Art. 83 Interventi ammessi nei nuclei rurali.
1. Nei nuclei rurali cosi’ come definiti al precedente art. 61, fatte salve le limitazioni previste dal Piano Operativo per gli edifici di interesse monumentale e/o storico architettonico sono ammessi gli interventi previsti dalla Parte III Titolo II, Capo I e Capo II delle presenti Norme per le trasformazioni attuate dagli imprenditori agricoli e da soggetti diversi dall’imprenditore agricolo con esclusione della nuova edificazione e della ristrutturazione urbanistica.
2. Nel caso di trasformazioni del patrimonio edilizio esistente comportanti ampliamenti volumetrici dei manufatti ricompresi all’interno dei nuclei rurali gli interventi dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:
- - devono essere tutelate e salvaguardate le visuali da e verso il territorio rurale, in particolare quelle percepite dagli assi viari e dai punti panoramici;
- - deve essere rispettato il rapporto tra pieni e vuoti, ovvero tra costruito e non costruito, realizzando le eventuali nuove costruzioni in continuità all’edificato esistente;
- - devono essere adottate soluzioni coerenti con la morfologia dei luoghi e che limitino sbancamenti e movimenti di terra;
- - devono essere adottate soluzioni architettoniche, tecnologie e materiali in grado di assicurare l’integrazione formale e paesaggistica con i caratteri esistenti del nucleo rurale.
3. All’interno del perimetro del nucleo rurale sono vietati interventi che comportino:
- - frazionamenti delle corti o delle pertinenze attraverso recinzioni o separazioni fisiche di qualunque natura che alterino il rapporto consolidato tra gli edifici e gli spazi aperti limitrofi;
- - sistemazioni esterne che introducano caratteri urbani nel contesto agrario e rurale.
4. Gli interventi consentiti dal presente articolo nel nucleo rurale di Castel di Pietra, soggetto al vincolo paesaggistico di cui all’art. 136 del D. Lgs. n. 42/2004, sono ammessi a condizione che siano salvaguardate, dalla rete della viabilità rurale, le visuali panoramiche verso la collina del Castello e la vallata del Bruna con i resti della Diga dei Muracci. In particolare:
- - dovrà essere garantita la continuità della viabilità interpoderale esistente sia per finalità di servizio allo svolgimento delle attività agricole che per finalità di fruizione del paesaggio;
- - venga mantenuta la relazione spaziale e funzionale e percettiva tra l’insediamento rurale e il paesaggio agrari circostante;
- - sia garantita la conservazione dei caratteri tipologici ed architettonici di valore storico e negli interventi consentiti siano adottate soluzioni formali, finiture esterne e cromie coerenti e compatibili con la tipologia e la tradizione edilizia del nucleo rurale;
- - sia mantenuta l’unitarietà percettiva delle aree e degli spazi pertinenziali comuni del nucleo rurale evitandone la frammentazione con delimitazioni fisiche, con pavimentazioni non omogenee e siano confermati i manufatti accessori di valore storico architettonico;
- - non sono ammessi interventi di demolizione e accorpamenti di volumi costituenti il sistema storicamente consolidato del nucleo rurale,
- - nella realizzazione delle tettoie, delle recinzioni, delle schermature e degli elementi di arredo delle aree pertinenziali del nucleo rurale deve essere garantito il mantenimento dei caratteri di ruralità, delle relazioni spaziali, funzionali e percettive con l’edificato e con il contesto agricolo.
Art. 84 Interventi ammessi nei compendi minerari.
