Art. 17 Parchi e giardini di interesse pubblico e storico.
1. I parchi pubblici e i giardini di interesse storico costituiscono elementi della struttura formale del paesaggio urbano e rurale e ne contraddistinguono il valore sociale ed estetico percettivo.
2. Obiettivo del PS è quello della tutela dei parchi pubblici e dei giardini storici e delle loro qualità paesaggistiche, valorizzandoli attraverso il rispetto dei principali elementi costitutivi.
3. Direttive per il PO è la tutela dei seguenti elementi costitutivi dei parchi pubblici e dei giardini storici:
- - le alberature, i percorsi e gli spazi di relazione per la frequentazione dei parchi;
- - le recinzioni e gli accessi quando originari;
- - le sistemazioni e la continuità con gli edifici di cui costituiscono l'intorno;
- - gli assi visuali aventi origine nelle sistemazioni dei giardini;
- - le sistemazioni planialtimetriche e le relative opere;
- - gli impianti arborei coerenti con il disegno originario;
- - i percorsi e le sistemazioni al suolo;
- - le opere e gli elementi decorativi.
4. Al fine di assicurare la tutela degli elementi di cui al precedente terzo comma il PO e le norme di rango regolamentare correlate definiscono limiti e criteri relativi alle trasformazioni urbanistico-edilizie, alla realizzazione di siepi e recinzioni, all'impianto di alberature, all'installazione di insegne, antenne, linee aeree elettriche o impianti di telecomunicazione;
5. In quanto struttura formale del paesaggio devono essere conservate e/o impiantate specie vegetali locali appartenenti alla tradizione storica o storicizzata desunte da specifiche indagini e da specifici approfondimenti.