Disciplina generale del piano

Titolo I Patrimonio e identità territoriale.

Art. 5 Le invarianti strutturali del PIT/PPR.

1. Le invarianti strutturali, cos&igrave come definite dalle norme regionali in materia di governo del territoriale, sono articolate dal PIT/PPR in riferimento alle componenti del patrimonio territoriale e sono cos&igrave identificate:

  • - i caratteri idrogeomorfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici;
  • - i caratteri ecosistemici del paesaggio;
  • - il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi, urbani e infrastrutturali;
  • - i caratteri morfotipologici dei paesaggi rurali.

2. Nello Statuto del territorio del PS del Comune di Gavorrano, a seguito delle verifiche e delle indagini di dettaglio, sono contenute le rappresentazioni delle invarianti strutturali del PIT/PPR declinate alla scala comunale. Il riferimento tecnico-operativo per lo svolgimento delle indagini è costituito dagli “abachi delle invarianti” allegati al PIT/PPR stesso;

3. Il PO e tutti gli atti di governo del territorio dovranno recepire, oltre le disposizioni delle presenti norme, gli obiettivi generali indicati per ciascuna invariante strutturale negli artt. 7, 8, 9 e 11 della Disciplina di Piano del PIT/PPR.

Art. 6 Le invarianti strutturali del PTC della Provincia di Grosseto.

1. Il PTC della Provincia di Grosseto riconosce le seguenti invarianti strutturali:

  • - le aree di rilevante pregio ambientale (ARPA) di Poggio Castiglione e Lago dell'Accesa, di Poggio Castel di Pietra e del Monte d'Alma.

2. Il PO, in coerenza con quanto disposto dal PTC della Provincia di Grosseto, dovrà predisporre specifiche norme di tutela riferite alle suddette aree finalizzate alla conservazione dei valori ambientali e territoriali riconosciuti dal PTC medesimo.

Art. 7 I caratteri e le componenti del patrimonio territoriale.

1. Il PS individua i caratteri e le componenti del patrimonio territoriale quali elementi che costituiscono valori di tipo paesaggistico, ambientale, naturalistico, storico, artistico e funzionale che per le loro relazioni costituiscono il fondamento per il riconoscimento dell'identità territoriale. Essi sono composti nella Tavola 2.1 e sono articolati secondo la seguente classificazione organizzata con la declinazione a livello comunale delle invarianti del PIT/PPR:

  • - i caratteri e gli elementi della struttura idrogeomorfologica;
  • - i caratteri e gli elementi della struttura eco-sistemica;
  • - i caratteri e gli elementi della struttura insediativa;
  • - i caratteri e gli elementi della struttura rurale.

1. I caratteri e gli elementi della struttura idro-geomorfologica ricomprendono:

  • - le tipologie morfogenetiche composte dai sistemi dei bacini di esondazione, dall'alta pianura, dal fondovalle, dai margini e dai margini inferiori e dalle colline calcaree, sulle unità liguri, unità toscane e sui terreni neogeneci deformati;
  • - i geotopi costituiti dai siti geologici di interesse regionale e di interesse locale;
  • - la rete idrografica con il reticolo idrografico superficiale, i pozzi e le sorgenti;
  • - gli elementi geo-morfologici con gli affioramenti rupestri e calanchivi.

2. I caratteri e gli elementi della struttura eco-sistemica ricomprendono:

  • - le tipologie degli assetti vegetazionali con la classificazione dei boschi, della vegetazione sclerofilla e della vegetazione ripariale;

3. I caratteri e gli elementi della struttura insediativa ricomprendono:

  • - le tipologie dell'insediamento storico con i centri murati, i nuclei rurali e gli aggregati di fattoria, gli insediamenti di matrice mineraria, i centri lineari sull'Aurelia e sulla ferrovia;
  • - le tipologie dell'insediamento contemporaneo con i centri abitati lungo la rete viaria principale, gli insediamenti produttivi e gli insediamenti turistico ricettivi;
  • - gli elementi puntuali del sistema insediativo costituiti dall'edificato sparso di matrice storica, dall'edificato sparso di matrice contemporanea e dagli aggregati rurali di nuova edificazione.

4. I caratteri e gli elementi della struttura rurale ricomprendono:

  • - le tipologie dei paesaggi agrari costituiti dai campi chiusi delle colline di Giuncarico e di Poggio Crocco, dagli oliveti a corona dei centri murati, dal mosaico colturale complesso dei margini di Ravi, Caldana, Grilli e dell'alta collina, dagli oliveti intensivi e dai vigneti specializzati di fondovalle e di pianura, dai seminativi e dagli oliveti delle colline di Sequerciani, dalle insulae coltivate delle colline tra il Bruna e il Sovata, dai vivai olivati della riforma fondiaria, dai seminativi a maglia medio-piccola di fondovalle, dai seminativi delle aree di bonifica, dai seminativi arborati della Castellaccia e della riforma fondiaria;
  • - gli elementi del paesaggio agrario con i filari arborati e gli alberi monumentali.

5. Le strategie del governo del territorio devono garantire la conservazione, l'uso consapevole, la eliminazione delle condizioni di pregiudizio e la riproduzione nel tempo delle componenti del patrimonio territoriale a beneficio delle generazioni presenti e future

Art. 8 Le invarianti strutturali del Piano Strutturale.

2. Il PS definisce le invarianti strutturali per la definizione dei caratteri specifici, dei principi generativi e delle regole d'uso che assicurano la tutela e la riproduzione delle componenti identitarie e qualitative del patrimonio territoriale. Esse sono nella classificate nella Tavola 2.2 secondo la seguente classificazione organizzata con la declinazione a livello comunale delle invarianti del PIT/PPR:

  • - Invariante I, i caratteri idro-geomorfologici dei bacini idrografici ricomprendente i sistemi dei bacini di esondazione e di pianura, di fondovalle e di margine e della collina.
  • - Invariante II, i caratteri ecosistemici del paesaggio ricomprendente la rete degli ecosistemi forestali, la rete degli ecosistemi palistri e fluviali, la rete degli ecosistemi agropastorali e la rete degli ecosistemi rupestri e calanchivi;
  • - Invariante III, il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi ricomprendente i tessuti insediativi storici e della città contemporanea;
  • - Invariante IV, i caratteri morfotipologici dei sistemi agroambientali e dei paesaggi rurali ricomprendenti i morfotipi delle colutre erbacee, i morfotipi delle colture arboree specializzate, i morfotipi delle associazioni colurali complesse e le componenti agroambientali di ogni morfotipo.

6. Il PS definisce le strategie e le politiche finalizzate al mantenimento e al miglioramento dei caratteri peculiari ed identitari del territorio e detta le regole per l'uso consapevole delle risorse attraverso la definizione di obiettivi e direttive da perseguire ed applicare nella formazione del PO e dei piani comunali di settore.