1. Gli impianti tecnologici, le strutture e le aree ricomprese all'interno dei compendi minerari, così come definiti dal precedente art. 62, per il loro valore identitario e di testimonianza storica saranno oggetto di uno specifico progetto generale di valorizzazione immobiliare e paesaggistica di iniziativa pubblica, avente valenza di Piano Attuativo, con le seguenti finalità:
- - consentire il riuso degli edifici minerari con interventi, anche di iniziativa privata, tesi all'insediamento di attività commerciali, turistico ricettive e di piccolo artigianato per attività tipiche del territorio;
- - qualificare l'offerta dei servizi connessi al Parco Nazionale delle Colline Metallifere;
- - incentivare le relazioni funzionali tra le aree, gli impianti tecnologici, le strutture e gli immobili dei compendi minerari e il territorio attraverso l'organizzazione di una rete di percorsi e spazi pubblici in grado di consentirne e favorirne l'accesso e la visita;
- - completare gli interventi di regimazione idraulica, di convogliamento delle acque profonde di miniera nel reticolo idrografico di superficie e di prevenzione dei dissesti idrogeomorfologici dei versanti e delle aree interessate dall'attività minerarie e estrattive.
2. Il Piano Attuativo di iniziativa pubblica sarà corredato di uno specifico piano parcellare contenente la individuazione delle aree e degli impianti che per la loro funzione strategica di qualificazione del Parco Nazionale delle Colline Metallifere dovranno essere acquisite al patrimonio comunale. Il Piano Attuativo costituirà variante e contestuale aggiornamento del Piano Operativo.
3. In assenza del progetto generale di valorizzazione immobiliare e paesaggistica di iniziativa pubblica sulle aree, sugli impianti tecnologici, sulle strutture e sugli immobili dei compendi minerari sono consentivi interventi di manutenzione, di recupero del degrado fisico ed ambientale anche con la possibilità di uso temporaneo per manifestazioni artistiche, culturali e sociali.
Art. 85 Interventi ammessi nelle aree e nelle attrezzature esistenti del Parco Nazionale delle Colline Metallifere.
1. Sugli immobili e le attrezzature ricomprese nelle aree del Parco Nazionale delle Colline Metallifere, così come definite al precedente art. 42 sono ammessi gli interventi di ristrutturazione edilizia conservativa di cui all'art. 13 delle presenti Norme.
2. Gli immobili e le aree che già all'adozione del Piano Operativo fanno parte del Parco Nazionale delle Colline Metallifere, ai fini della loro relazione funzionale e territoriale con gli impianti e gli edifici ricompresi nei compendi minerari, potranno essere interessati dal progetto generale di valorizzazione immobiliare e paesaggistica di iniziativa pubblica, avente valenza di Piano Attuativo, di cui all'art. 84 delle presenti Norme.
3. Sugli immobili e le attrezzature ricomprese nel Parco Nazionale delle Colline Metallifere potranno essere avviati programmi di intervento e progetti di trasformazione, sottoposti a procedure di finanziamento pubblico o privato, tesi alla valorizzazione delle funzioni didattiche, ludico-ricreative, museali e culturali coerenti con l'atto istitutivo del Parco stesso. In tal caso l'approvazione del progetto di opera pubblica costituisce, con le procedure di variante urbanistica di cui all’art. 34 della L.R. n. 65/2014, contestuale aggiornamento del Piano Operativo per gli interventi eventualmente non contemplati dallo stesso.
Art. 86 Interventi ammessi nelle strutture ricettive per il turismo.
1. Sul patrimonio edilizio esistente ricompreso nelle strutture ricettive per il turismo presenti nel territorio rurale, così come definite dal precedente art. 63, sono ammessi gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 13 delle presenti Norme.
2. Nella struttura ricettiva alberghiera di Montebelli, sono ammessi interventi di sostituzione edilizia su singoli edifici sempre che gli stessi non comportino aumento della capacità ricettiva. All’interno di tale struttura ricettiva è, altresì, ammessa anche la realizzazione di nuove piscine.
3. Nella struttura ricettiva alberghiera di Montebelli, contestualmente agli interventi ammessi sul patrimonio edilizio esistente può essere previsto anche l’ampliamento delle superfici da destinare a servizi e dotazioni funzionali alla ricettività turistica fino ad un massimo del 20% di quelle esistenti, nel singolo edificio, con tale destinazione.
4. Gli interventi di sistemazione della viabilità, degli spazi aperti, dei giardini e delle pertinenze,facenti parte delle strutture ricettive presenti nel territorio rurale, dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:
- - non dovranno essere poste in opera manti e pavimentazioni tali da ridurre la quantità delle superfici filtranti esistenti;
- - gli arredi vegetazionali e le nuove piantumazioni dovranno essere coerenti con il contesto paesaggistico dei luoghi e non introdurre specie estranee agli assetti consolidati.
