Art. 23.- Palazzi ed edifici a carattere storico - monumentale e relativi spazi di pertinenza
1. Definizione. Comprende singoli immobili corrispondenti ai palazzi signorili, dimore di campagna diverse dalle ville, palazzetti antichi e case padronali la cui caratterizzazione architettonica e formale non le rende assimilabili alla semplice edilizia rurale. Sono comunque ricompresi in questa "Zona" gli edifici ed i complessi di matrice religiosa, per lo più chiese, unitamente a singoli immobili a carattere specialistico di impianto storico. Comprendono altresì il sistema dei giardini e dei cortili pertinenziali che qualificano, sotto il profilo storico e paesaggistico, i centri antichi ed i nuclei storici di matrice rurale caratterizzati dalla presenza dei tipi edilizi di cui al presente articolo.
2. Categorie di intervento. Oltre all'attività edilizia libera e fermo restando le prescrizioni di dettaglio di cui al successivo Capo III, le categorie di intervento ammesse sono le seguenti:
- - gli interventi di "superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili";
- - la "manutenzione straordinaria";
- - il "restauro e risanamento conservativo".
3. Dimensione e frazionamento delle unità immobiliari. Il frazionamento e l'aumento delle UI residenziali è ammesso secondo quanto disposto all'art. 4 delle presenti Norme. È ammesso il frazionamento delle UI non residenziali nei limiti indicati dalle leggi e regolamenti settoriali vigenti in materia, con esclusione delle chiese con riferimento alla classificazione di cui all'art. 3 comma 2 elaborato QC.III.1.a delle Norme Tecniche di Gestione e Attuazione.
4. Disciplina delle funzioni. Fatte salve le destinazioni d'uso esistenti, le categorie funzionali ammesse dal PO sono:
- - al piano terra, anche rialzato, al piano interrato e seminterrato degli immobili:
- a) residenziale, con esclusione delle chiese con riferimento alla classificazione di cui all'art. 3 comma 2 elaborato QC.III.1.1a delle Norme Tecniche di Gestione e Attuazione;
- b) industriale e artigianale, limitatamente alla sub categoria funzionale b.5.2) con esclusione delle chiese con riferimento alla classificazione di cui all'art. 3 comma 2 elaborato QC.III.1.1a delle Norme Tecniche di Gestione e Attuazione;
- c) commerciale al dettaglio con esclusione della media struttura di vendita con esclusione delle chiese con riferimento alla classificazione di cui all'art. 3 comma 2 elaborato QC.III.1.1a delle Norme Tecniche di Gestione e Attuazione;
- d) turistico - ricettivo con esclusione delle chiese con riferimento alla classificazione di cui all'art. 3 comma 2 elaborato QC.III.1.1a delle Norme Tecniche di Gestione e Attuazione;
- e) direzionale e di servizio con esclusione delle e.a.7.; con esclusione delle chiese e degli immobili a carattere e di impianto religioso con riferimento alla classificazione di cui all'art. 3 comma 2 elaborato QC.III.1.1a delle Norme Tecniche di Gestione e Attuazione per le quali è ammessa la sola sub categoria funzionale e.b. limitatamente alle sub categorie e.b.2.; e.b.3.
- - al piano primo e agli ulteriori piani degli immobili:
- a) residenziale, con esclusione delle chiese con riferimento alla classificazione di cui all'art. 3 comma 2 elaborato QC.III.1.1a delle Norme Tecniche di Gestione e Attuazione;
- d) turistico - ricettiva con esclusione delle chiese con riferimento alla classificazione di cui all'art. 3 comma 2 elaborato QC.III.1.1a delle Norme Tecniche di Gestione e Attuazione;
- e) direzionale e di servizio con esclusione delle e.a.7. Limitatamente alle chiese e agli immobili a carattere e di impianto religioso sono ammesse le sole sub categorie funzionali e.b.2.; e.b.3.