3. Ai fini della presente disciplina le strategie, le regole d'uso delle invarianti strutturali, gli obiettivi e le direttive per i livelli successivi della pianificazione comunale sono state articolare e riferite a:

  • - il reticolo idrografico superficiale;
  • - gli elementi di naturalità a carattere diffuso;
  • - le sistemazioni idraulico agrarie di tipo tradizionale;
  • - il territorio urbanizzato e il sistema policentrico insediativo comunale;
  • - i centri storici collinari;
  • - le fattorie e i nuclei rurali di impianto storico;
  • - gli edifici rurali di interesse storico;
  • - i compendi minerari;
  • - i parchi e i giardini di interesse pubblico e storico;
  • - la viabilità territoriale fondativa.

Art. 9 Il reticolo idrografico superficiale.

1. Il reticolo idrografico superficiale rappresenta, per la sua funzione biologica essenziale per la vita e per i valori paesaggistici e naturalistici, una delle risorse principali del territorio. Il reticolo idrografico svolge la funzione di connessione e di collegamento dei diversi ambienti del territorio ed è pertanto il riferimento per le politiche di conservazione e di recupero dell'equilibrio territoriale. Esso comprende i fiumi, i torrenti, i rii, i canali ed i loro elementi costitutivi, gli alvei, gli argini, le briglie, le formazioni ripariali, le opere di regimazione idraulica e di bonifica;

2. La Tav. 2.4 del P.S. fornisce la rappresentazione cartografica degli ambiti fluviali dei corsi d'acqua da sottoporre alla tutela paesaggistica di cui all'art. 142 comma 1 lett. c) del D. Lgs. n. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio” la cui ricognizione è stata effettuata in conformità al PIT/PPR e in particolare all'art. 16 della Disciplina dello stesso. (2)

3. La ricognizione operata per i corsi d'acqua, individuati negli elaborati del PIT/PPR, ha consentito di rilevare l'assenza di porzioni di territorio che per le loro caratteristiche fisiche, morfologiche, biologiche o percettive possano essere classificati, ai sensi dell'art. 16 comma 3 lett. a) della Disciplina del PIT/PPR stesso, come contesti fluviali al corpo idrico.

4. Obiettivi del PS sono:

  • - il recupero della naturalità dei corsi d'acqua e la salvaguardia della vegetazione ripariale;
  • - l'eliminazione del degrado, delle criticità ambientali e delle fonti di depauperazione ed inquinamento e il miglioramento della qualità biologica delle acque superficiali;
  • - il miglioramento del regime idraulico e la valorizzazione della fruizione pubblica delle sponde dei corsi d'acqua;
  • - la conservazione dei canali artificiali e degli impianti connessi alla bonifica quale testimonianza dell'identità territoriale.

5. Direttive per formazione del PO sono:

  • - la tutela delle formazioni di ripa o di golena con il divieto di ogni tipo di taglio o il diradamento;
  • - l'incentivazione e la promozione di forme e tecniche di agricoltura ecocompatibile e la regolazione degli equilibri e dei rapporti tra le pratiche agricole e la funzione naturale ed ecologica del reticolo idrografico di superficie;
  • - il mantenimento in efficienza dei canali di bonifica finalizzata alla prevenzione delle criticità idrauliche del territorio.
  • - la verifica dello stato di efficienza della rete fognaria e degli impianti di depurazione esistenti sia ai fini del controllo della qualità degli scarichi che per il progressivo miglioramento della tenuta idraulica dei corsi d'acqua.

6. Nello specifico caso dei corsi d'acqua e dei corpi idrici, per i quali la legislazione nazionale vigente impone una fascia di rispetto e di tutela assoluta della profondità di 10 ml su entrambe le sponde, il reticolo idrografico di riferimento del PS è stato aggiornato con quello approvato dalla Regione Toscana con D.C.R.T. n. 101/2016. Per tale reticolo le azioni di mantenimento comportano interventi mirati alla tutela degli acquiferi ed al miglioramento della qualità delle acque, per i quali è opportuno:

  • - mantenere e migliorare la funzionalità del reticolo idraulico principale e secondario e le sistemazioni idraulico agrarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque meteoriche e superficiali;
  • - migliorare le capacità autodepurative dei corsi d'acqua superficiali, con interventi atti a conservare o ripristinare le caratteristiche di naturalità dell'alveo fluviale, degli ecosistemi e delle fasce verdi ripariali;
  • - mantenere e rafforzare i corridoi biologici dei sistemi connettivi e di tutti gli elementi costitutivi della rete ecologica fluviale, legata al reticolo superficiale anche minore;
  • - incentivare e promuovere forme e tecniche di agricoltura ecocompatibile e l'istituzione di fasce non coltivate in prossimità dei corsi d'acqua o la formazione di fasce tampone, compatibilmente con la conservazione e il ripristino della vegetazione ripariale.

7. La fascia di rispetto, misurata a partire dal piede esterno dell'argine per i corsi d'acqua regimati e a partire dal ciglio di sponda per i corsi d'acqua non regimati nei quali non sono presenti arginature naturali, oltre a garantire la conservazione, il potenziamento ed il ripristino dell'ecosistema dell'ambito ripariale, serve ad assicurare la piena efficienza delle sponde, la funzionalità delle opere idrauliche e facilitare le operazioni di manutenzione delle stesse.

8. Nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua regimati sono da incentivare:

9. il diradamento e il taglio della vegetazione arborea che possa costituire intralcio per le normali operazioni di mantenimento idraulico o di bonifica pericolo per il transito e/o possa compromettere lo svolgimento delle consuete pratiche agricole.

10. Nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua non regimati sono da incentivare:

  • - la ceduazione secondo i turni previsti delle colture forestali riconosciute tali dalla legislazione nazionale e regionale vigente;
  • - il taglio degli individui senescenti e deperienti, secondo le norme previste dalla legislazione vigente e a condizione di favorire lo sviluppo dei soggetti rilasciati o impiantarne di nuovi di specie idonee.

11. Per i corsi d'acqua minori, siano essi pubblici o privati, e per i canali della sistemazione agraria dei suoli, privi di vegetazione di ripa o di golena, sono da incentivare gli interventi di pulizia e mantenimento dei fossi, da effettuarsi a cura dei conduttori dei fondi agricoli frontisti, per evitare fenomeni di dilavamento ed erosione del terreno e di invasione delle sedi stradali. Tali interventi dovranno prevedere la ripulitura degli alvei, la regimazione delle acque di sgrondo dei campi, le arature del terreno mantenendo inerbita una fascia di rispetto parallela al corso d'acqua.

Art. 10 Gli elementi di naturalità a carattere diffuso.

1. Gli elementi di naturalità a carattere diffuso ed il sistema delle connessioni ecologiche presenti sul territorio garantiscono il mantenimento delle prestazioni ambientali e la riproduzione dei processi ecologico-naturali. Svolgono, per questi aspetti, un ruolo particolare i SIC Lago dell'Accesa (IT51A0005) e Monte d'Alma (IT51A0008) che rappresentano un nodo sul territorio comunale della Rete Natura 2000.

