Disciplina generale del piano

Art. 35 Criteri generali di dimensionamento.

1. Il dimensionamento del Piano Strutturale è espresso in metri quadrati di superficie edificabile (o edificata) (SE) ed è articolato secondo le seguenti funzioni:

  • a) residenziale, comprensiva degli esercizi commerciali di vicinato;
  • b) industriale e artigianale;
  • c) commerciale relativa alle medie strutture di vendita;
  • d) turistico–ricettiva;
  • e) direzionale e di servizio;
  • f) commerciale all'ingrosso e depositi.

Esso riporta, per ognuna delle suddette categorie funzionali, le dimensioni massime sostenibili riferite alle previsioni interne al perimetro del territorio urbanizzato, e le quantità massime attribuite alle previsioni esterne a tale perimetro.

2. La sostenibilità dello sviluppo territoriale è perseguita valutando le prestazioni delle risorse essenziali del territorio per le nuove previsioni di PS. In particolare:

  • - concorrono al dimensionamento e sono classificati come nuovi impegni di suolo gli interventi che incidono sulle risorse, quali le nuove edificazioni e le ristrutturazioni urbanistiche;
  • - sono ricomprese nel dimensionamento le nuove edificazioni nel territorio urbanizzato e in quello rurale, di strutture artigianali, industriali, o produttrici di beni e servizi, finalizzate al mantenimento delle funzioni produttive, ancorché non soggette alla Conferenza di Pianificazione per effetto dei dispositivi della legge regionale sul governo del territorio;
  • - concorrono al dimensionamento gli interventi nel territorio rurale di nuova edificazione, ancorché di limitata entità – non effettuati per la funzione agricola – e comunque soggetti alla Conferenza di Copianificazione;
  • - non concorrono al dimensionamento gli interventi, ritenuti compatibili, che non comportano trasformazioni delle risorse, come le ristrutturazioni edilizie ancorché con frazionamento delle unità immobiliari, e gli ampliamenti edilizi;
  • - non concorrono al dimensionamento gli interventi di edificazione effettuati per la funzione agricola, trattandosi di interventi che non determinano alcuna quantità di nuovo impegno di suolo ed essendo oggetto di programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale. Ciò vale anche per gli annessi agricoli non soggetti a programma aziendale oppure destinati all'agricoltura esercitata da soggetti diversi dagli imprenditori agricoli, dovendo il Piano Operativo adottare specifiche disposizioni che ne garantiscano il ruolo funzionale alla produzione agricola, anche se svolta in forma amatoriale, e ne qualifichi l'uso ai fini del presidio e della valorizzazione paesaggistica del territorio.

3. I limiti dimensionali fissati dal PS per l'orizzonte temporale indeterminato garantiscono la sostenibilità delle trasformazioni e sono derivati dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) sulla base degli obiettivi e degli indirizzi strategici delle politiche di governo comunale del territorio. Essi costituiscono il riferimento per il Piano Operativo, per i programmi, i progetti e i piani di settore.

4. Il Piano Operativo non potrà consumare l'intera soglia dimensionale stabilita dal Piano Strutturale per il territorio urbanizzato nella sua prima stesura ed il dimensionamento dei singoli PO dovrà essere valutato in relazione all'effettivo fabbisogno quinquennale, allo stato delle risorse e dei servizi disponibili, ed in relazione alle condizioni alla trasformabilità poste dalla Valutazione Ambientale Strategica, nonché alle opere da essa previste e programmate da realizzare.

5. Per quanto stabilito al comma precedente dovrà essere effettuato un monitoraggio che verifichi l'effettiva attuazione degli interventi previsti da ciascun PO alla fine dei cinque anni di applicazione. Gli uffici competenti predispongono il monitoraggio relativo allo stato di attuazione di ciascun PO al fine di:

  • - accertare il grado di conseguimento degli obiettivi strategici del PS con particolare riferimento al recupero del patrimonio edilizio esistente, alla riqualificazione delle strutture insediative e del paesaggio, alle opere di potenziamento dei servizi e delle infrastrutture e alla sostenibilità dei nuovi carichi insediativi;
  • - verificare lo stato della progettazione e l'attuazione degli interventi, pubblici e privati, nelle aree urbane di nuovo impianto, residenziali, produttive o comunque definite;
  • - programmare e selezionare gli interventi nel tempo e precisare le risorse economiche per la realizzazione delle opere;
  • - redigere il bilancio degli interventi realizzati in relazione al dimensionamento previsto per le singole UTOE e per il territorio urbanizzato;
  • - verificare lo stato delle risorse essenziali, dei beni ambientali, storici e paesaggistici;
  • - verificare l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
  • - descrivere lo stato dell'ambiente;
  • - aggiornare il Quadro Conoscitivo, in relazione alle modifiche intervenute, utilizzando appropriate procedure per il recepimento e l'elaborazione dei dati conoscitivi.

6. La Tav. 2.3 del PS individua il perimetro del territorio urbanizzato. Le aree comprese all'interno di tale perimetro possono essere impegnate per la generale costruzione del contesto urbano: per spazi pubblici, parcheggi, aree a verde, sportive, orti, giardini, piazze, aree residenziali, attività commerciali e attrezzature, servizi, attività produttive, ricettive, di ristoro e per lo svago. Sono altres&igrave ricomprese all'interno del perimetro del territorio urbanizzato le aree degli ambiti di rigenerazione e riordino insediativo, di cui al precedente art. 12, comma 10.

7. Il PO potrà comunque, adattare e introdurre aggiornamenti dei perimetri cos&igrave definiti, sulla base di adeguate verifiche a scala di maggiore dettaglio,

8. Il PO potrà contenere previsioni di riuso comportanti la mutazione della destinazione d’uso del patrimonio edilizio esistente del territorio rurale senza che ciò vada a incidere nel dimensionamento del PS e che dovranno essere oggetto di quantificazione, ai sensi dell’art. 83 comma 7 della L.R. n. 65/2014, nel monitoraggio e nella definizione dei contenuti del quadro strategico previsionale quinquennale del PO stesso.