Disciplina generale del piano

Art. 28 Unità Territoriali Organiche Elementari (UTOE).

1. Sulla base dei caratteri patrimoniali che distinguono i diversi ambiti - sintesi tra caratteristiche fisico-morfologiche dei luoghi e degli insediamenti, attività che vi si svolgono, percezione degli abitanti e connotazioni di paesaggio - vengono individuate le Unità Territoriali Organiche Elementari (UTOE), che costituiscono il riferimento principale per ogni tipo di strategia.

2. Le UTOE costituiscono strumenti di controllo e gestione delle trasformazioni territoriali e delle azioni pubbliche e private attivabili e in riferimento alle quali le politiche e strategie di governo devono essere definite in modo complessivo ed unitario. La loro perimetrazione discende dalla necessità di coordinare le azioni di trasformazione entro ambiti organici e distinti, per i quali si attribuiscono specifici obiettivi e disposizioni. Per il presente PS le UTOE, denominate in riferimento ai principali centri e nuclei che vi ricadono, sono:

  • - UTOE 1 Gavorrano, Filare, Ravi;
  • - UTOE 2 Caldana;
  • - UTOE 3 Giuncarico;
  • - UTOE 4 Bagno di Gavorrano, San Giuseppe;
  • - UTOE 5 Potassa, Bivio Ravi, Basse di Caldana e Grilli;
  • - UTOE 6 Castellaccia e Casteani.

3. Il PO potrà apportare modifiche non sostanziali alla delimitazione delle UTOE esclusivamente conseguenti alla definizione degli ambiti ad una scala di maggior dettaglio ed alla migliore definizione degli stati di fatto. Potrà altres&igrave, in tale sede, essere considerata l'opportunità, previe adeguate verifiche e valutazioni, di trasferire parte della capacità insediativa di ogni funzione da una UTOE all'altra nel territorio urbanizzato e dall’esterno del territorio urbanizzato all’interno dello stesso con le con le procedure semplificate previste dall’art. 30 della L.R. n. 65/2014.