Art. 87 Interventi ammessi negli insediamenti artigianali.
1. Sul patrimonio edilizio esistente ricompreso nell'insediamento artigianale presente nel territorio rurale della Merlina, così come definite dal precedente art. 63, sono ammessi tutti gli interventi consentiti nei Tessuti artigianali e industriali - Tcp1 di cui all'art. 34 delle presenti Norme.
2. Ogni intervento all'interno dell'insediamento artigianale della Merlina dovrà prevedere:
- - la esecuzione di siepi e schermature vegetali tali da attenuare l'impatto visivo degli edifici produttivi ed artigianali;
- - la rimozione di materiali ed arredi vegetazionali incongrui con il contesto agrario e paesaggistico dei luoghi;
- - la piantumazione di nuove alberature ed arredi vegetazionali coerenti con il contesto paesaggistico dei luoghi e che non introducano specie estranee agli assetti consolidati;
- - la conservazione e il mantenimento in efficienza del reticolo idrografico superficiale e della rete scolante delle acque meteoriche;
Art. 88 Interventi ammessi nelle aree estrattive.
1. Il Piano Operativo disciplina le attività estrattive nella cava della Vallina e della Bartolina, come definite dall'art. 64 delle presenti Norme.
2. Nella cava della Vallina, la cui produzione risulta in esaurimento, sono ammessi solo gli interventi di attuazione e di completamento del recupero paesaggistico ed ambientale delle aree escavate previsti dal progetto di coltivazione approvato.
3. Per la cava della Bartolina il Piano Operativo recepisce gli interventi previsti dall'ultimo aggiornamento del piano di coltivazione che disciplina le attività di escavazione sino all'anno 2029.
4. Sul patrimonio edilizio esistente all’interno della cava della Bartolina sono ammessi gli interventi di ristrutturazione edilizia e di sostituzione edilizia di cui agli artt. 12 e 13 delle presenti Norme. Contestualmente agli interventi consentiti sul patrimonio edilizio esistente sono ammessi, sui singoli edifici, anche ampliamenti fino al 20% della superficie esistente, funzionali alle lavorazioni in essere e all’esercizio dell’attività di escavazione. (112) Negli edifici ricompresi nelle zone soggette al vincolo paesaggistico di cui all’art. 136 del D.Lgs. n. 42/2004 tali interventi, coerentemente con le prescrizioni contenute nella sezione 4 delle schede del vincolo notificato, sono subordinati al rispetto delle seguenti condizioni:
- - dovranno essere integrati e non comportare variazioni alle soluzioni progettuali già approvate per il recupero escavato;
- - non dovranno comportare variazioni sostanziali alla viabilità di servizio esistente;
- - non dovranno soprapporsi in maniera incongrua alla conformazione morfologica del sito e produrre variazioni alle fasi di escavazione e di recupero del sito contenute nel progetto di coltivazione approvato.
1. L’attività di coltivazione della cava della Bartolina, nelle forme e nelle quantità consentite dal piano di coltivazione approvato, dovrà essere esercitata nel rispetto delle seguenti prescrizioni contenute nella sezione 4 delle schede del vincolo notificato:
- - non sono ammessi interventi che possano compromettere gli ecosistemi forestali;
- - sia tutelata l’efficienza dell’infrastrutturazione ecologica, ove presente, costituita da elementi vegetali puntuali e lineari,
- - negli interventi di recupero ambientale e paesaggistico conseguenti all’attività di escavazione siano limitate trasformazione alla configurazione orografica preesistente tali da eliminare complessivamente l’efficienza della regimazione idraulica dei suoli.
6. Come disciplinato dal precedente art. 64, una volta esaurite le attività di escavazione e di ripristino ambientale e paesaggistico gli ambiti delle aree estrattive della Vallina e della Bartolina assumeranno la destinazione individuata nei progetti di coltivazione e di recupero ambientale approvati.