Disciplina generale del piano

Art. 3 Livelli di prescrizione.

1. Le disposizioni del PS sono rivolte ai successivi atti di governo del territorio, ed in particolare al Piano Operativo (PO). Tali disposizioni hanno effetti anche sui piani attuativi e tutti i piani o programmi di settore destinati ad avere effetti sulle trasformazioni e sugli assetti del territorio. Esse non hanno il potere proprio delle prescrizioni conformanti il diritto di proprietà, ad eccezione di quanto previsto dalla legge.

2. Nel rispetto dei principi e delle direttive del PS, nella redazione del PO sono consentite limitate modifiche finalizzate a una più corretta individuazione dei perimetri in funzione di variazioni nel frattempo intervenute, di una più accurata lettura o di variazione della base cartografica o di più approfondite analisi, senza che ciò determini variante al PS. In tal caso il PO deve evidenziare la coerenza sostanziale con lo Statuto del territorio e con la Strategia del PS.

3. Le disposizioni del piano si articolano in:

  • - obiettivi, che esplicitano gli orientamenti e le volontà per il governo del territorio e possono essere recepiti con una motivata discrezionalità, purché sempre coerente con le loro finalità;
  • - direttive, ovvero disposizioni che devono essere assunte e condivise nell'elaborazione del PO e degli atti di governo del territorio, previo puntuale approfondimento e verifica. Eventuali scostamenti significativi dalle direttive dettate dal PS devono essere tecnicamente motivati;
  • - prescrizioni, ovvero disposizioni che devono essere obbligatoriamente osservate nell'elaborazione del PO e degli altri atti di governo del territorio

4. Per le prescrizioni derivanti da leggi, provvedimenti e piani sovraordinati, eventuali variazioni degli stessi si intendono automaticamente recepite.

L’avvenuta adozione del PS comporta l’applicazione delle salvaguardie per le previsioni non attuate contenute nei piani urbanistici, nei regolamenti e nei programmi di settore in contrasto con gli obiettivi, le direttive e le prescrizioni contenute nella disciplina del PS medesimo. Le salvaguardie non si applicano ai piani attuativi convenzionati vigenti e ai Programmi aziendali di miglioramento agricolo ambientale per i quali sia stato sottoscritto l’atto unilaterale d’obbligo anche in assenza di inizio dei lavori delle opere in essi previste.