2. Obiettivo del PS è il mantenimento ed il rafforzamento del ruolo ecologico e territoriale dagli elementi degli elementi della naturalità a carattere diffuso. Il PS riconosce, nel territorio caratterizzato dall'alternanza tra diversi ecosistemi e aree urbane, il ruolo ecologico per il mantenimento delle prestazioni ambientali ai seguenti elementi:

  • - i boschi, che comprendono i nodi forestali primari e secondari e le matrici forestali di connessione;
  • - le formazioni arbustive e gli alberi isolati o a piccoli gruppi con particolari funzioni ecologiche;
  • - gli alberi monumentali e gli alberi isolati di pregio;
  • - i corridoi ripariali, con la vegetazione ripariale e di golena dei corsi d'acqua;
  • - i sieponali, le siepi e i viali alberati;
  • - i biotopi;
  • - i geotopi;
  • - le sorgenti e i pozzi;
  • - gli agroecosistemi più integri che compongono i nodi e la matrice agroecosistemica e in particolare i seminativi intervallati con aree naturali, gli oliveti storici delle pendici collinari e i prati pascolo;
  • - i gradoni rinaturalizzati o in corso di rinaturalizzazione delle cave dismesse o in fase di dismissione e recupero;
  • - la vegetazione e l'equilibrio ecosistemico dei bacini minerari e delle parti dei compendi in corso di rinaturalizzazione spontanea.

3. Direttiva per il PO è quella di garantire il mantenimento in tutto il territorio comunale di un mosaico paesaggistico ben differenziato, in modo da massimizzare il ruolo degli elementi di naturalità, per i quali dovranno essere promosse diverse modalità di gestione. La loro riduzione non sarà ammissibile se non per indispensabili e comprovati motivi e dovrà essere comunque condizionata ad interventi compensativi. In particolare, dovrà essere garantita:

  • - la conservazione degli habitat prioritari e delle specie che caratterizzano i SIC ZSC del Lago dell'Accesa e del Monte d'Alma;
  • - la conservazione e il progressivo incremento degli elementi che accrescono l'eterogeneità del mosaico ambientale e che sostengono gran parte delle specie d'importanza conservazionistica;
  • - la tutela degli alberi monumentali e degli alberi isolati di pregio, gli alberi in filare lungo le strade e le altre alberature di pregio paesaggistico.

4. I prati pascolo, ancora attivi o abbandonati risultano presenti nel fondovalle delle pendici collinari. Il PO potrà, altres&igrave, individuare i casi in cui dovranno essere limitate o vietate le opere di riforestazione dei terreni incolti.

Art. 11 Le sistemazioni idrauliche agrario di tipo tradizionale.

1. Il PS riconosce quali emergenze del paesaggio agrario da tutelare le sistemazioni idraulico agrarie tradizionali. Tali emergenze compiutamente classificate nel patrimonio territoriale e nelle invarianti strutturali si materializzano con:

  • - le coltivazioni collinari dell'olivo di impianto storico;
  • - i seminativi o vigneti che presentano significativa presenza di arborati;
  • - le aree con presidi di versante, dove sono visibili e comunque conservati i terrazzamenti, i muri di contenimento a secco, i ciglionamenti, i percorsi viari rurali;
  • - gli ambiti dell'appoderamento e della maglia agraria della riforma fondiaria dell'Ente Maremma;
  • - e le opere di regimazione idraulico-agrarie di valore storico e testimoniale della bonifica.

2. Le sistemazioni agrarie tradizionali sono elementi territoriali che oltre a svolgere una funzione agricola e produttiva assumono rilevanza sia sotto il profilo paesaggistico che sotto quello della difesa del suolo, per il contributo sostanziale che apportano nella regolazione degli equilibri ecologici-ambientali, alla stabilità dei suoli e alla difesa dai processi di erosione, alla regimazione delle acque, all'aumento della biodiversità.

3. Obiettivo del PS è la massima tutela delle sistemazioni idraulico agrarie tradizionali e della vegetazione non colturale associata ai coltivi.

4. Direttiva per il PO è la tutela e la valorizzazione delle sistemazioni agrarie tradizionali e soprattutto il mantenimento delle prestazioni ad esse associate, che devono essere garantite da tutti gli interventi, pubblici e privati, che inducano trasformazione del suolo, ivi compresi quelli di tipo agricolo, anche in assenza di edificazione. In particolare, anche attraverso interventi compensativi e perequativi, per il loro valore paesaggistico ed identitario dovrà essere garantita la conservazione e la manutenzione degli oliveti collinari di impianto storico.

5. Non è ammessa l'alterazione dei terrazzamenti e dei ciglionamenti o dei muri in pietrame.

Art. 12 Il territorio urbanizzato e il sistema policentrico insediativo comunale.

1. Il sistema degli insediamenti del Comune di Gavorrano è costituito da una rete di centri antichi collinari e di centri abitati di pianura sorti lungo gli assi infrastrutturali, che strutturano complesse relazioni territoriali, aventi valore urbanistico, ambientale e storico-paesaggistico riconosciute quali elementi del patrimonio territoriale e delle invarianti strutturali.

2. Il PS riconosce nel ruolo assunto dai diversi centri abitati la funzione di mantenimento dell'equilibrio insediativo, per garantire agli abitanti un'elevata qualità dell'ambiente di vita e di lavoro ed efficienti dotazioni urbane e territoriali e per questo individua i quattro livelli su cui si struttura il sistema insediativo:

  • - il sistema dei centri di pianura della Val di Pecora di Bagno di Gavorrano, Filare e San Giuseppe;
  • - il sistema dei centri antichi collinari di Gavorrano, Ravi, Caldana e Giuncarico;
  • - il sistema dei centri lungo il tracciato della S.P. Aurelia Vecchia di Potassa, Bivio Ravi, Basse di Caldana e Grilli;
  • - il sistema degli insediamenti agrari di Castellaccia e Casteani.

3. Fanno parte del sistema policentrico insediativo comunale anche gli insediamenti costituiti dai nuclei di matrice rurale e dagli ambiti contenenti funzioni specialistiche non agricole che costituiscono la trama insediativa che si pone tra il livello dei centri abitati e quello delle case sparse. In essi, a causa della limitata consistenza demografica della scarsa dotazione di servizi non sono riscontrati i connotati urbani veri e propri. I nuclei rurali e gli ambiti specialistici sono individuati nella Tav. 2.3 del PS.

4. Peculiarità del territorio comunale è la presenza di compendi di matrice mineraria dismessi costituiti da impianti, strutture ed edifici testimonianti l'attività estrattiva della pirite nelle miniere di Gavorrano e Ravi-Marchi. Parte di essi sono stati oggetto di recupero e valorizzazione attraverso l'istituzione del Parco Nazionale delle Colline Metallifere, sancita con D.M. del 28/02/2002 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 107/2002. I compendi di matrice mineraria sono, anch'essi individuati nella Tav. 2.3 del P.S. negli ambiti con funzione specialistica.

