Norme Tecniche di Attuazione

Titolo I NORME TRANSITORIE E SALVAGUARDIE.

Art. 96 Piani attuativi vigenti e attività edilizia in corso.

1. I contenuti dei Piani Attuativi di iniziativa privata convenzionati e dei titoli edilizi efficaci alla data di adozione del Piano Operativo sono fatti salvi anche se non conformi e coerenti con le disposizioni contenute nelle presenti Norme.

2. Alla data di approvazione del Piano Operativo risultano vigenti le previsioni dei Piani Attuativi riguardanti le seguenti aree:

  • - Ambito a progettazione unitaria 17.Ri del Regolamento Urbanistico previgente in via Bologna a Caldana;
  • - Ambito a progettazione unitaria 22.Ri del Regolamento urbanistico previgente in via A. Moravia a Ravi;
  • - Ambito a progettazione unitaria 24 Ri del Regolamento Urbanistico previgente in via San Carlo a Gavorrano;
  • - Area di completamento urbano zona C3 del Regolamento Urbanistico previgente in via G. Pascoli a Filare;
  • - Area P.E.E.P. di via P. Gobetti a Bagno di Gavorrano;

3. Le disposizioni contenute nei Piani Attuativi di iniziativa privata vigenti alla data di adozione del Piano Operativo rimangono efficaci per l’intero periodo di validità della convenzione stipulata. I titoli edilizi generati dalle disposizioni di tali Piani Attuativi sono fatti salvi anche se presentati successivamente all’adozione del Piano Operativo. Nelle zone soggette al vincolo paesaggistico di cui agli agli artt. 136 e 142 del D.Lgs. n. 42/2004, gli interventi sono subordinati al rispetto delle specifiche prescrizioni contenute nella sezione 4 delle schede del vincolo notificato e nell’elaborato 8B, Disciplina dei beni paesaggistici, del Piano di Indirizzo Territoriale avente valenza di Piano Paesaggistico della Regione Toscana.

4. Alla scadenza del periodo di validità della convenzione le disposizioni del Piano Operativo prevalgono rispetto ai contenuti del Piano Attuativo. Sul patrimonio edilizio esistente nelle aree soggette al Piano Attuativo decaduto sono ammessi gli interventi fino alla ristrutturazione edilizia di cui all'art. 13 delle presenti Norme.

5. Sono fatti salvi gli interventi contemplati nei Programmi Aziendali di Miglioramento Agricolo Ambientale approvati con convenzione o atto unilaterale d'obbligo registrato.

Art. 97 Aree non pianificate.

1. Le aree non pianificate sono quelle per le quali sia intervenuta la decadenza delle previsioni del Piano Operativo. Per le stesse, nelle more della formazione del nuovo Piano Operativo, sono ammessi solo gli interventi di manutenzione del patrimonio edilizio esistente presente in tali aree.

Art. 98 Salvaguardie.

1. Dalla data di adozione del Piano Operativo e sino alla sua definitiva approvazione non sono efficaci le previsioni Regolamento Urbanistico vigente in contrasto con le presenti Norme e non conformi con le previsioni del Piano Operativo medesimo.

Art. 99 Poteri di deroga.

1. I poteri di deroga alle previsioni del Piano Operativo e alle disposizioni delle presenti Norme sono esercitabili esclusivamente alle sole condizioni dettate dalla legislazione statale e regionale vigente in materia.