Art. 79 Ambiti periurbani e della aree agricole frazionate.
1. Gli ambiti periurbani e delle aree agricole frazionate sono individuati nel Piano Operativo in coerenza con i contenuti del Piano Strutturale e in conformità al Regolamento di attuazione per la qualità del territorio rurale.
2. Gli ambiti periurbani e delle aree agricole frazionate sono connotati da una maglia agricola minuta caratterizzata dalla prossimità e dall'influenza del territorio urbanizzato.
3. Il Piano Operativo, negli ambiti periurbani e delle aree agricole frazionate, con i limiti e le prescrizioni contenute nelle presenti Norme, ammette la realizzazione di nuovi manufatti, e il recupero di quelli esistenti, funzionali all'esercizio dell'attività agricola amatoriale, alla salvaguardia e al ripristino degli elementi del paesaggio rurale e delle connessioni ecologiche.
Art. 80 Nuovi manufatti per l'attività agricola amatoriale.
1. L'installazione di manufatti per l'attività agricola amatoriale è ammessa esclusivamente all'interno degli ambiti periurbani e delle aree agricole frazionate individuati dal Piano Operativo secondo quanto stabilito dall'art. 79 delle presenti Norme.
2. L'installazione dei manufatti per l'attività agricola amatoriale è consentita solo per i fondi che presentino una superficie di almeno mq 1.000 e con le seguenti caratteristiche:
- - dovranno avere una superfici massima di mq 25, una altezza media interna di ml 2.65 (95) e potranno essere realizzati in materiale ecocompatibile smontabile e reversibile con copertura in legno, semplicemente ancorati al suolo, di facile rimozione e privi di opere murarie;
- - la copertura non dovrà essere costituita da materiale metallico e dovrà presentare colorazioni idonee ad un corretto inserimento paesaggistico nel contesto dei luoghi. Le falde dovranno essere a capanna con una pendenza non superiore al 30%;
- - la morfologia planimetrica e altimetrica devono essere organizzate secondo proporzioni regolari, con forme quadrate o rettangolari, in quest’ultimo caso applicando il rapporto tra i due lati di 1.60.
3. Oltre alla installazione dei manufatti con le caratteristiche descritte al comma precedente è ammessa la realizzazione di una tettoia o di un box privo di finestre da destinare al riparo dei mezzi agricoli in materiale ecocompatibile smontabile e reversibile con copertura in legno, privi di opere murarie e aventi superficie massima di mq 15.
4. L'installazione dei manufatti per l'attività agricola amatoriale è ammessa solo se sul fondo oggetto degli interventi non insistono costruzioni stabili aventi tale funzione.
5. I soggetti abilitati alla installazione dei manufatti per l'attività agricola amatoriale sono tutti i privati cittadini ed ogni soggetto che svolge attività agricola amatoriale e/o per l'autoconsumo.
6. Il posizionamento sul fondo dei manufatti per l'attività agricola amatoriale deve limitare al massimo l'impatto visivo e paesaggistico e rispettare la maglia agraria preesistente laddove ancora leggibile.
7. L'installazione dei manufatti per l'attività agricola amatoriale è consentita previa la sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo che disciplini le attività di riqualificazione insediativa e paesaggistica di cui all'art. 82 delle presenti Norme.
8. I manufatti installati ai sensi del presente articolo non generano diritti edificatori, devono essere rimossi al cessare dell'attività agricola amatoriale e non possono essere alienati separatamente dal fondo su cui insistono.
9. La installazione di manufatti rurali non è consentita sui fondi provenienti da frazionamenti di terreni avvenuti successivamente all'adozione del Piano Operativo.
Art. 81 Interventi sugli annessi esistenti per l'attività agricola amatoriale.
1. Negli ambiti periurbani e delle aree agricole frazionate sono ammessi sugli edifici e sugli annessi esistenti per l'attività agricola amatoriale gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 13 delle presenti Norme.
2. Per gli edifici esistenti su fondi di estensione superiore a mq 1.000 e che presentano una superficie inferiore a mq 25, contestualmente alle opere di ristrutturazione edilizia, è ammesso l'ampliamento fino al raggiungimento di tale dimensione. In nessun caso potranno essere variate le altezze esistenti dei manufatti. Nel caso che il fondo ne risulti sprovvisto è contestualmente annessa la realizzazione di una tettoia o di un box privo di finestre da destinare al riparo dei mezzi agricoli aventi le dimensioni e le caratteristiche descritte nel precedente art. 80.
3. Gli interventi ammessi sugli edifici e sugli annessi esistenti per l'attività agricola amatoriale dovranno essere finalizzati alla rimozione dei materiali incongrui con il contesto agrario dei luoghi e potranno essere realizzati previa la sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo che disciplini le attività di riqualificazione ambientale e paesaggistica di cui all'art. 80 delle presenti Norme.
Art. 82 Interventi di riqualificazione insediativa e paesaggistica.
1. Negli ambiti periurbani e delle aree agricole frazionate gli interventi sugli annessi esistenti o di nuova installazione di manufatti per l'attività agricola amatoriale sono subordinati alla sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo, da registrare e trascrivere a spese e cura del richiedente, finalizzato alla esecuzione di opere di riqualificazione insediativa e paesaggistica sul fondo interessato dagli interventi.
2. L'impegno alla esecuzione delle opere di riqualificazione insediativa e paesaggistica, commisurato ai caratteri dell'area oggetto dell'intervento, dovrà prevedere:
- - la esecuzione di siepi e schermature vegetali tali da attenuare l'impatto visivo dei manufatti per l'agricoltura amatoriale;
- - la rimozione di materiali ed arredi vegetazionali incongrui con il contesto agrario e paesaggistico dei luoghi;
- - la conservazione delle aree boscate e di ogni formazione arborea presente avente valore paesaggistico;
- - la piantumazione di nuove alberature ed arredi vegetazionali coerenti con il contesto paesaggistico dei luoghi e che non introducano specie estranee agli assetti consolidati;
- - la conservazione e il mantenimento in efficienza del reticolo idrografico superficiale e della rete scolante delle acque meteoriche;
- - la conservazione, la manutenzione e/o il ripristino della rete della viabilità minore costituita dalle strade comunali, dalle strade vicinali e poderali, dai tratturi e dai percorsi forestali.
3. L'atto unilaterale d'obbligo propedeutico alla installazione dei manufatti per l'agricoltura amatoriale dovrà contenere anche l'impegno alla rimozione degli stessi una volta cessata l'attività agricola sul fondo.