5. Direttive per il PO sono:

  • - il riordino e il riequilibrio delle funzioni nei centri di pianura con l'adeguato rapporto tra la funzione residenziale e le altre funzioni, promuovendo il consolidamento dei tessuti urbanistici di formazione recente, la migliore definizione e la riqualificazione degli spazi pubblici e del margine urbano;
  • - il contrasto all'abbandono del sistema dei centri antichi di collina attraverso interventi tesi al recupero del patrimonio edilizio esistente che nel rispetto dei caratteri insediativi consentano il mantenimento della residenza e l'attivazione di nuove attività di servizio e di accoglienza;
  • - il recupero del sistema insediativo lineare lungo il tracciato della S.P. attraverso interventi di rigenerazione delle aree dismesse, di riduzione degli effetti del traffico di attraversamento, di completamento dei tessuti edilizi di formazione recente, di definizione della qualità degli spazi pubblici e del margine urbano
  • - la ridefinizione delle aree produttive ed artigianali con l'attivazione di processi tesi alla riqualificazione degli insediamenti esistenti e all'insediamento di nuove attività di supporto e promozione del sistema produttivo locale tali da costituire un “sistema del lavoro” di rango sovracomunale in grado di attrarre investimenti legati al sistema della logistica, delle start-up e dei servizi;
  • - la valorizzazione dei nuclei rurali con l'incentivo al recupero e al riutilizzo degli edifici esistenti, la conservazione delle caratteristiche architettoniche degli spazi e degli edifici legati alle attività agricole originarie, la loro eventuale riconversione prevalentemente alla residenza e all'accoglienza turistica insieme al mantenimento delle relazioni figurative storicamente consolidate tra insediamenti e contesto agricolo circostante;
  • - la valorizzazione del patrimonio tecnologico ed edilizio dei compendi minerari come segno fondamentale e testimonianza storica e culturale del territorio proseguendo ed incentivando i recuperi e i processi di rifunzionalizzazione dei contenitori abbandonati e promovendo il potenziamento dei servizi, delle attività e delle funzioni del Parco Nazionale delle Colline Metallifere.

6. Il PO dovrà inoltre perseguire strategie di sviluppo coerenti rispetto alle direttive di cui alla disciplina d'uso della Scheda di Paesaggio Ambito n. 16 “Colline Metallifere” del PIT/PPR ed in particolare:

  • - evitare che eventuali nuovi insediamenti formino conurbazioni lineari lungo gli assi stradali e in corrispondenza dello scalo storico di Gavorrano Scalo e preservare i varchi in edificati esistenti con particolare riferimento alle aree ricomprese tra Gavorrano – Filare – Bagno di Gavorrano – Forni, San Giuseppe;
  • - assicurare che eventuali nuove espansioni e nuovi carichi insediativi siano coerenti per tipi edilizi, materiali, colori ed altezze, e opportunamente inseriti nel contesto paesaggistico senza alterarne la qualità morfologica e percettiva;
  • - nella progettazione di infrastrutture e altri manufatti permanenti di servizio alla produzione anche agricola perseguire la migliore integrazione paesaggistica, valutando la compatibilità con la morfologia dei luoghi e con gli assetti idrogeologici ed evitando soluzioni progettuali che interferiscano visivamente con gli elementi del sistema insediativo storico.

7. Il territorio urbanizzato è costituito dai centri abitati per i quali il PS, in coerenza con i contenuti dell'allegato 2 “linee guida per la riqualificazione paesaggistica dei tessuti della città contemporanea” del PIT/PPR, riconosce i seguenti morfotipi, cos&igrave come individuati nella Tav. 1.11 del PS stesso:

  • - Tessuti urbani a prevalente funzione residenziale e mista:

T.R.2 Tessuti ad isolati aperti ed edifici residenziali sul lotto;

T.R.3 Tessuti ad isolati aperti e blocchi prevalentemente residenziali;

T.R.4 Tessuti ad isolati aperti e blocchi prevalentemente residenziali di edilizia pianificata;

T.R.5 Tessuto puntiforme;

T.R.6 Tessuto a tipologie miste ed altre aree con attrezzature di interesse comune;

T.R.7 Tessuto sfrangiato di margine.

  • - Tessuti urbani o extraurbani a prevalente funzione residenziale e mista - frange periurbane e città diffusa:

T.R.8 Tessuto lineare.

  • - Tessuti della città produttiva e specialistica:

T.P.S.2 Tessuto a piattaforme produttive, commerciali e direzionali;

T.P.S.3 Insulae specializzate.

  • - Attrezzature e servizi, parchi urbani, impianti tecnologici:

A.1 Aree con parchi urbani e/o verde attrezzato;

A.2 Aree per attrezzature ed impianti.

  • - Aree interessate da varianti o piani attuativi convenzionati:

A.3 Piano attuativo convenzionato.

  • - Lotti e spazi inedificati interclusi dotati di opere di urbanizzazione primaria:

S.I. Spazi inedificati interclusi in area urbana.

8. Per ciascun morfotipo delle urbanizzazioni contemporanee, con la formazione del PO e la definizione della disciplina urbanistica ed edilizia, devono essere osservati gli obiettivi specifici definiti negli “abachi delle invarianti strutturali” e in particolare del richiamato allegato 2 “linee guida per la riqualificazione paesaggistica dei tessuti della città contemporanea” del PIT/PPR;

9. All’interno del territorio urbanizzato sono ricomprese anche quelle aree ritenute strategiche per le politiche comunali di riqualificazione insediativa e di rigenerazione urbana e ritenute funzionali al ridisegno dei margini urbani e delle loro relazioni paesaggistiche il territorio agricolo circostante. Per esse il PO dovrà prevedere una disciplina urbanistica ed edilizia coerente agli indirizzi e alle regole insediative contenute nel Catalogo B del PS. Per quegli edifici che presentano elementi di degrado e di contrasto con i connotati storici dell’edificato il PO potrà consentire interventi di trasformazione edilizia volti al recupero e alla riqualificazione insediativa.

10. Il PS individua, all'interno del territorio urbanizzato, i tessuti e gli edifici di impianto storico classificati nella Tav. 1.11 del P.S. stesso con la sigla “T.S. Tessuti storici”. Per essi il PO dovrà predisporre una specifica disciplina di tutela dei caratteri insediativi, tipologici e dei valori storico architettonici.

11. Il PS, all’interno del territorio urbanizzato, classifica anche i lotti e gli spazi interclusi inedificati serviti dalle opere di urbanizzazione. Per questi il PO dovrà predisporre una disciplina tesa ad una loro identificazione ai fini della tutela dei valori naturalistici, ecologici e paesaggistici in essi presenti. Nei casi in cui in tali spazi non siano presenti valori da tutelare, il PO potrà prevedere negli stessi interventi di riqualificazione insediativa e di rigenerazione urbana.

12. Il PS, inoltre, al fine di avviare interventi di riqualificazione del margine urbano, di percezione del sistema degli insediamenti e di valorizzazione delle relazioni con il territorio circostante individua all'interno del territorio urbanizzato specifici ambiti soggetti a riordino e rigenerazione insediativa, individuati nelle Tav. 2.3 PS stesso.

Art. 13 I centri storici collinari.

1. I centri antichi della collina costituiscono la strutturazione storica del sistema insediativo, rappresentano un esempio di organico rapporto tra geomorfologia del sito e città costruita e costituiscono un valore che deve essere attivamente mantenuto, con il recupero e la valorizzazione dei tessuti edilizi e delle emergenze architettoniche. Essi rappresentano elementi consolidati dell'identità e della percezione paesaggistica del territorio comunale.

