritto edificatorio.

5. Nel territorio rurale è ammessa la realizzazione dei capanni da caccia con le caratteristiche disciplinate dalle leggi statali e regionali vigenti in materia.