Disciplina generale del piano

Art. 19 Condizioni per l'uso delle risorse e per le trasformazioni fisiche del territorio.

1. Il PS attribuisce priorità alla tutela dell'integrità fisica del territorio, intesa come preservazione da fenomeni di degrado e di alterazione irreversibile dei connotati materiali del sottosuolo, suolo, soprassuolo naturale, corpi idrici, atmosfera, considerati singolarmente e nel complesso, con particolare riferimento alle trasformazioni indotte dalle forme di insediamento umano.

2. Il PS stabilisce le condizioni per l'uso delle risorse, che derivano dall'interesse pubblico espresso da provvedimenti legislativi e pianificatori sovraordinati, di cui al successivo articolo, o dalle politiche comunali di tutela e salvaguardie delle componenti del patrimonio territoriale di cui al precedente Titolo II.