2. Obiettivo del PS è quello della tutela e del recupero dei centri antichi e delle loro qualità architettoniche, valorizzando la loro immagine urbana e favorendo processi di riuso del patrimonio edilizio esistente.

3. Direttiva per il PO è quella di prevedere una specifica disciplina che, anche sulla base di adeguate indagine di tipo storico, favorisca:

  • - la conservazione dei caratteri del tessuto storico e la valorizzazione delle qualità estetiche e materiche dell'edilizia storica riconosciuta di valore;
  • - regole e modalità d'intervento per l'insediamento di funzioni coerenti con la classificazione di valore architettonico, culturale e documentario degli edifici e adeguate all'identità e al ruolo svolto dai diversi centri storici del territorio comunale;
  • - il ripristino e il miglioramento della qualità ambientale e dei valori urbani e architettonici peculiari e la valorizzazione degli spazi aperti attraverso uno specifico progetto di suolo;
  • - la salvaguardia del contesto urbano limitando la percorribilità carrabile e la sosta e incrementando il sistema dei parcheggi al di fuori dei centri storici;
  • - il riutilizzo anche a scopi turistico-ricettivo del patrimonio edilizio esistente con regole di intervento tese alla riqualificazione conservativa delle parti degli edifici con affaccio su gli spazi pubblici e a consentire modeste trasformazioni edilizie nelle porzioni con affaccio su spazi privati interclusi;
  • - la salvaguardia e la valorizzazione delle emergenze visuali storico-culturali rappresentante dai borghi e dai centri collinari che si stagliano in posizione dominante sui contrafforti e sui balconi naturali, nonché le relazioni tra il sistema insediativo e il paesaggio agrario circostante caratterizzato da oliveti tradizionali o seminativi.

4. La Tavola 2.3 del PS individua gli ambiti di pertinenza dei centri storici collinari quali porzioni del territorio contermine che per le loro relazioni morfologiche estetico-percettive, funzionali e storiche assumono il ruolo di salvaguardia paesaggistica del sistema insediativo di valore storico ed architettonico. Il PO dovrà promuovere azioni volte alla tutela, alla conservazione e alla valorizzazione degli ambiti di pertinenza dei nuclei storici, con particolare riferimento al mantenimento degli oliveti collinari di impianto storico.

Art. 14 Le fattorie e i nuclei rurali di impianto storico.

1. I nuclei rurali e le fattorie di matrice storica, in prevalenza lungo la viabilità storica di impianto leopoldino, rappresentano una peculiare forma insediativa del territorio e costituiscono componente del patrimonio territoriale. Risultato identificati nella Tavola 2.2 del PS. La loro presenza struttura un sistema di insediamenti diffusi nel territorio che, unitamente ai tracciati viari generatori, si è costituito in stretta relazione con gli assetti agrari dell'appoderamento ottocentesco.

2. Obiettivo del PS è quello del consolidamento della presenza degli abitanti e delle attività insediate, favorendo l'adeguamento delle strutture esistenti nel rispetto dei caratteri storici, tutelando le relazioni con il contesto ambientale e paesaggistico e incentivando forme di accoglienza turistica compatibili con le caratteristiche formali ed architettoniche del patrimonio edilizio.

3. Direttive per il PO sono:

  • - riconoscere e tutelare gli specifici caratteri, prevedendo interventi di valorizzazione e conservazione in relazione alle differenti articolazioni tipologiche e formali;
  • - perseguire la tutela e il ripristino dei caratteri tipo-morfologici originali e delle qualità estetiche e materiche dell'edilizia di valore storico-architettonico e storico-testimoniale e degli spazi aperti che ne costituiscono l'intorno, privilegiando negli interventi di recupero, il riutilizzo dei materiali e delle tecniche costruttive tradizionali;
  • - rilevare le forme di degrado tipologico esistenti, gli eventuali manufatti incongrui, le forme di alterazione e di degrado fisico e ambientale da risanare.

4. Allo scopo di salvaguardarne le specifiche identità dei nuclei rurali e delle fattorie di impianto storico, il PS incentiva forme di recupero e di utilizzo degli edifici esistenti con il mantenimento delle caratteristiche architettoniche degli spazi e degli edifici legati alle attività agricole originarie e la loro eventuale riconversione prevalentemente a scopi turistici o di residenza, insieme ad adeguate misure di tutela che assicurino il mantenimento delle relazioni figurative storicamente consolidate tra insediamenti e contesto agricolo circostante.

5. In coerenza con quanto previsto per i centri storici collinari, il PS anche per le fattorie e i nuclei rurali di impianto storico individua ambiti di pertinenza che assumono la funzione di elementi di salvaguardia del sistema insediativo di valore storico ed architettonico. Per tali ambiti il PO dovrà contenere una disciplina volta al mantenimento delle relazioni funzionali con le fattorie e i nuclei rurali, alla tutela paesaggistica e al mantenimento delle pratiche agricola e di manutenzione dei suoli.

Art. 15 Gli edifici rurali di interesse storico.

1. Il PS considera l'edilizia rurale di interesse storico dell'appoderamento di matrice ottocentesca e novecentesca, costituita da edifici la cui funzione è ancora oggi prevalentemente connessa all'attività agricola, un valore essenziale per il riconoscimento degli assetti del territorio rurale e della loro evoluzione.

2. Obiettivo del PS è quello di tutelare, riqualificare e valorizzare l'edilizia dell'appoderamento ottocentesco e della maglia agraria novecentesca della riforma fondiaria dell'Ente Maremma.

3. Direttive per il PO per quanto riguarda gli edifici rurali di interesse storico:

  • - perseguire la tutela e il ripristino dei caratteri tipo-morfologici originali e delle qualità estetiche e materiche dell'edilizia di valore storico-architettonico e storico-testimoniale e degli spazi aperti che ne costituiscono l'intorno, privilegiando negli interventi di recupero il riutilizzo dei materiali e delle tecniche costruttive tradizionali;
  • - specificare e dettagliare gli interventi e le destinazioni d'uso ammissibili, sulla base della compatibilità tra tipo edilizio e modalità di riuso, per assicurare il rispetto degli elementi tecno-morfologici caratterizzanti, rilevando anche le forme di degrado tipologico esistenti, gli eventuali manufatti incongrui, le forme di alterazione e di degrado fisico e ambientale da risanare;
  • - disciplinare le modalità per la realizzazione di eventuali opere esterne o le trasformazioni relative all'area di pertinenza definita in quella sede, per assicurare il corretto inserimento nell'intorno figurativo e paesaggistico, coerentemente alla classificazione di valore architettonico e documentale svolta.

4. Con la formazione del PO dovranno essere svolte adeguate analisi del patrimonio edilizio costituito dall'edilizia rurale storica, accertandone lo stato di conservazione e di integrità, al fine di giungere ad una articolazione degli interessi edilizi ammessi in ragione dell'effettivo interesse storico-architettonico e formale-tipologico riscontrato.

Art. 16 I compendi minerari.