5. Ulteriori disposizioni di dettaglio. Sono ulteriori condizioni per gli interventi:
- a) gli interventi edilizi devono assicurare il rispetto dei caratteri tipologici, la salvaguardia degli elementi strutturali e il mantenimento di tutti gli elementi architettonici e decorativi originali;
- b) nell'ambito degli interventi edilizi ammessi è fatto obbligo di:
- - salvaguardare le caratteristiche tipologiche e degli impianti planimetrici di ciascun edificio, comprendenti i principali spazi coperti, i collegamenti verticali e orizzontali, con particolare riguardo alle caratteristiche distributive relative agli spazi principali e secondari e per quelli caratterizzanti il tipo edilizio di riferimento (loggia, vano scale principali, hall del piano nobile);
- - nei casi in cui si dimostri che uno o più fra gli elementi distributivi e spazi sopra elencati siano stati impropriamente alterati o frazionati, è ammesso il loro ripristino sulla base degli elementi superstiti, della documentazione disponibile o per analogia rispetto ai tipi edilizi cui afferiscono gli immobili oggetto dell'intervento. Parimenti è ammessa l'eliminazione di elementi superfetativi ed aggiuntivi, oppure incoerenti, incongrui e non compatibili con il tipo edilizio considerato;
- c) gli interventi sugli elementi strutturali devono in particolare salvaguardare le murature esterne e interne, i solai, le volte, i vani scala e le cupole, le colonne, i pilastri, le arcate, le coperture con il mantenimento della giacitura di tutte le strutture portanti e delle quote di imposta e di colmo dei tetti e con l'impiego preminente di tecniche di consolidamento e di materiali tradizionali. Qualora, a seguito di documentate verifiche tecniche, si dimostri che gli elementi strutturali non sono più recuperabili, se ne ammette la sostituzione parziale o integrale, privilegiando sempre l'uso preminente di strutture e materiali uguali o tecnicamente equivalenti a quelli originari;
- d) gli interventi sugli elementi strutturali e in particolare la realizzazione di bucature nelle murature portanti o nei solai non deve interferire con eventuali decorazioni e superfici murarie di pregio. Nei casi in cui, a seguito di approfondite e documentate verifiche tecniche, si dimostri l'impossibilità di rinnovare il sistema degli impianti senza effettuare interventi sugli elementi strutturali, è consentito realizzare minime bucature dei solai e delle murature portanti, purché effettuate nell'assoluto rispetto degli elementi di finitura a vista;
- e) gli interventi sugli elementi architettonici e le superfici murarie devono salvaguardare sia i materiali originari impiegati, sia la loro organizzazione, nonché i singoli elementi decorativi, senza comportarne il ripristino nei casi in cui tali elementi risultino mancanti, non recuperabili o alterati;
- f) gli interventi sugli elementi architettonici riferiti ad ambienti interni di particolare pregio costruttivo e decorativo devono assicurare il restauro e il mantenimento di volte, archi e arcate, affreschi, stucchi, modanature, paraste, pavimenti in marmo e pietra, mattonati e comunque delle componenti architettoniche ed edilizie qualificative il tipo e la connotazione storica dell'edificio;
- g) gli interventi sugli elementi architettonici riferiti ad ambienti interni di particolare pregio devono assicurare il consolidamento o il ripristino di eventuali apparati a cassettoni o lacunari laddove presenti e rintracciabili. Nei casi in cui i solai originari risultino gravemente compromessi è necessario affiancare ai solai stessi nuovi elementi strutturali atti a sostituirne le funzioni strutturali, lasciando ai solai originari la mera funzione di soffitto;
- h) negli interventi sugli elementi architettonici deve essere assicurata la salvaguardia e il restauro degli elementi decorativi di facciata, comprendenti lesene, capitelli, bancali e soglie, finestre ad arco, cornicioni, doccioni, mensole, cornici di porte e finestre realizzati in pietra, stucco o mattoni, griglie, balconi in pietra o ferro, roste, rilievi, stemmi, edicole, decorazioni a graffite e ad affresco e simili;
- i) negli interventi sugli elementi architettonici e decorativi è vietato:
- - procedere alla rimozione o alterazione delle testimonianze architettoniche o archeologiche;
- - rimuovere gli intonaci esterni esistenti per mettere in evidenza i sistemi costruttivi originariamente impiegati o le eventuali tracce di apparecchiature murarie preesistenti.
- j) Non è ammessa l'apertura di nuovi passi carrabili nei muri perimetrali degli spazi conclusi configurandosi questi ultimi come qualificanti gli assetti paesaggistici degli insediamenti considerati e dei tipi edilizi oggetto del presente articolo.