1. Il PS considera gli impianti tecnologici, le strutture e gli edifici di matrice mineraria la cui funzione originaria era connessa alle attività estrattive dal sottosuolo un valore testimoniale dell'evoluzione storica e culturale del territorio e delle caratterizzazioni sociali della comunità.

2. Obiettivo del PS è quello di tutelare i segni significativi delle attività minerarie ed estrattive di Gavorrano e Ravi-Marchi proseguendo negli interventi di recupero che stanno consentendo la bonifica delle discariche minerarie, la riqualificazione di edifici ed impianti significativi e la valorizzazione dei compendi di matrice mineraria attraverso la istituzione del Parco Nazionale delle Colline Metallifere.

3. Direttive per il PO sono:

  • - la riqualificazione dei siti estrattivi abbandonati e il recupero delle discariche minerarie che costituiscono forme suggestive che caratterizzano il paesaggio collinare, attraverso progetti integrati di valenza paesaggistica e culturale.
  • - l'incentivo, anche con interventi di tipo compensativo e perequativo, alla messa in sicurezza e al completamento della bonifica delle aree e dei siti e degli immobili che presentano caratteri di degrado ambientale e/o fisico-strutturale;
  • - il completamento degli interventi di regimazione idraulica, di convogliamento delle acque profonde di miniera nel reticolo idrografico di superficie e di prevenzione dei dissesti idrogeomorfologici dei versanti e delle aree interessate dall'attività minerarie e estrattive;
  • - la previsione della rifunzionalizzazione degli edifici minerari in disuso con interventi, anche di tipo privato, tesi all'insediamento di attività commerciali, turistico-ricettive e di servizio connesse ed in grado di qualificare il ruolo e l'offerta del Parco Nazionale delle Colline Metallifere;
  • - l'incentivazione delle relazioni funzionali tra le aree, gli impianti, le strutture e gli edifici dei compendi di matrice mineraria e il territorio attraverso l'organizzazione di percorsi e una rete di spazi pubblici in grado di consentirne e favorirne l'accesso e la visita.

4. Allo scopo di salvaguardarne le specifiche identità il PO dovrà valutare forme di conservazione e manutenzione dei “castelli” minerari di estrazione, in legno e/o in acciaio, isolati o facenti parte dei compendi minerari, quali elementi figurativi e consolidati dell'identità e del paesaggio minerario del territorio comunale.

Art. 17 Parchi e giardini di interesse pubblico e storico.

1. I parchi pubblici e i giardini di interesse storico costituiscono elementi della struttura formale del paesaggio urbano e rurale e ne contraddistinguono il valore sociale ed estetico percettivo.

2. Obiettivo del PS è quello della tutela dei parchi pubblici e dei giardini storici e delle loro qualità paesaggistiche, valorizzandoli attraverso il rispetto dei principali elementi costitutivi.

3. Direttive per il PO è la tutela dei seguenti elementi costitutivi dei parchi pubblici e dei giardini storici:

  • - le alberature, i percorsi e gli spazi di relazione per la frequentazione dei parchi;
  • - le recinzioni e gli accessi quando originari;
  • - le sistemazioni e la continuità con gli edifici di cui costituiscono l'intorno;
  • - gli assi visuali aventi origine nelle sistemazioni dei giardini;
  • - le sistemazioni planialtimetriche e le relative opere;
  • - gli impianti arborei coerenti con il disegno originario;
  • - i percorsi e le sistemazioni al suolo;
  • - le opere e gli elementi decorativi.

4. Al fine di assicurare la tutela degli elementi di cui al precedente terzo comma il PO e le norme di rango regolamentare correlate definiscono limiti e criteri relativi alle trasformazioni urbanistico-edilizie, alla realizzazione di siepi e recinzioni, all'impianto di alberature, all'installazione di insegne, antenne, linee aeree elettriche o impianti di telecomunicazione;

5. In quanto struttura formale del paesaggio devono essere conservate e/o impiantate specie vegetali locali appartenenti alla tradizione storica o storicizzata desunte da specifiche indagini e da specifici approfondimenti.

Art. 18 Viabilità fondativa.

1. La viabilità storica consiste prevalentemente in infrastrutture di antica formazione desunte dal Catasto Leopoldino, con valore fondativo rispetto ai centri e alle frazioni. Essa è ricompresa tra i caratteri e le componenti del patrimonio territoriale ed è identificata nella Tavola 2.1 del PS. Assume carattere identitario del territorio il sistema generatore dell'impianto fondiario degli insediamenti, la compatibilità con la morfologia del suolo e la potenzialità di costituire itinerari ciclopedonali e per la mobilità lenta. Tali infrastrutture sono generalmente ancora presenti nell'attuale sistema della mobilità con la maggior parte del loro tracciato e appartengono sia alla viabilità principale che a quella di collegamento di edifici isolati, borghi e centri minori.

2. Obiettivo del PS è quello di preservare e valorizzare il complesso sistema degli antichi tracciati stradali, con le loro valenze ambientali e paesaggistiche, sia per rafforzare l'identità storico culturale del territorio comunale, sia al fine di favorire la permanenza della popolazione insediata, incentivando la rivitalizzazione dei nuclei abitati.

3. Direttiva per il PO è la tutela della viabilità storica, che deve essere finalizzata non solo alla conservazione dell'oggetto fisico in quanto tale, ma anche in relazione alla sua valorizzazione turistica, alla sua appartenenza a circuiti tematici e alla rete dei percorsi ciclopedonali.

4. Le politiche comunali dovranno prevedere azioni e provvedimenti per la valorizzazione e la promozione a scopo turistico e ricreativo degli itinerari storici, con la organizzazione di percorsi storico-culturali, paesaggistici e panoramici, legati al tempo libero. È inoltre da recuperare, nella configurazione attuale o in quella da ripristinarsi in base alla documentazione storica, la rete dei sentieri poderali e dei percorsi escursionistici esistenti, che collegano le valli e le colline nelle quali si conforma il territorio. Si potranno prevedere particolari forme di arredo e segnaletica tali da salvaguardare i principali coni visuali di pregio paesaggistico e contemporaneamente garantire accresciuti livelli di comfort e sicurezza per la percorribilità alternativa pedonale, ciclabile, ippica, ed escursionistica.

5. Per la viabilità fondativa valgono, comunque, le seguenti prescrizioni da osservarsi anche negli interventi di manutenzione:

  • - deve essere conservata la percorribilità pubblica dei percorsi. La sede della viabilità storica non può essere soppressa né privatizzata o comunque alienata o chiusa salvo che per motivi di sicurezza e di pubblica incolumità;
  • - dovranno essere conservati i principali elementi caratterizzanti la pertinenza stradale (manufatti storici, edicole e cippi segnaletici, altarini, croci, fontanili e simili).

Titolo II Vincoli e tutele.

Art. 19 Condizioni per l'uso delle risorse e per le trasformazioni fisiche del territorio.

1. Il PS attribuisce priorità alla tutela dell'integrità fisica del territorio, intesa come preservazione da fenomeni di degrado e di alterazione irreversibile dei connotati materiali del sottosuolo, suolo, soprassuolo naturale, corpi idrici, atmosfera, considerati singolarmente e nel complesso, con particolare riferimento alle trasformazioni indotte dalle forme di insediamento umano.

2. Il PS stabilisce le condizioni per l'uso delle risorse, che derivano dall'interesse pubblico espresso da provvedimenti legislativi e pianificatori sovraordinati, di cui al successivo articolo, o dalle politiche comunali di tutela e salvaguardie delle componenti del patrimonio territoriale di cui al precedente Titolo II.

Art. 20 Vincoli sovraordinati e tutele del territorio.

1. La Tavola 2.4 del PS riporta i vincoli sovraordinati e le zone di tutela del territorio per le quali gli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica sono soggetti alla specifica disciplina normativa di riferimento. Nello specifico, sono classificati i seguenti vincoli paesaggistici articolati secondo le disposizioni della legislazione nazionale di riferimento:

  • - i beni culturali di cui alla Parte seconda del D. Lgs. n. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio;
  • - i beni paesaggistici, gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico di cui alla Parte terza, art. 136, del D. Lgs. n. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio;
  • - i beni paesaggistici, le aree tutelate per legge di cui alla Parte terza, art. 142 comma 1, del D. Lgs. n. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ed in particolare:
  • - lett. b), i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia;
  • - lett. c), i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
  • - lett. g), i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
  • - lett. h), le zone assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
  • - lett. m), le zone di interesse archeologico.
  • - le aree soggette a vincolo idrogeologico e forestale di cui al R.D. n. 3267/1923 e alla L.R. n. 39/2000.

2. Sono soggetti ai vincoli di tutela imposti dal D. Lgs. n. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, ancorchè non individuati nella cartografia della Tav. 2.4 del PS, gli immobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fini di lucro, che presentano interesse artistico, storico archeologico o etnoantropologico ai sensi dell’articolo 10 comma 1 del D. Lgs. n. 42/2004 medesimo.

3. Costituiscono parte integrante del PS:

  • - la disciplina degli “Immobili ed aree di notevole interesse pubblico” di cui all’articolo 136 del D. Lgs. n. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” gli obiettivi con valore di indirizzo, le direttive e le prescrizioni d’uso contenute nella sezione 4 lettera C delle Schede dei vincoli di cui al D.M. 07/02/1977, pubblicato sulla G.U. n. 64/1977 “Castel di Pietra e Muracci” e al D.M. 20/04/1977, pubblicato sulla G.U. n. 144/1977 “Zona collinare di Poggio Zenone” di cui all’elaborato 3B del PIT/PPR;
  • - la disciplina delle aree tutelate per legge di cui all’articolo 142 del D. Lgs. n. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” di cui all’elaborato 8B del PIT/PPR.

4. Il PS classifica anche i territori soggetti a specifiche discipline di tutela ambientale. Essi sono individuati nella Tavola 2.5 secondo la seguente classificazione:

  • - vincolo idrogeologico e forestale di cui al R.D. n. 3267/1923 e alla L.R. n. 39/2000;
  • - zone a protezione speciali SIC del Lago dell'Accesa (IT51A0005) e di Monte d'Alma (IT51A0008);
  • - geositi di interesse regionale e locale;
  • - ARPA del PTC della Provincia di Grosseto di Poggio Castiglione e Lago dell'Accesa, di Poggio Castel di Pietra e di Monti d'Alma;
  • - aree di rischio archeologico di cui all'art. 90 del D. Lgs. n. 42/2004.

5. Vengono inoltre segnalate le seguenti tutele del territorio per la disciplina delle quali, se non diversamente disposto dalle presenti norme, si rinvia alla normativa sovraordinata di riferimento:

  • - zona di rispetto delle acque destinate a consumo umano erogate mediante impianto di acquedotto di cui al D.Lgs. n.152/2006;
  • - zona di rispetto degli impianti di depurazione di cui alla D. Lgs. n. 152/1999;
  • - elettrodotti e cabine elettriche con relative fasce di rispetto di cui al D.P.C.M. del 08/07/2003;
  • - metanodotti con relative fasce di rispetto di cui al D.M. del 24/11/1984;
  • - fasce di rispetto dalle strade di cui al D.P.R. n. 495/1992;
  • - fasce di rispetto ferroviario di cui al D.P.R. n. 753/1980;
  • - fasce di rispetto cimiteriale di cui al R.D. n. 1265/1934.

6. L'apposizione di vincoli e tutele con valore conformativo successivamente all'approvazione del PS, per mezzo di leggi, provvedimenti amministrativi o piani sovraordinati, con effetto immediato e diretto sulla pianificazione comunale, rende obbligatorio l'aggiornamento del PS stesso. A tale aggiornamento si provvede con deliberazione dell'organo competente, come indicato al precedente art. 4.

Art. 21 Limiti per l'uso consapevole delle risorse.

1. Il PS persegue l'obiettivo della riduzione dei consumi e dell'uso consapevole delle risorse acqua, aria ed energia, nonché della corretta gestione dei rifiuti. Persegue inoltre il raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dalla normativa nazionale e regionale in relazione alla riduzione ed alla minimizzazione dell'esposizione della popolazione all'inquinamento elettromagnetico. A tal fine riconosce che ogni intervento finalizzato alla riduzione dei consumi o alla migliore gestione dei rifiuti, cos&igrave come ogni intervento teso alla riduzione dell'esposizione ai campi elettromagnetici, riveste un interesse collettivo.

2. Direttive per il PO ed il Regolamento edilizio sono quelle di favorire gli interventi che consentano la riduzione dei consumi idrici, la riduzione dell'inquinamento chimico ed acustico, dell'aria, la riduzione dei consumi energetici e il miglior sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili, l'attuazione delle migliori pratiche correnti in tema di gestione dei rifiuti, nel rispetto delle salvaguardie delle componenti del patrimonio territoriale di cui al precedente Titolo II.

3. In particolare:

  • - la realizzazione di impianti e installazioni per telefonia mobile e/o telecomunicazioni, finalizzata a garantire l'efficienza del servizio, dovrà tener conto prioritariamente della necessità di assicurare il rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici delle popolazioni, nonché dei valori paesaggistici su tutto il territorio comunale. A tal fine il PO o gli atti comunali della pianificazione di settore potranno individuare le aree idonee e non idonee alla installazione degli impianti di telecomunicazione sulla base dei criteri localizzativi dettati dalla L.R. n. 49/2011 e delle successive modificazioni ed integrazioni;
  • - prima di nuove previsioni urbanistiche di nuova edificazione e/o di semplice ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente con aumento dei carichi urbanistici, occorrerà verificare il dimensionamento e funzionamento complessivo dei sistemi di smaltimento urbani ed in caso di insufficienza di questi subordinare gli stessi interventi all'adeguamento dei collettori urbani principali o agli altri interventi necessari, con particolare attenzione alla separazione dei reflui produttivi o domestici, dalle acque meteoriche e di dilavamento superficiale; in tali aree, i nuovi collettori fognari di smaltimento delle acque meteoriche dovranno essere opportunamente dimensionati sulla base di un tempo di ritorno adeguato.

Titolo III Prevenzione dei rischi territoriali.

Art. 22 Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA).

1. Gli studi e le indagini idrauliche di supporto al PS sono adeguate e conformi alle disposizioni contenute nel Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA), ciclo 2015/2021 elaborato dall'Autorità di Bacino Distretturale dell'Appennino Settentrionale. Nell'attuazione delle strategie del PS ogni intervento di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio è comunque soggetta alle disposizioni del PGRA medesimo.

2. Gli studi e le indagini idrauliche di supporto al PS costituiscono aggiornamento delle aree soggette a pericolosità di alluvione e rischio contenute nella cartografia del PGRA.

Art. 23 Pericolosità idraulica.

1. Gli studi e le indagini idrauliche di supporto al PS sono state condotte per i corsi d'acqua ritenuti in situazione di criticità in rapporto alla loro interazione con i sistemi insediativi esistenti e con le previsioni strategiche di trasformazione urbanistica del territorio. In particolare sono stati oggetto di studio:

  • - il sistema Rigiolato – Botrelle ai margini del centro urbano di Forni San Giuseppe;
  • - il reticolo idrografico limitrofo al centro urbano di Potassa;
  • - il fosso dell'Acquanera e i suoi affluenti alle Basse di Caldana;
  • - il torrente Rigo ai margini del centro urbano di Grilli.

2. Gli studi idraulici e le relative modellazioni hanno permesso di individuare le aree soggette ad allagamenti con tempi di ritorno (Tr) inferiori a 30 anni e ricompresi tra 30 e 200 anni.

3. Le aree soggette ad allagamenti con Tr ricompresi tra 200 e 500 anni sono state definite con criteri morfologici e cognitivi.

4. Gli studi e le indagini idrauliche di supporto al PS prevedono la suddivisione del territorio comunale secondo le seguenti classi di pericolosità:

  • - I4, pericolosità idraulica molto elevata – aree interessate da allagamenti con Tr inferiori a 30 anni;
  • - I3, pericolosità idraulica elevata – aree interessate da allagamenti con Tr ricompresi tra 30 e 200 anni;
  • - I2, pericolosità idraulica media – aree interessate con tempi di ritorno ricompresi tra 200 e 500 anni definite con criteri cognitivi e morfologici mantenendo il limite interno dell'area quella della classe I3 e quello esterno dettato dalla pianura alluvionale o dall'altimetria di almeno 2 ml sopra il ciglio di sponda o il piede esterno dell'argine;
  • - I1, pericolosità idraulica bassa – aree collinare o montane prossime ai corsi d'acqua per le quali ricorrono le seguenti condizioni:
  • - non vi sono notizie storiche di alluvioni;
  • - sono in situazioni favorevoli di altro morfologico, di norma a quote superiori ai 2 ml rispetto al ciglio di sponda o al piede dell'argine.

5. La correlazione delle classi di pericolosità idraulica in funzione della frequenza degli eventi alluvionali, alla luce delle disposizioni normative vigenti risulta riportata nella tabella seguente:

Regolamento regionale 53/R/2011PgraL.R. n. 41/2018
Aree a pericolosità idraulica molto elevata (I4)Aree a pericolosità per alluvioni elevata (P3)Aree a pericolosità per alluvioni frequenti
Aree a pericolosità idraulica elevata (I3)Aree a pericolosità per alluvioni media (P2)Aree a pericolosità per alluvioni poco frequenti

Art. 24 Pericolosità geomorfologica.

1. Le indagini geomorfologiche del PS risultano conformi e adeguate al Piano stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI) degli ex Bacini regionali Ombrone e Toscana Costa.

2. Nell'attuazione delle strategie del PS ogni intervento di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio è comunque soggetta alle disposizioni dei PAI degli ex Bacini regionali Ombrone e Toscana Costa.

3. L'Amministrazione Comunale a seguito di modifiche significative del quadro conoscitivo, ulteriori studi conoscitivi ed approfondimenti o la esecuzione di opere di prevenzione ancorchè non disciplinate nel PS promuove l'aggiornamento dei contenuti del PAI con le modalità contenute negli artt. 27 e 32 delle Norme del PAI medesimo.

Art. 25 Pericolosità geologica.

1. Le indagini geologiche di supporto al PS sono conformi ed adeguate ai contenuti del Regolamento regionale n. 53/R/2011. Esse prevedono la suddivisione del territorio comunale secondo le seguenti classi di pericolosità:

  • - G4, pericolosità geologica molto elevata – aree in cui sono presenti fenomeni attivi e relative aree di influenza, aree interessate da soliflussi.

All'interno di questa classe di pericolosità ricadono i dissesti attivi nelle aree interessate da soliflusso generalizzato, le frane di limitata estensione, i corpi di frana con movimento indeterminato, le aree interessate da franosità diffusa, gli alvei con tendenza all'approfondimento e le erosioni laterali di sponda;

  • - G3, pericolosità geologica elevata – aree in cui sono presenti forme geomorfologiche areali in stato di quiescenza con possibilità di riattivazione nell'attuale sistema morfoclimatico.

Sono ricompresi in questa classe di pericolosità i corpi di frana quiescenti e le rispettive corone, le aree con potenziale instabilità connessa alla giacitura, all'acclività, alla litologia, alla presenza di acque superficiali e sotterranee nonché a processi di carattere antropico e le aree caratterizzate da terreni con scadenti caratteristiche geotecniche. Rientrano in questa classe le aree di cava, le superfici di riporto, gli argini e le aree intensamente modellate e i versanti modificati per interventi antropici. All'interno della classe di pericolosità G3 sono stati inseriti anche i corpi detritici con pendenze superiori al 25% e le aree legate a forme, processi, depositi antropici e manufatti quali gli argini fluviali, le opere di difesa spondale, i rilevati stradali, ferroviari e le dighe in terra.

  • - G2, pericolosità geologica media – aree in cui sono presenti fenomeni franivi inattivi stabilizzati (naturalmente o artificialmente), aree con elementi geomorfologici, litologici e giaciturali dalla cui valutazione risulta una bassa propensione al dissesto.

Rientrano in questa classe di pericolosità i corpi di frana con movimento indeterminati, le corone di frana e gli orli di scarpata di frana;

  • - G1, pericolosità geologica bassa – aree in cui i processi geomorfologici e le caratteristiche litologiche non costituiscono fattori predisposti a movimenti di massa.

Rientra in questa classe di pericolosità solo una modesta area pianeggiante nel centro urbano di Bagno di Gavorrano.

Art. 26 Pericolosità sismica.

1. Il Comune di Gavorrano, a seguito della legislazione statale e regionale vigente in materia è classificato in zona sismica 4, a bassa pericolosità. Non è perciò sottoposto alle indagini e alla elaborazione della Carta della Pericolosità Sismica Locale.

2. Il PO e i piani di settore comunali dovranno, comunque, contenere le disposizioni tecniche per la realizzazione delle previsioni di trasformazione urbanistica ed edilizia secondo i criteri e le regole della prevenzione dai rischi sismici. Il PO dovrà, altres&igrave, fare propri eventuali piani o programmi, interessanti il territorio comunale, emessi dalla Protezione Civile ai fini della tutela del rischio sismico.